Concetti Chiave
- L'accordo quadro del 2009 permetteva clausole di uscita basate su parametri oggettivi, ma è stato abrogato nel 2011 per permettere deroghe ai CCNL.
- La deroga ai contratti nazionali ha suscitato controversie per il potenziale aumento delle disparità di trattamento tra lavoratori.
- Le confederazioni firmatarie dell'Ai del 2011 si sono impegnate a non applicare la deroga, ma essa è stata spesso abusata nella pratica.
- Nonostante alcuni giuristi ritengano l'art. 8 superato, esso continua a influenzare il potere sindacale nella contrattazione collettiva.
- I contratti collettivi separati emergono quando solo alcune associazioni sindacali aderiscono al rinnovo di un CCNL scaduto.
Interventi legislativi sul sistema contrattuale
L’accordo quadro del 2009 aveva stabilito che le clausole di uscita possono essere stipulate in base a parametri oggettivi, come l’andamento del mercato del lavoro o il tasso di produttività. La regola era stata poi consolidata con L’ai del 2011, ma dopo pochi mesi il legislatore l’aveva abrogata (art. 8 l. 148/2011), stabilendo che i contratti collettivi aziendali o territoriali possono derogare ai CCNL con effetti erga omnes, senza vincoli sostanziali o procedurali.
La deroga ha fatto molto discutere perché in precedenza la centralità del livello nazionale aveva ridotto il dumping contrattuale, cioè la difformità di trattamento fra i lavoratori. AL contrario, liberalizzare il potere derogatorio avrebbe ampliato le disparità di trattamento. Per questo, le confederazioni firmatarie dell’Ai del 2011 si sono impegnate a non applicare la disposizione di legge: nella realtà, però, essa è persino abusata.Secondo alcuni giuristi l’art. 8 è stato superato dall’art. 51 del d.lgs. 81/2015, ma in realtà non è proprio così. Infatti, esso si limita a selezionare i soggetti sindacali che la legge autorizza a intervenire mediante la contrattazione collettiva anche di livello aziendale.
La stipulazione di un nuovo contratto collettivo è sempre preceduta da una fase di trattative alla quale prendono parte diverse associazioni sindacali. Talvolta può accadere che di tutte, solo alcune aderiscano a un determinato CCNL, il quale sarà per questo definito «contratto collettivo separato». L’aggettivo denota il fatto che esso è sottoscritto solo da una parte delle associazioni sindacali che hanno partecipato alle trattative.
Questa fattispecie si verifica quando un contratto collettivo scade ed è necessario rinnovarlo tramite una nuova stipulazione.