francycafy93
Sapiens
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Concetti Chiave

  • L'orario di lavoro settimanale non deve superare le quaranta ore, come stabilito dal Decreto legislativo 196/1997.
  • Il contratto a tempo parziale prevede un orario ridotto rispetto al normale, con retribuzione proporzionale alle ore lavorate.
  • Il lavoro straordinario è disciplinato dai contratti collettivi, che ne definiscono limiti e compensi superiori all'orario normale.
  • Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale retribuito, generalmente la domenica.
  • Le ferie annuali retribuite sono obbligatorie e regolate dai contratti collettivi, includendo i riposi durante le festività nazionali.

Indice

  1. Orario di lavoro e limiti legali
  2. Lavoro straordinario e riposi

Orario di lavoro e limiti legali

Il lavoro deve essere effettuato secondo l'orario previsto dal contratto collettivo, non può comunque eccedere il limite massimo legale di quaranta ore settimanali. Questa regola è stata stabilita con il Decreto legislativo 196/1997.
L'orario di lavoro può anche essere concordato tra le parti in misura sensibilmente inferiore, in tal caso il rapporto di lavoro prende il nome di lavoro a tempo parziale.

Questo è un contratto di lavoro con il quale il lavoratore si impegna a lavorare con l'orario giornaliero ridotto rispetto a quello normale oppure per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno, percependo una retribuzione proporzionale alle ore lavorate.

Lavoro straordinario e riposi

Il lavoratore può essere costretto a lavorare anche oltre l'orario normale: tale lavoro prende il nome di straordinario.

I contratti collettivi disciplinano i casi in cui è ammesso il lavoro straordinario, il suo limite massimo e l'ammontare della sua riproduzione oraria ( maggiore di quella del lavoro a orario normale).

Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale retribuito, di regola questo giorno coincide con la domenica. Inoltre il lavoratore ha diritto al riposo retribuito in occasione delle festività nazionali; so tratta di un periodo di ferie annuali retribuite, a cui il lavoratore non può assolutamente rinunciare, determinato secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.

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