Fabrizio Del Dongo
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Concetti Chiave

  • La Chiesa cattolica gode di autonomia primaria in Italia, essendo riconosciuta come un'entità sovrana e indipendente, che opera parallelamente allo Stato.
  • Nel diritto italiano, la Chiesa ha personalità giuridica sia di diritto privato che pubblico, simile a quella degli Stati esteri, con specifici diritti di supremazia.
  • L'articolo 7 della Costituzione e i Patti Lateranensi conferiscono alla Chiesa poteri legislativi, esecutivi e giudiziari, influenzando aspetti come il matrimonio e il riconoscimento degli enti ecclesiastici.
  • Gli atti della Chiesa hanno rilevanza variabile nel diritto civile italiano, necessitando talvolta di trascrizione o registrazione per avere efficacia legale.
  • La potestà di magistero della Chiesa, che include l'insegnamento religioso, deve rispettare i principi costituzionali di libertà di coscienza e culto, con l'insegnamento della religione cattolica reso facoltativo nelle scuole.

Indice

  1. Condizione giuridica della Chiesa
  2. Autonomia della Chiesa
  3. Chiesa come istituzione pubblica
  4. Posizione della Chiesa
  5. Potestà di magistero

Condizione giuridica della Chiesa

Il problema della condizione giuridica della Chiesa all’interno dell’ordinamento statuale sorge da fatto che la Chiesa cattolica si occupa dei rapporti religiosi di individui che sono, contemporaneamente, fedeli e cittadini. Questo problema comporta tre aspetti:

1. autonomia della Chiesa nell’ordinamento italiano

2. la Chiesa vista come un’istituzione di diritto pubblico

3. la posizione della Chiesa nell’ordinamento giuridico italiano

Autonomia della Chiesa nell’ordinamento italiano

Autonomia della Chiesa

Di fronte allo Stato italiano, la Chiesa gode di un’autonomia primaria perché si tratta di un ente indipendente e sovrano. Infatti, nella Costituzione italiana, si parla dell’esistenza di due diversi e distinti ordini: lo Stato e la Chiesa

Da questo deriva che

• la Chiesa è una societas iuridice perfecta che dispone di una sovranità originaria organizzata secondo il diritto canonico (anch’esso ordinamento giuridico primario)

• esistono due potestà supreme che operano su materie diverse, ma insistono sullo stesso territorio e governano entrambe gli stessi soggetti. Nel caso di materie che rientrano nell’ambito sia dello Stato che della Chiesa (= materiae mixtae), si ricorre all’art.14 che prevede il ricorso ad una soluzione amichevole, tramite un’apposita Commissione paritetica. Per determinare l’oggetto della potestà d’imperio da parte dello Stato si ricorre al principio pattizio.

La Chiesa vista come un’istituzione di diritto pubblico

Chiesa come istituzione pubblica

Nell’ordinamento italiano, la Chiesa ha il requisito di personalità giuridica di diritto privato e di diritto pubblico in base all’art. 113 del codice di diritto canonico. Ha quindi una personalità pubblicistica perché l’ordinamento italiano le attribuisce diritti di supremazia e di imperio

Conseguenza: la Chiesa è un’istituzione di diritto pubblico pertanto ad essa fanno capo rapporti giuridici nel campo del diritto pubblico italiano.

Tuttavia

la soggettività pubblicistica della Chiesa è qualitativamente diversa da quella degli altri enti pubblici, e in tal senso, essa può essere ravvicinata a quella che il diritto italiano prevede per gli Stati esteri.

La posizione della Chiesa all’interno dell’ordinamento italiano

- I poteri della Chiesa

Posizione della Chiesa

L’art. 7 della Costituzione repubblicana e i Patti Lateranensi riconoscono alla Chiesa particolari competenze e una serie di diritti che non possiede nessun’altra istituzione pubblica o privata:

1) potere legislativo (collegamento fra ordinamento canonico e ordinamento italiano): si ha quando si operano ipso facto modificazioni come nel caso di

• riconoscimento di enti ecclesiastici

• istituto del matrimonio

2) potere esecutivo: atti relativi a cose e persone i cui effetti sono riconosciuti nel diritto italiano e sono emessi da autorità ecclesiastiche

3) potere giudiziario: es. cause riguardanti la nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili.

- Efficacia degli atti emessi dall’autorità ecclesiastica

Non tutti gli atti hanno la stessa importanza agli effetti civili:

- immediata e diretta rilevanza: conferimento di incarichi e benefici, sentenze, ecc

- atti che per essere efficaci devono essere trascritti e registrati dalle autorità civili: celebrazione del matrimonio, sentenze matrimoniali

- atti che costituiscono un mero presupposto affinché l’autorità italiana, nella sua discrezionalità possa emanare il relativo provvedimento: riconoscimento enti ecclesiastici, modifica/soppressione di benefici

Potestà di magistero della Chiesa

Potestà di magistero

Si tratta del complesso di poteri che la Chiesa ha per attuare la sua dottrina della. Nella potestà di magistero rientrano tre categorie di rapporti:

1. rapporti che riguardano la fede (diffusione e difesa dei dogmi)

2. formazione dei chierici (= coloro che sono destinati ai ministeri sacri)

3. rapporti riguardanti la formazione laicale

Tale potestà di magistero ha dei limiti ben precisi perché non deve essere in contrasto con i principi costituzionali della libertà di coscienza e di culto. Pertanto, a norma dell’art.10 del Concordato del 1984, tutte le istituzioni che impartiscono agli ecclesiastici e ai religiosi la formazione in discipline ecclesiastiche continuano a dipendere dalla Chiesa. In applicazione dello stesso articolo, lo Stato italiano riconosce i titoli accademici rilasciati da facoltà approvate dalla Santa Sede.

In generale, lo Stato italiano consente a tutte le religioni l’insegnamento religioso e la predicazione dentro e fuori i luoghi di culto. Relativamente alla scuola ,l’Italia tiene conto del fatto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano,quindi assicura l’insegnamento della religione cattolica come materia ordinaria nelle scuole (eccetto l’Università)

Tuttavia, la normativa, con lo scopo di parificare il concetto di libero esercizio dei culti, ha reso facoltativo l’insegnamento della religione cattolica ed ha dato la possibilità alle scuole di insegnare anche altre religioni

Domande da interrogazione

  1. Qual è l'autonomia della Chiesa cattolica nell'ordinamento giuridico italiano?
  2. La Chiesa cattolica gode di un'autonomia primaria in Italia, essendo un ente indipendente e sovrano, con una sovranità originaria organizzata secondo il diritto canonico.

  3. Come viene vista la Chiesa nell'ordinamento italiano?
  4. La Chiesa è considerata un'istituzione di diritto pubblico con personalità giuridica di diritto privato e pubblico, con diritti di supremazia e imperio, simile agli Stati esteri.

  5. Quali poteri possiede la Chiesa secondo la Costituzione italiana e i Patti Lateranensi?
  6. La Chiesa ha poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, con competenze uniche riconosciute dalla Costituzione italiana e dai Patti Lateranensi.

  7. Qual è l'efficacia degli atti emessi dall'autorità ecclesiastica?
  8. Gli atti ecclesiastici hanno diversa rilevanza civile: alcuni sono immediatamente rilevanti, altri richiedono trascrizione civile, e altri sono presupposti per provvedimenti italiani.

  9. Quali sono i limiti della potestà di magistero della Chiesa?
  10. La potestà di magistero della Chiesa è limitata dai principi costituzionali di libertà di coscienza e culto, e lo Stato italiano riconosce i titoli accademici ecclesiastici.

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