Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Quando una prestazione diventa impossibile per cause non imputabili al debitore, l'obbligazione si estingue e la controprestazione deve essere restituita.
  • Se l'impossibilità deriva da cause imputabili al creditore, il contratto può essere risolto o il creditore può essere obbligato a compiere la controprestazione.
  • In caso di impossibilità parziale della prestazione, il contratto non si risolve ma si può richiedere una riduzione della controprestazione.
  • I contratti sinallagmatici prevedono uno scambio di prestazioni economicamente equivalenti, definendoli anche come contratti commutativi.
  • La risoluzione del contratto avviene di diritto quando la prestazione non può essere corrisposta per cause non imputabili al contraente inadempiente.

Impossibilità sopravvenuta della prestazione contrattuale

Qualora la prestazione sia impossibile da eseguire per cause non imputabili al debitore, si ha l’estinzione dell’obbligazione. In caso di prestazioni corrispettive, la parte inadempiente per cause ad essa non imputabili non può chiedere la controprestazione e, se l’ha già ricevuta, è tenuto a restituirla (art. 1463). La risoluzione del contratto, dunque, ha luogo di diritto: la prestazione non è esigibile per il solo fatto che ad essa non può corrispondere la controprestazione del contraente inadempiente per cause a lui non imputabili.
Talvolta, però, la prestazione può divenire impossibile per cause imputabili al creditore.

Quest’ipotesi prospetta due soluzioni: il contraente che ha reso impossibile la propria prestazione può essere obbligato ad eseguire la controprestazione mentre l’altro è liberato perché l’impossibilità dipende da cause a lui non imputabili; in alternativa si può risolvere il contratto liberando il debitore ma esponendo il creditore a responsabilità per i danni che l’altra parte ha subito a causa della mancata esecuzione.
Ancora, l’impossibilità può essere solo parziale: in questo caso il contratto non si risolve, ma l’altra parte avrà diritto ad una riduzione della controprestazione e potrà recedere dal contratto (recessione per giusta causa).
Oltre a implicare un rapporto di corrispettività, i contratti sinallagmatici tengono conto del valore economico corrispondente che intercorre tra le due prestazioni. Proprio in relazione a questo rapporto di equivalenza economica i contratti sinallagmatici sono anche definiti «commutativi», espressione che indica quei contratti a prestazioni corrispettive che hanno la funzione di attuare uno scambio fra prestazioni economicamente equivalenti.

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