Concetti Chiave
- Il CCNL si applica ai rapporti di lavoro specifici di ogni settore, come turismo e ristorazione.
- I lavoratori sono classificati in dieci livelli con mansioni e retribuzioni differenziate.
- Il periodo di prova varia tra 15 e 180 giorni, durante il quale si può licenziare o dimettersi senza preavviso.
- L'orario settimanale è di 40 ore, con possibilità di flessibilità se concordata tra le parti.
- I lavoratori hanno diritto a 26 giorni di ferie annuali, permessi e al Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Indice
Applicazione del CCNL nel settore
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) si applica a tutti i rapporti di lavoro di un determinato settore. Ogni settore ha il proprio, compreso il turismo, che riguarda le strutture ricettive, le agenzie di viaggi, i tour operator, le imprese della ristorazione (ristoranti, bar, pasticcerie, mense), gli stabilimenti balneari, i parchi divertimenti.
Livelli e retribuzioni dei lavoratori
I lavoratori sono suddivisi in dieci livelli: quadro A, quadro B, primo livello, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto super, sesto e settimo. A ogni livello corrispondono diverse mansioni e una diversa retribuzione. Anche il periodo di prova dipende dal livello di inquadramento del lavoratore, variando da 15 giorni per i livelli inferiori a 180 giorni per i quadri. Durante il periodo di prova il datore di lavoro può licenziare senza preavviso il lavoratore che non abbia le capacità professionali necessarie, ma deve retribuirlo come gli altri lavoratori. Allo stesso modo, il lavoratore in questo periodo può dare le dimissioni senza preavviso se non ritiene conveniente accettare il posto di lavoro.
Orario di lavoro e flessibilità
L'orario settimanale di lavoro è di 40 ore, da effettuare normalmente in sei giorni. Il contratto collettivo, oltre alla retribuzione minima, stabilisce le altre somme spettanti al lavoratore, comprese le maggiorazioni dovute per il lavoro straordinario e notturno. E' stata introdotta la possibilità, se il lavoratore e il datore sono d'accordo, di applicare l'orario flessibile: invece di lavorare al massimo 40 ore a settimana, il lavoratore può lavorare 80 ore in due settimane, dividendo ad esempio la propria prestazione in una settimana di 48 ore e in una di 32. Il lavoratore ha diritto a 26 giorni di ferie annuali, concordando il periodo con il datore di lavoro, a permessi per motivi familiari e di studio e al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) quando cessa il rapporto di lavoro.
Domande da interrogazione
- Quali settori sono coperti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)?
- Come sono suddivisi i livelli e le retribuzioni dei lavoratori?
- Quali sono le disposizioni sull'orario di lavoro e la flessibilità?
Il CCNL si applica a vari settori, tra cui il turismo, le strutture ricettive, le agenzie di viaggi, i tour operator, le imprese della ristorazione, gli stabilimenti balneari e i parchi divertimenti.
I lavoratori sono suddivisi in dieci livelli, da quadro A a settimo livello, con mansioni e retribuzioni diverse. Il periodo di prova varia da 15 a 180 giorni a seconda del livello.
L'orario settimanale è di 40 ore, ma è possibile applicare un orario flessibile con accordo tra lavoratore e datore, permettendo di lavorare 80 ore in due settimane. Il lavoratore ha diritto a ferie, permessi e al TFR.