Concetti Chiave
- Il vettore non è responsabile per il cambiamento di itinerario in casi di necessità o emergenze non imputabili, come atterraggi di emergenza o avverse condizioni meteorologiche.
- Nel trasporto marittimo, il passeggero può chiedere risoluzione del contratto e risarcimento danni per cambi di rotta, ma i giudici spesso privilegiano la sicurezza marittima.
- Il trasporto deve rispettare una durata prestabilita; ritardi significativi oltre 3-4 ore possono comportare responsabilità per il vettore.
- I dati sugli orari sui biglietti sono indicativi, ma il vettore deve attenersi il più possibile alle informazioni fornite al passeggero.
- I passeggeri hanno diritto a ricevere assistenza e informazioni in caso di disservizi, inclusi pasti gratuiti, alloggio e comunicazioni, secondo le normative europee.
Indice
Responsabilità del vettore in caso di mutamento di itinerario
Il vettore non risponde del mutamento di itinerario in casi di particolare necessità e d’urgenza: la giurisprudenza tende a esonerare il vettore da responsabilità qualora il mancato rispetto dell’itinerario sia stato reso impossibile da cause al vettore non imputabili (Atterraggio di emergenza, terremoto, neve in fase di partenza, ecc.). Un caso particolare riguarda il trasporto di passeggeri per mare: l’articolo 403 del Codice della navigazione prevede che, in caso di mutamento di itinerario, il passeggero possa richiedere la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno. Negli anni recenti i giudici hanno tuttavia manifestato la tendenza a disapplicare tale norma: essi non hanno riconosciuto ai passeggeri l’ottenimento dei danni subiti perché, nei diversi casi affrontati, i vettori sono sempre riusciti a dimostrare che l’itinerario era stato modificato per ragioni legate alla sicurezza marittima.
Durata del viaggio e responsabilità per ritardo
Inoltre, il passeggero deve essere trasportato entro un determinato lasso di tempo: il viaggio deve avere una durata prestabilita e, in caso di mancata osservanza, sorge in capo al vettore una forma specifica di responsabilità prevista dal codice civile (responsabilità per ritardo). L’orientamento prevalente ritiene che i dati relativi agli orari presenti sui biglietti siano solamente indicativi, dunque non vincolanti per il vettore. I giudici hanno altresì precisato che il vettore non può discostarsi in maniera significativi dai dati comunicati al passeggero. Tendenzialmente, i giudici ammettono un ritardo inferiore alle 3 o 4 ore. Un ritardo superiore ai suddetti estremi determina il sorgere di responsabilità in capo al vettore. Questa disposizione, inizialmente applicata solo ai trasporti aerei, è stata gradualmente estesa alle altre forme di trasporto.
Tutela dei passeggeri in caso di disservizi
Durante un viaggio, possono talvolta sorgere disservizi (ritardo del viaggio, cancellazione, modifiche, ecc.). Il legislatore europeo ha introdotto alcune norme finalizzate ad offrire tutela ai passeggeri nel caso in cui si verifichi una delle suddette ipotesi di disservizio. In particolare, essi hanno il diritto di ricevere assistenza da parte del vettore (fornitura gratuita di pasti e bevande; alloggio in albergo per il tempo necessario al successivo imbarco, telefonate, mail o fax gratuiti). A queste prerogative si aggiunge il diritto ad essere informati dal vettore circa coincidenze e collegamenti alternativi rispetto al viaggio cancellato o in ritardo. La normativa europea, dunque, ha posto a carico dei vettori un rigoroso obbligo di informazione nei confronti dei passeggeri.
Domande da interrogazione
- Quali sono le responsabilità del vettore in caso di mutamento di itinerario?
- Come viene gestita la responsabilità del vettore in caso di ritardo?
- Quali diritti hanno i passeggeri in caso di disservizi durante il viaggio?
Il vettore non è responsabile per il mutamento di itinerario in casi di necessità e urgenza, come atterraggi di emergenza o condizioni meteorologiche avverse. Tuttavia, nel trasporto marittimo, i passeggeri possono richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento, anche se i giudici tendono a non riconoscere i danni se il cambiamento è giustificato da ragioni di sicurezza.
La responsabilità per ritardo sorge se il viaggio non rispetta la durata prestabilita. Gli orari sui biglietti sono indicativi, ma il vettore non può discostarsi significativamente da essi. Un ritardo superiore a 3 o 4 ore comporta responsabilità per il vettore, e questa norma si applica a tutte le forme di trasporto.
I passeggeri hanno diritto a ricevere assistenza dal vettore, che include pasti e bevande gratuiti, alloggio, e comunicazioni gratuite. Inoltre, devono essere informati su coincidenze e collegamenti alternativi. La normativa europea impone un rigoroso obbligo di informazione ai vettori.