Concetti Chiave
- L'articolo 80 della Costituzione italiana assegna al parlamento il compito di autorizzare la ratifica di cinque tipi di accordi internazionali, inclusi quelli che modificano leggi nazionali e quelli di natura politica.
- La procedura decisionale italiana per la ratifica degli accordi internazionali è complessa e costosa.
- Il Trattato di Lisbona, in vigore dal 2009, ha delineato la costituzione dell'UE e conferito specifiche prerogative al Parlamento europeo.
- Dal 1978, il suffragio universale ha ampliato i poteri decisionali del Parlamento europeo, rendendolo simile al Consiglio dei ministri dell'UE.
- Oggi, i poteri del Parlamento europeo sono paragonabili a quelli del Consiglio dei ministri dell'UE per quanto riguarda vari aspetti decisionali.
Partecipazione del Parlamento Ue alla conclusione degli accordi internazionali
L’art. 80 della Costituzione italiana demanda al parlamento il compito di autorizzare la ratifica di cinque diverse tipologie di accordo internazionale: accordi che apportano modificazioni a leggi nazionali; accordi che hanno natura politica; che prevedono arbitrati giudiziali; che apportano modifiche territoriali od oneri finanziari. La procedura decisionale prevista ex art.
80 richiede tempistiche estremamente dilazionate e costi molto ingenti.Nelle democrazie liberali, la conclusione solenne degli accordi internazionali è simile a quella prevista all’interno dell’ordinamento giuridico italiano. La costituzione dell’Ue è stata delineata tramite la stipulazione del Trattato di Lisbona, il quale consta di due pilastri: il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUe) e il trattato sull’Unione europea (Tue). Il trattato di Lisbona, in vigore dal 1 dicembre del 2009, ha attribuito specifiche prerogative al parlamento europea. A partire dal 1958, anno in cui fu stipulato il trattato sulla comunità economica europea, infatti, non esisteva un parlamento europeo con propri poteri, bensì una semplice assemblea parlamentare con la quale cooperavano i parlamenti nazionali. Il trattato prevedeva la formazione della commissione europea, formata da commissari indipendenti, e il consiglio dei ministri, dove sedevano i rappresentanti degli stati. Solo nel 1978 fu approvato il suffragio universale per le votazioni relative all’assemblea paralmentare, la quale per questo motivo a cominciato ad acquisire poteri decisionali sempre più ampi. Nel 1975 è stato stabilito che l’assemblea parlamentare Ue avrebbe dovuto esercitare poteri decisionali paragonabili a quelli propri del Consiglio dei ministri solo al fine di stabilire e approvare il bilancio dell’Ue; oggi, i poteri attribuiti al parlamento UE possono essere paragonati, sotto diversi punti di vista, alle prerogative del Consiglio dei ministri dell’Unione europea.