Concetti Chiave
- I danni da fumo riguardano l'assunzione volontaria o involontaria di fumo, con distinzioni tra danno attivo e passivo.
- Dimostrare il nesso causale tra inalazione di sostanze nocive e danni all'organismo è spesso complesso.
- La legge italiana 584/1975 e la direttiva UE 40/2014 vietano l'esposizione dei passeggeri a danni da fumo nei mezzi di trasporto.
- Le compagnie ferroviarie italiane applicano regolamenti interni che proibiscono il fumo a bordo per proteggere i passeggeri.
- Il trasporto di tabacco su mezzi pubblici è consentito solo per consumo personale, non per la vendita.
Danno da fumo e responsabilità
Dal punto di vista civilistico, l’espressione «danno da fumo» attiene alla scelta volontaria di un soggetto ad assumere fumo pur essendo consapevole dei danni che ciò comporta. Dottrina e giurisprudenza tendono a distinguere tra danno attivo e danno passivo derivato dall’inalazione di fumo.
I danni da fumo sono considerati tali perché possono causare danni eziologici all’organismo. Molto spesso, però, dimostrare che il danno occorso sia scaturito dall’inalazione di sostanze nocive non è semplice. La prima popolazione a scoprire e riconoscere i danni da fumo è stata quella tedesca durante la seconda guerra mondiale.
Tipologie di danni da fumo
Dal punto di vista giuridico è possibile ricondurre i danni da fumo a due tipologie:
- danni da fumo di tabacco (pipa, sigari, tabacco sciolto, ecc.), che implicano la volontarietà del soggetto;
- danni da fumo derivanti dalla respirazione di particelle di amianto, che al contrario non scaturiscono dalla volontarietà del danneggiato.
Normative italiane sul fumo
Il divieto di esporre i passeggeri dei mezzi di trasporto a danni da fumo è stato introdotto in Italia mediante la pubblicazione della legge 584/1975. In seguito, nel 2003 la tutela garantita dalla suddetta legge fu estesa anche ad ambienti legati alla salute (ospedali, reparti, studi medici) e all’intrattenimento (ristoranti, cinema, ecc.). Un altro passo importante dal punto di vista normativo è stato rappresentato dalla direttiva Ue 40 del 2014, che ha introdotto diverse procedure sanzionatorie nei confronti di soggetti che fanno uso di sostanze nocive (derivanti da fumo) a bordo di mezzi su cui si trovano donne incinte o bambini.
In Italia, le compagnie ferroviarie hanno sancito un regolamento interno che rimarca il divieto di fumare a bordo dei propri mezzi al fine di non arrecare danni da fumo agli altri passeggeri. In caso di riscontro positivo, i controllori non possono irrogare multe ai soggetti presenti a bordo: essi possono limitarsi a chiamare l’apposito settore poliziesco competente affinché questo provveda a imporre un’ammenda al danneggiante.
In generale, il trasporto di tabacco a bordo di mezzi pubblici è consentito limitatamente alle quantità ritenute adeguate per il consumo personale, mai per la vendita.
Domande da interrogazione
- Qual è la distinzione tra danno attivo e danno passivo da fumo?
- Quali sono le principali normative italiane riguardanti il divieto di fumo nei mezzi di trasporto?
- Come gestiscono le compagnie ferroviarie italiane il divieto di fumo a bordo?
La dottrina e la giurisprudenza distinguono tra danno attivo, derivante dalla scelta volontaria di fumare, e danno passivo, causato dall'inalazione involontaria di fumo.
In Italia, la legge 584/1975 ha introdotto il divieto di esporre i passeggeri a danni da fumo, esteso nel 2003 a ospedali e luoghi di intrattenimento. La direttiva UE 40 del 2014 ha aggiunto sanzioni per l'uso di sostanze nocive a bordo di mezzi con donne incinte o bambini.
Le compagnie ferroviarie italiane hanno regolamenti interni che vietano il fumo a bordo. In caso di violazione, i controllori chiamano le autorità competenti per imporre un'ammenda, poiché non possono irrogare multe direttamente.