Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La Convenzione di Bruxelles prevede clausole esonerative per i vettori, legate ai "pericoli eccettuati" come la colpa nautica e gli "atti di Dio".
  • La colpa nautica riguarda errori tecnici nella navigazione o manutenzione della nave, distinguendosi dalla colpa commerciale, che invece si riferisce all'impiego commerciale della nave.
  • I vettori sono esonerati per colpa nautica, ma responsabili per danni da colpa commerciale, con obblighi di custodia delle merci.
  • La "fortuna di mare" è definita come un evento imprevedibile e inevitabile, caratterizzato da violenza, che può danneggiare parti essenziali della nave.
  • Il vettore marittimo può limitare il risarcimento, perdendo tale diritto in caso di dolo o colpa grave.

Pericoli eccettuati nel diritto della navigazione

La Convenzione di Bruxelles elenca un cospicuo quantitativo di clausole esonerative di responsabilità a favore del vettore. Esse attengono ai cosiddetti «pericoli eccettuati», per eccellenza rappresentati dalla colpa nautica. Nella categoria rientrano anche i cosiddetti «atti di Dio», inerenti alle cause di forza maggiore relative, ad esempio, a tempeste e avverse condizioni marittime generali. Ad esse si affiancano guerre, vizi della merce, dell’imballaggio o della nave e, infine, dalla «fortuna di mare».
Nel trasporto, la colpa nautica è definita come quella colpa nella navigazione e nell’amministrazione della nave.

L’espressione, in particolare, attiene a una condotta imprudente o negligente assunta con riferimento all’attività nautica dal punto di vista tecnico (si pensi, ad esempio, a un errore di manovra o di rotta). La colpa nell’amministrazione delle navi attiene sempre a una condotta imprudente o negligente, assunta però con riferimento alla manutenzione di quelle parti della nave necessarie per garantire la spedizione marittima.
La colpa nautica si differenzia da quella commerciale, che invece attiene a una condotta imprudente o negligente assunta con riferimento all’impiego commerciale della nave.
Il vettore è esonerato da responsabilità in caso di colpa nautica; egli risponde però di eventuali danni derivanti da colpa commerciale, poiché egli ha l’obbligo di custodia delle merci trasportate. La colpa nautica grava invece sull’armatore.
I pericoli di mare sopraccitati sono stati analizzati dalla giurisprudenza anglosassone, la quale ha definito «la fortuna di mare» come un evento imprevedibile o inevitabile, cioè talmente eccezionale da rendere completamente vana ogni misura preventiva adottata dal vettore. I pericoli di mare si distinguono perché caratterizzati da violenza. L’evento intercorso deve essere tale da cagionare danni a parti essenziali della nave.
Nel 1991, il tribunale di Genova ha analizzato una fattispecie inerente alla responsabilità del vettore. Nel caso di specie una nave aveva incontrato, mentre si trovava nel mare cinese ad agosto, condizioni marittime completamente avverse. La merce era stata caricata nelle parti aperte della nave e, a seguito delle altissime e violentissime onde, era stata danneggiata. I giudici hanno rilevato l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento, escludendone tuttavia il carattere violento. Dalle perizie è emerso che, in realtà, erano risultate danneggiate parti della nave limitate da antenne radar prontamente aggiustate. Non essendo stati rilevati danni a parti considerevoli della nave, i giudici hanno accertato la responsabilità del vettore relativa alla colpa commerciale : essi hanno asserito che, se questi avesse collocato il carico all’interno delle stive, la merce non avrebbe subito alcun danno.
Anche il vettore marittimo di cose può beneficiare di una limitazione del risarcimento, ma decade da tale beneficio in caso di dolo o colpa grave.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i "pericoli eccettuati" nel diritto della navigazione secondo la Convenzione di Bruxelles?
  2. I "pericoli eccettuati" includono la colpa nautica, gli "atti di Dio" come tempeste, guerre, vizi della merce o della nave, e la "fortuna di mare", eventi imprevedibili o inevitabili.

  3. Come si differenzia la colpa nautica dalla colpa commerciale?
  4. La colpa nautica riguarda errori nella navigazione e manutenzione tecnica della nave, mentre la colpa commerciale si riferisce a errori nell'impiego commerciale della nave.

  5. In quali circostanze il vettore è esonerato da responsabilità?
  6. Il vettore è esonerato da responsabilità in caso di colpa nautica, ma risponde per danni derivanti da colpa commerciale.

  7. Cosa ha stabilito il tribunale di Genova nel 1991 riguardo alla responsabilità del vettore?
  8. Il tribunale ha accertato la responsabilità del vettore per colpa commerciale, poiché il carico danneggiato non era stato collocato adeguatamente all'interno delle stive, nonostante l'evento fosse imprevedibile e inevitabile.

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