Concetti Chiave
- I danni da fumo riguardano l'assunzione volontaria o involontaria di fumo, con distinzioni tra danno attivo e passivo.
- Dimostrare il nesso causale tra inalazione di sostanze nocive e danni all'organismo è spesso complesso.
- La legge italiana 584/1975 e la direttiva UE 40/2014 vietano l'esposizione dei passeggeri a danni da fumo nei mezzi di trasporto.
- Le compagnie ferroviarie italiane applicano regolamenti interni che proibiscono il fumo a bordo per proteggere i passeggeri.
- Il trasporto di tabacco su mezzi pubblici è consentito solo per consumo personale, non per la vendita.
Danno da fumo nel diritto della navigazione
Dal punto di vista civilistico, l’espressione «danno da fumo» attiene alla scelta volontaria di un soggetto ad assumere fumo pur essendo consapevole dei danni che ciò comporta. Dottrina e giurisprudenza tendono a distinguere tra danno attivo e danno passivo derivato dall’inalazione di fumo.
I danni da fumo sono considerati tali perché possono causare danni eziologici all’organismo. Molto spesso, però, dimostrare che il danno occorso sia scaturito dall’inalazione di sostanze nocive non è semplice.
Dal punto di vista giuridico è possibile ricondurre i danni da fumo a due tipologie:
- danni da fumo di tabacco (pipa, sigari, tabacco sciolto, ecc.), che implicano la volontarietà del soggetto;
- danni da fumo derivanti dalla respirazione di particelle di amianto, che al contrario non scaturiscono dalla volontarietà del danneggiato.
Il divieto di esporre i passeggeri dei mezzi di trasporto a danni da fumo è stato introdotto in Italia mediante la pubblicazione della legge 584/1975. In seguito, nel 2003 la tutela garantita dalla suddetta legge fu estesa anche ad ambienti legati alla salute (ospedali, reparti, studi medici) e all’intrattenimento (ristoranti, cinema, ecc.). Un altro passo importante dal punto di vista normativo è stato rappresentato dalla direttiva Ue 40 del 2014, che ha introdotto diverse procedure sanzionatorie nei confronti di soggetti che fanno uso di sostanze nocive (derivanti da fumo) a bordo di mezzi su cui si trovano donne incinte o bambini.
In Italia, le compagnie ferroviarie hanno sancito un regolamento interno che rimarca il divieto di fumare a bordo dei propri mezzi al fine di non arrecare danni da fumo agli altri passeggeri. In caso di riscontro positivo, i controllori non possono irrogare multe ai soggetti presenti a bordo: essi possono limitarsi a chiamare l’apposito settore poliziesco competente affinché questo provveda a imporre un’ammenda al danneggiante.
In generale, il trasporto di tabacco a bordo di mezzi pubblici è consentito limitatamente alle quantità ritenute adeguate per il consumo personale, mai per la vendita.
Domande da interrogazione
- Qual è la distinzione tra danno attivo e danno passivo da fumo?
- Quali sono le principali normative italiane riguardanti il divieto di fumo nei mezzi di trasporto?
- Come gestiscono le compagnie ferroviarie italiane il divieto di fumo a bordo?
La dottrina e la giurisprudenza distinguono tra danno attivo, derivante dalla scelta volontaria di fumare, e danno passivo, causato dall'inalazione involontaria di fumo.
In Italia, la legge 584/1975 ha introdotto il divieto di esporre i passeggeri a danni da fumo, esteso nel 2003 a ospedali e luoghi di intrattenimento. La direttiva UE 40 del 2014 ha aggiunto sanzioni per l'uso di sostanze nocive a bordo di mezzi con donne incinte o bambini.
Le compagnie ferroviarie italiane hanno regolamenti interni che vietano il fumo a bordo. In caso di violazione, i controllori chiamano le autorità competenti per imporre un'ammenda, poiché non possono irrogare multe direttamente.