Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il licenziamento può essere impugnato tramite una contestazione stragiudiziale entro sessanta giorni dalla comunicazione di licenziamento.
  • Dopo l'impugnazione stragiudiziale, il lavoratore ha 180 giorni per presentare un ricorso giudiziale presso il tribunale competente.
  • Il processo giudiziale avviene con un rito sommario secondo la legge Fornero, dove il datore di lavoro deve provare il giustificato motivo del licenziamento.
  • Il lavoratore può dimostrare la natura discriminatoria del licenziamento, con la possibilità di inversione dell'onere della prova se fornisce elementi statistici sospetti.
  • Se il licenziamento è dichiarato illecito, il giudice applica sanzioni che variano per i lavoratori assunti prima e dopo il 6 marzo 2015, basate su parametri oggettivi e soggettivi.

L’impugnazione del licenziamento

Il licenziamento è impugnabile entro un termine prestabilito. L’impugnazione può essere:
- stragiudiziale, effettuata mediante l’invio di una lettera di contestazione al datore di lavoro tramite il servizio postale, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione che contiene il licenziamento;
- giudiziale, attuabile solo se il lavoratore ha rispettato il termine richiesto per il primo grado di impugnazione.

In questo caso egli ha a disposizione ulteriori 180 giorni per depositare un ricorso presso la cancelleria del tribunale competente. I 180 giorni decorrono dalla trasmissione dell’atto scritto di impugnazione stragiudiziale. A questo punto ha luogo il contraddittorio, al quale il datore partecipa depositando una memoria difensiva: segue il processo, gestito dal giudice secondo il rito del lavoro, che secondo la legge Fornero deve essere «sommario» in modo da ridurre la durata del procedimento.
Il datore di lavoro ha l'onere di provare il giustificato motivo o la giusta causa; il lavoratore deve dimostrare la natura discriminatoria del licenziamento (se egli fornisce elementi statistici che facciano sospettare la discriminazione, si ha l’inversione dell’onere probatorio).
Se il giudice accerta la natura illecita del licenziamento, applicherà un regime sanzionatorio diverso per i lavoratori assunti prima e dopo il 6 marzo 2015.
In sostanza, il processo giudiziale è volto ad accertare dal punto di vista formale e sostanziale la sussistenza di elementi fattuali che attribuiscano al licenziamento una natura discriminatoria. Qualora ciò sia comprovato, il giudice impone al datore di lavoro una sanzione disciplinare, che in base alla gravità della discriminazione può divenire persino civile o penale. La sanzione applicabile è calcolata sulla base di alcuni parametri oggettivi e soggettivi.

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