Concetti Chiave
- I beni mobili e immobili nel diritto romano si distinguono per la possibilità di trasporto: i mobili sono trasferibili, gli immobili no, influenzando i tempi di usucapione.
- I beni fungibili sono intercambiabili come il denaro, mentre gli infungibili possiedono un'identità unica che non consente la sostituzione.
- Le cose consumabili si esauriscono con un unico utilizzo e sono usate in contesti contrattuali specifici, come il comodato d'uso.
- Le cose inconsumabili permettono un utilizzo ripetuto e sono essenziali nei contratti dove il bene deve essere restituito integro.
- Nel comodato d'uso, il bene deve essere restituito nella sua specifica identità, senza possibilità di sostituzione con un bene simile.
- Sono beni immobili il suolo (res soli) e ciò che vi è incorporato stabilmente;
- Sono beni mobili quelli che possono trasportarsi da un luogo a un altro.
Importanza della distinzione in usucapione
Si tratta di una distinzione particolarmente importante soprattutto in materia di usucapione, nella quale il tempo necessario per usucapire è determinato sulla base della differenza tra res soli e ceterae res (due anni per la prima categoria, uno per la seconda).
- Le cose fungibili sono tutti quegli oggetti che possono essere sostituiti o scambiati fra loro (come ad esempio il denaro);
- Le cose infungibili, invece, sono tutti quegli oggetti dotati di una specifica individualità per cui essi non possono essere sostituiti o cambiati fra loro.
- Sono definite «consumabili» tutte le cose idonee a essere usate una sola volta: il loro uso unitario ne determina la perdita;
- Sono invece definite «inconsumabili» le cose che ammettono un uso ripetuto.
Tale distinzione acquisisce efficacia in particolare nell’ambito contrattualistico, come ad esempio nel comodato d’uso, nel quale il comodante consegna al comodatario un bene che deve necessariamente essere inconsumabile e infungibile: il comodatario potrà usufruire di tale oggetto gratuitamente, ma egli sarà tenuto a restituirlo al proprietario entro il limite concordato (per il divieto di interversione del possesso, infatti, il comodatario non può trasformare, per un putativo atteggiamento psicologico, il comodato in possesso e tantomeno in proprietà): il comodatario non potrà restituire un bene analogo a quello acquisito, bensì necessariamente lo specifico oggetto che ha preso in comodato d’uso.