Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I patti aggiunti alla compravendita romana permettevano di modificare l'accordo originario al momento della conclusione del contratto.
  • La lex commissoria prevedeva che la mancata corresponsione del prezzo entro il termine annullasse la compravendita.
  • Il pactum "in diem addictio" consentiva al venditore di annullare una vendita se riceveva un'offerta migliore entro un termine prestabilito.
  • Il pactum displicentiae permetteva al compratore di restituire la merce se non di suo gradimento.
  • L’arra, di origine ellenica, aveva funzioni probatorie e penali, influenzando il diritto romano e stabilendo sanzioni per il recesso contrattuale.

Indice

  1. Patti aggiunti alla compravendita e caparra
  2. Patti aggiunti alla compravendita
  3. L’arra (caparra)

Patti aggiunti alla compravendita e caparra

Patti aggiunti alla compravendita

Alla compravendita come patto consensuale era possibile aggiungere, al momento della conclusione del contratto, dei patti che incidevano sull’assetto negoziale. Il diritto romano prevedeva quattro patti aggiunti:
1. Lex commissoria, patto aggiunto alla compravendita in base al quale, se il compratore non avesse pagato il pretium entro il termine previsto, la compravendita si considerava non avvenuta;
2.

Il pactum «in diem addictio», invece, consentiva al venditore di vendere la propria merce al migliore offerente entro la scadenza di un termine prestabilito. Dunque, se egli avesse venduto una merce a un offerente ma, se entro la scadenza del termine egli avesse ricevuto un’offerta migliore, la compravendita precedente era considerata non avvenuta, a favore di quella migliore e più recente;
3. Nel patto di vendita con riserva di gradimento (definito «pactum displicentiae», il compratore aveva la facoltà di verificare se la merce fosse di suo gradimento. Qualora così non fosse, egli poteva restituire la merce al venditore;
4. Infine, sulla base del patto di prelazione, qualora il compratore intendesse rivendere la merce, doveva offrirla in prima istanza al venditor, il quale fruiva di un diritto di prelazione. Solo in seguito a suo rifiuto, egli poteva proporre l’acquisto del bene a un altro soggetto.

L’arra (caparra)

L’arra fu un istituto del diritto ellenico che esercitò una notevole influenza sul diritto romano. Essa aveva due funzioni: quella probatoria (tramite cui era possibile confermare e rendere certa la compravendita di un bene, e la penale per il recessio, che consentiva invece di stabilire una sanzione per l’una o l’altra parte in caso di recessione del contratto. Nel caso di recessio da parte del venditore, egli aveva l’obbligo di corrispondere al compratore il doppio della caparra versata. Questa specifica previsione è stata adottata anche dal Codice civile italiano (articolo 1385).
Secondo quanto affermato da Gaio, l’arra, che consiste di solito in un oggetto e non in una somma di denaro, ha la funzione di provare la conclusione del contratto.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i patti aggiunti alla compravendita previsti dal diritto romano?
  2. Il diritto romano prevedeva quattro patti aggiunti alla compravendita: la lex commissoria, il pactum «in diem addictio», il pactum displicentiae e il patto di prelazione.

  3. Qual è la funzione dell’arra nel diritto romano?
  4. L’arra aveva una funzione probatoria per confermare la compravendita e una funzione penale per stabilire una sanzione in caso di recessione del contratto.

  5. Cosa accadeva in caso di recessio da parte del venditore secondo l’arra?
  6. In caso di recessio da parte del venditore, egli doveva corrispondere al compratore il doppio della caparra versata.

Domande e risposte

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