Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La specificazione è un'acquisizione di proprietà a titolo originario, dove un oggetto altrui viene trasformato in una nuova entità di diverso valore.
  • Nel diritto romano, i sabiniani e i proculiani avevano opinioni contrastanti sul proprietario della nova species, portando a una soluzione intermedia.
  • Secondo la media sententia, la proprietà dipendeva dalla possibilità di riportare il bene alla sua forma originale.
  • Giustiniano stabilì che se lo specificatore contribuiva con parte della materia, diventava proprietario del bene.
  • L'articolo 940 del Codice civile italiano si ispira alla legge romana, ma elimina la distinzione tra processo reversio e irreversio.

Dominius per specificationem nel mondo romano

La specificazione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario per cui un soggetto (specificatore), utilizzando un oggetto altrui, realizza una nuova species, cioè un bene dal diverso valore: Gaio riporta l’esempio di un chi produce del vino servendosi dell’uva altrui.
Dal punto di vista giuridico, il ruolo del proprietario della nova species è stato consolidato nel corso della storia romana.

Da un lato, i sabiniani sostenevano che il proprietario dei materiali dovesse divenire anche proprietario della nova species ;dall’altro, invece, i proculiani credevano che la nova species dovesse appartenere allo specificatore. Alla fine fu adottata una soluzione intermedia (media sententia): se fosse possibile condurre il processo a ritroso, cioè ripristinare il materiale alle sue condizioni originali, in questo caso esso ritornava al proprietario del materiale, nel caso in cui, invece, ciò non fosse attuabile (come nel caso in cui si producesse il vino dall’uva), era lo specificatore a divenire proprietario della species realizzata. Giustiniano aggiunse un ulteriore elemento: se, in uno qualunque dei due casi, lo specificatore avesse anche messo parte della materia, egli doveva divenire necessariamente il proprietario del bene. L’attuale articolo 940 del Codice civile italiano sostiene che «se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprieta' pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera». La legislazione attuale, dunque, ha fatto riferimento alla legge romana per escludere totalmente qualsiasi richiamo interpretativo che possa ricondurre al diritto classico, eliminando la distinzione tra processo reversio e processo irreversio.

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