Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le prime organizzazioni internazionali si concentravano su servizi logistici come comunicazioni postali e telegrafiche internazionali.
  • Col tempo, il focus delle organizzazioni internazionali si è spostato su questioni come risoluzione delle controversie e cooperazione tra stati.
  • Il principio dell'immunità diplomatica è stato consolidato, garantendo protezione ai diplomatici e funzionari internazionali.
  • La C.i.g. ha l'autorità di esprimere pareri consultivi vincolanti in controversie tra Nazioni Unite e stati membri.
  • Nel 2004, la C.i.g. ha riconosciuto il principio di autodeterminazione dei popoli, nonostante le obiezioni di Israele sulla legittimità del parere.

Indice

  1. Evoluzione delle organizzazioni internazionali
  2. Immunità diplomatica e controversie
  3. Caso del relatore speciale malese
  4. Parere della C.i.g. e reazioni

Evoluzione delle organizzazioni internazionali

Le prime organizzazioni internazionali erano di natura tecnica: esse consentivano la cooperazione tra diversi soggetti di diritto internazionale al fine di garantire servizi logistici quali, ad esempio, le comunicazioni mediante posta o telegramma a livello internazionale. Con il passare del tempo, però, a causa del progresso e dello sviluppo economico, l’attenzione delle organizzazioni internazionale si spostò su tematiche più urgenti (la risoluzione delle controversie internazionali, la cooperazione tra due o più stati, la codificazione del diritto internazionale, ecc).

Immunità diplomatica e controversie

La nascita delle prime organizzazioni internazionali consolidò il principio dell’immunità diplomatica degli stati: tutti i membri delle Nazioni unite concordarono sul fatto che ai diplomatici e ai funzionari operanti a livello internazionale dovesse essere concessa l’immunità. Mediante la convenzione dei 46 sul privilegio e sull’immunità delle Nazioni unite, essi stabilirono che, qualora sorgesse una disputa tra le Nazioni unite e uno stato membro delle stesse, sarebbe stato chiesto alla C.i.g. di esprimere un parere consultivo ad esito vincolante.

Caso del relatore speciale malese

Fino ad oggi questa procedura è stata attivata una sola volta: nel 1998 su richiesta dell’ECOSOC. La controversia riguardava l’immunità di un relatore speciale della commissione dei diritti umani, il quale, nel 1995, venne citato in giudizio da due società commerciali della Malesia, dove aveva svolto un’indagine sull’indipendenza della magistratura. Nonostante l’intervento del segretario generale dell’ONU, i giudici locali hanno cominciato ad esercitare la propria giurisdizione senza riconoscere l’immunità del convenuto. Nel 1999, però, la CIG si è pronunciata ribadendo la necessità di applicare l’immunità giurisdizionale nel caso di specie.

Parere della C.i.g. e reazioni

Tramite questo parere la C.i.g. riconobbe la validità del diritto cogente e del principio di autodeterminazione dei popoli esterno. L’Israele ha considerato illegittimo il parere espresso dalla C.i.g. ritenendo che esso intervenisse nell’ambito di una controversia e che, esulasse dai poteri del tribunale. In risposta, la C.i.g. riconobbe la propria competenza ad esprimere pareri, attività necessaria al fine di garantire da parte sua l’adempimento degli obblighi internazionali relativi alla realizzazione degli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite.

Domande da interrogazione

  1. Qual è stata l'evoluzione delle organizzazioni internazionali nel tempo?
  2. Le organizzazioni internazionali sono passate da una natura tecnica, focalizzata su servizi logistici come le comunicazioni, a occuparsi di tematiche più urgenti come la risoluzione delle controversie internazionali e la codificazione del diritto internazionale.

  3. Qual è stato il ruolo della C.i.g. nella controversia del 1998 riguardante l'immunità diplomatica?
  4. La C.i.g. è stata chiamata a esprimere un parere consultivo vincolante sulla controversia riguardante l'immunità di un relatore speciale della commissione dei diritti umani, ribadendo la necessità di applicare l'immunità giurisdizionale.

  5. Come ha reagito Israele al parere della C.i.g. sui Territori palestinesi occupati nel 2004?
  6. Israele ha considerato illegittimo il parere della C.i.g., ritenendo che intervenisse in una controversia al di fuori dei poteri del tribunale, mentre la C.i.g. ha affermato la propria competenza a esprimere pareri per adempiere agli obblighi internazionali.

Domande e risposte

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