Concetti Chiave
- I contratti risolti per atteggiamento concludente differiscono da quelli che richiedono una forma specifica per la conclusione, necessitando di adempimenti formali.
- Alcuni contratti, come la donazione, richiedono un consenso formale e devono essere fatti per atto pubblico per essere validi.
- Una volta concluso, un contratto produce effetti reali (trasferimento di proprietà) o obbligatori (creazione di un rapporto obbligatorio).
- Il trasferimento di proprietà si perfeziona per effetto del consenso manifestato dalle parti, come stabilito dall'art. 1376.
- Contratti come il comodato non trasferiscono proprietà ma producono effetti obbligatori, creando obbligazioni tra le parti.
Indice
Contratti risolti per atteggiamento concludente
I contratti risolti per atteggiamento concludente si distinguono dai cosiddetti contratti che si devono concludere attraverso una certa forma: affinché essi siano risolti non è sufficiente l’accettazione, la quale deve essere sempre affiancata dall’adempimento secondo modalità formali (tipiche).
Esempi di contratti formali
Per taluni contratti è inoltre richiesto un consenso formale. Ne è un esempio la donazione, contratto formale; l’art. 782 prevede che «la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità
è sufficiente la forma scritta, la quale deve essere affiancata dall’emissione di un atto pubblico». L’art. 783, ancora, prevede che le donazioni di modico valore sono rese valide mediante l’atto della consegna.
Effetti dei contratti conclusi
L’art. 1372 prevede che il contratto, una volta concluso, produca effetti, i quali possono essere:
- reali, cioè legati al trasferimento della proprietà o di ogni altro diritto reale;
- obbligatori: essi non determinano il trasferimento della proprietà di un bene bensì il sorgere di un rapporto obbligatorio.
L’art. 1376 prevede che il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale si acquista per effetto del consenso manifestato dalle parti.
Tipologie di contratti e loro effetti
I contratti possono essere consensuali a effetti reali )ne è un esempio la compravendita) o reali a effetti reali (come il mutuo, il pegno o il deposito irregolare).
L’effetto reale non discende né dal consenso né dalla consegna, bensì da un’obbligazione: il trasferimento della proprietà costituisce l’oggetto di un’obbligazione che è stata assunta dal venditore.
Tutti i contratti che non trasferiscono la proprietà producono effetti obbligatori: un esempio è costituito dal comodato.