Concetti Chiave
- Il passeggero deve provare l'esistenza del contratto di trasporto e l'entità del danno subito in caso di sinistro.
- Il vettore è considerato responsabile in via presunta, a meno che non fornisca una prova contraria adeguata.
- Il passeggero ha l'obbligo di pagare il prezzo di trasporto, con tariffe che possono essere regolate in caso di collegamenti con zone svantaggiate.
- Il passeggero deve cooperare con il vettore per garantire la sicurezza del viaggio, seguendo le regole del regolamento di bordo.
- La violazione dell'obbligo di cooperazione da parte del passeggero può esonerare il vettore dalla responsabilità per eventuali danni subiti.
Indice
Oneri e obblighi del passeggero di una nave
Oneri probatori posti a carico del passeggero
Ipotizziamo che un passeggero abbia subito un danno di qualsiasi forma in seguito al verificarsi di un sinistro. In questo caso, egli in primo luogo deve provare esclusivamente due elementi:
- l’esistenza del contratto di trasporto nell’ambito del quale il sinistro si è verificato.
- l’entità del danno arrecato in seguito al verificarsi del sinistro.
Il passeggero non deve provare il dolo o la colpa grave del vettore né il nesso di causalità tra il danno subito e la condotta del vettore. Secondo i principi generali, il vettore è gravato da un regime di responsabilità «presunta»: nel momento in cui il passeggero riesce a provare l’esistenza del contratto e l’entità del danno, il vettore è presunto responsabile. Il vettore può vincere tale presunzione fornendo una prova contraria, che può essere diversa a seconda della tipologia di trasporto:
- nel trasporto terrestre il vettore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno;
- nel trasporto marittimo, secondo il Codice della navigazione, il vettore deve invece dimostrare che il danno è stato causato da un evento a lui non imputabile.
Obblighi giuridici a carico del passeggero
Il passeggero ha due obblighi fondamentali:
- in primo luogo egli ha l’obbligo di pagare il prezzo di trasporto. In via generale, questi vengono liberamente fissati dai vettori o dalle associazioni che li rappresentano. Se i prezzi fissati sono talmente alti o bassi tali da pregiudicare le norme del libero mercato, può essere richiesto l’intervento dell’autorità garante delle esigenze di mercato (antitrust). Lo stato italiano non può intervenire per determinare le tariffe del trasporto. Vi sono tuttavia delle eccezioni: in alcuni casi, infatti, le tariffe devono essere previamente approvate dallo stato o dalle regioni. Si tratta in particolar modo delle tariffe che riguardano i collegamenti aerei e marittimi con zone territorialmente svantaggiate (isole maggiori e minori). Per garantire la mobilità dei residenti delle suddetto zone vengono solitamente (ma quando e dove!) fissate tariffe agevolate dalle compagnie aeree e marittime;
- in secondo luogo, il passeggero è gravato da un obbligo di cooperazione con il vettore. Egli deve assumere una condotta tale da non compromettere la sicurezza del viaggio per sé e per tutta la comunità viaggiante. I vettori sono soliti predisporre un apposito regolamento di bordo, il quale contiene un elenco di regole di condotta a cui il passeggero deve attenersi. L’obbligo di cooperazione incide notevolmente sul regime di responsabilità del vettore perché, se in corso di giudizio viene dimostrato che il passeggero ha subito un danno per violazione dell’obbligo di cooperazione, il vettore non risponde del danno subito dal passeggero e, pertanto, è esulato dal risarcimento del danno.
Domande da interrogazione
- Quali sono gli oneri probatori a carico del passeggero in caso di sinistro?
- Quali sono gli obblighi giuridici principali del passeggero?
- Come può il vettore vincere la presunzione di responsabilità nel trasporto marittimo?
- In quali casi le tariffe di trasporto devono essere approvate dallo stato o dalle regioni?
Il passeggero deve provare l'esistenza del contratto di trasporto e l'entità del danno subito. Non è necessario dimostrare il dolo o la colpa grave del vettore.
Il passeggero deve pagare il prezzo di trasporto e cooperare con il vettore per garantire la sicurezza del viaggio.
Il vettore deve dimostrare che il danno è stato causato da un evento a lui non imputabile.
Le tariffe devono essere approvate per i collegamenti aerei e marittimi con zone territorialmente svantaggiate, come le isole maggiori e minori.