Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • L'accordo quadro del 2009 permetteva clausole di uscita basate su parametri oggettivi, ma è stato abrogato nel 2011 per permettere deroghe ai CCNL.
  • La deroga ai contratti nazionali ha suscitato controversie per il potenziale aumento delle disparità di trattamento tra lavoratori.
  • Le confederazioni firmatarie dell'Ai del 2011 si sono impegnate a non applicare la deroga, ma essa è stata spesso abusata nella pratica.
  • Nonostante alcuni giuristi ritengano l'art. 8 superato, esso continua a influenzare il potere sindacale nella contrattazione collettiva.
  • I contratti collettivi separati emergono quando solo alcune associazioni sindacali aderiscono al rinnovo di un CCNL scaduto.

Indice

  1. L'accordo quadro del 2009
  2. Deroghe e contratti collettivi
  3. Contratti collettivi separati

L'accordo quadro del 2009

L’accordo quadro del 2009 aveva stabilito che le clausole di uscita possono essere stipulate in base a parametri oggettivi, come l’andamento del mercato del lavoro o il tasso di produttività. La regola era stata poi consolidata con L’ai del 2011, ma dopo pochi mesi il legislatore l’aveva abrogata (art. 8 l. 148/2011), stabilendo che i contratti collettivi aziendali o territoriali possono derogare ai CCNL con effetti erga omnes, senza vincoli sostanziali o procedurali.

Deroghe e contratti collettivi

La deroga ha fatto molto discutere perché in precedenza la centralità del livello nazionale aveva ridotto il dumping contrattuale, cioè la difformità di trattamento fra i lavoratori. AL contrario, liberalizzare il potere derogatorio avrebbe ampliato le disparità di trattamento. Per questo, le confederazioni firmatarie dell’Ai del 2011 si sono impegnate a non applicare la disposizione di legge: nella realtà, però, essa è persino abusata.

Secondo alcuni giuristi l’art. 8 è stato superato dall’art. 51 del d.lgs. 81/2015, ma in realtà non è proprio così. Infatti, esso si limita a selezionare i soggetti sindacali che la legge autorizza a intervenire mediante la contrattazione collettiva anche di livello aziendale.

Contratti collettivi separati

La stipulazione di un nuovo contratto collettivo è sempre preceduta da una fase di trattative alla quale prendono parte diverse associazioni sindacali. Talvolta può accadere che di tutte, solo alcune aderiscano a un determinato CCNL, il quale sarà per questo definito «contratto collettivo separato». L’aggettivo denota il fatto che esso è sottoscritto solo da una parte delle associazioni sindacali che hanno partecipato alle trattative.

Questa fattispecie si verifica quando un contratto collettivo scade ed è necessario rinnovarlo tramite una nuova stipulazione.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community