Concetti Chiave
- Le obligationes consensu concractae nel diritto romano si basano sul mero consenso delle parti, sufficiente a creare un vincolo obbligatorio senza necessità di forma scritta o verbale.
- Quattro contratti principali rientrano in questa categoria: compravendita, locazione conduzione, società e mandato, sebbene vi siano differenze interpretative tra Labeone e Gaio riguardo al mandato.
- Questi contratti possono essere conclusi anche a distanza, tramite lettera o messaggero, a differenza dei contratti verbali che richiedono la presenza fisica delle parti.
- La compravendita è un contratto bilaterale che implica obbligazioni reciproche tra venditore e compratore, senza effetti reali immediati, se non in casi eccezionali introdotti da Giustiniano.
- La distinzione tra contratti con effetti reali e quelli senza effetti reali è cruciale, con la mancipatio come esempio tipico di contratto con effetti reali originari.
Obligationes consensu concractae nel mondo romano
Indice
Definizione e tipi di contratti
Le obligationes consensu concractae sono contratti nei quali il mero consenso manifestato dalle parti è idoneo e sufficiente a dar vita al vincolo obbligatorio. Il consenso delle parti, dunque, è visto come momento perfezionativo del contratto. Il diritto romano ne distingueva quattro: compravendita; locazione conduzione; società e mandato.
Differenze tra Labeone e Gaio
Di questi quattro contratti, Labeone riconobbe solo i primi tre, escludendo il mandato, sostenendo che esso non fosse bilaterale, bensì bilaterale imperfetto. Nella quadripartizione gaiana, sono invece annoverati tutti i quattro tipi di contratti consensuali. A differenza di Labeone, Gaio non considera inoltre il mandato un contratto bilaterale imperfetto, bensì un contratto bilaterale.
Caratteristiche dei contratti consensuali
Nei testi istituzionali si osserva che, nei contratti consensuali, per il sorgere dele obbligazioni, non è richiesto alcun tipo di forma né verbale né scritta, essendo sufficiente il mero consenso delle parti. A differenza dei contratti verbali, i contratti consensuali possono essere conclusi da contraenti che si trovano in posti diversi: essi hanno la possibilità di fare ricorso a una lettera o a un messaggero.
Compravendita e obblighi delle parti
La compravendita è un contratto consensuale bilaterale (implica dunque due prestazioni corrispettive) in base al quale un soggetto, chiamato «venditor», si obbliga a trasmettere il pacifico possesso della merce e a stare garante per il caso di vizi occulti e di evizione. Il compratore si obbliga invece a trasferire la proprietà del pretium che è sempre rappresentato da una somma di denaro. Si tratta di un contratto consensuale: sorgono vincoli obbligatori in capo a entrambe le parti, ma non vi sono effetti reali (a differenza della mancipatio, originariamente concepita come vendita a contanti con effetti reali).
Eccezioni introdotte da Giustiniano
Esistono altresì casi di compravendita con effetti reali. Si tratta di eccezioni introdotte da Giustiniano, come ad esempio il contratto cum scriptis.
Obligationes consensu concractae nel mondo romano
Le obligationes consensu concractae sono contratti nei quali il mero consenso manifestato dalle parti è idoneo e sufficiente a dar vita al vincolo obbligatorio. Il consenso delle parti, dunque, è visto come momento perfezionativo del contratto. Il diritto romano ne distingueva quattro: compravendita; locazione conduzione; società e mandato.
Di questi quattro contratti, Labeone riconobbe solo i primi tre, escludendo il mandato, sostenendo che esso non fosse bilaterale, bensì bilaterale imperfetto. Nella quadripartizione gaiana, sono invece annoverati tutti i quattro tipi di contratti consensuali. A differenza di Labeone, Gaio non considera inoltre il mandato un contratto bilaterale imperfetto, bensì un contratto bilaterale.
Nei testi istituzionali si osserva che, nei contratti consensuali, per il sorgere dele obbligazioni, non è richiesto alcun tipo di forma né verbale né scritta, essendo sufficiente il mero consenso delle parti. A differenza dei contratti verbali, i contratti consensuali possono essere conclusi da contraenti che si trovano in posti diversi: essi hanno la possibilità di fare ricorso a una lettera o a un messaggero.
La compravendita è un contratto consensuale bilaterale (implica dunque due prestazioni corrispettive) in base al quale un soggetto, chiamato «venditor», si obbliga a trasmettere il pacifico possesso della merce e a stare garante per il caso di vizi occulti e di evizione. Il compratore si obbliga invece a trasferire la proprietà del pretium che è sempre rappresentato da una somma di denaro. Si tratta di un contratto consensuale: sorgono vincoli obbligatori in capo a entrambe le parti, ma non vi sono effetti reali (a differenza della mancipatio, originariamente concepita come vendita a contanti con effetti reali).
Esistono altresì casi di compravendita con effetti reali. Si tratta di eccezioni introdotte da Giustiniano, come ad esempio il contratto cum scriptis.
Domande da interrogazione
- Quali sono i contratti consensuali riconosciuti nel diritto romano?
- Come differiscono le opinioni di Labeone e Gaio riguardo al mandato?
- Qual è la caratteristica principale dei contratti consensuali nel diritto romano?
- In cosa consiste il contratto di compravendita nel diritto romano?
- Esistono eccezioni nei contratti di compravendita con effetti reali?
Nel diritto romano, i contratti consensuali riconosciuti sono quattro: compravendita, locazione conduzione, società e mandato.
Labeone esclude il mandato dai contratti bilaterali, considerandolo bilaterale imperfetto, mentre Gaio lo include come contratto bilaterale.
La caratteristica principale è che il mero consenso delle parti è sufficiente per creare un vincolo obbligatorio, senza necessità di forma verbale o scritta.
Il contratto di compravendita è un contratto consensuale bilaterale in cui il venditore si impegna a trasferire il possesso della merce e il compratore a pagare una somma di denaro.
Sì, esistono eccezioni introdotte da Giustiniano, come il contratto cum scriptis, che prevede effetti reali.