Concetti Chiave
- Le norme giuridiche sono regole di comportamento imposte dallo Stato che, in caso di violazione, possono essere sanzionate. Sono caratterizzate da generalità, astrattezza, sanzionabilità e obbligatorietà.
- Le fonti del diritto si dividono in fonti di cognizione, che includono leggi e regolamenti per conoscere le norme, e fonti di produzione, che sono atti o fatti che danno origine alle norme. Queste fonti sono organizzate gerarchicamente.
- Il soggetto giuridico si divide in persone fisiche e giuridiche. La capacità giuridica si acquisisce alla nascita e si perde alla morte, mentre la capacità d'agire si acquisisce a 18 anni, con possibili limitazioni per incapacità.
- I sistemi economici includono il sistema liberista, basato sulla proprietà privata e un mercato libero, il sistema collettivista, con economia pianificata dallo Stato, e il sistema misto, che combina elementi di entrambi i sistemi.
- Il contratto di lavoro subordinato è regolato dalla Costituzione che garantisce diritti come pari opportunità, tutela del lavoro femminile e minorile, diritto di sciopero e libertà sindacale, proteggendo il lavoratore come "soggetto debole".
Norma giuridica
La norma giuridica è una regola di comportamento riconosciuta e fatta valere dallo Stato. L’insieme delle norme giuridiche costituisce l’ordinamento giuridico. La norma giuridica è:
• Generale: si rivolge a qualunque soggetto (alla collettività);
• Astratta: riguarda fattispecie astratte e non casi concreti;
• Sanzionabile: prevede, in caso di violazione, una reazione dell’ordinamento giuridico;
• Obbligatoria: lo Stato ne può imporre il rispetto anche con l’uso della forza.
Fonti del diritto
Le fonti delle norme giuridiche sono tutto ciò da cui le norme giuridiche sono prodotte (qualsiasi atto o fatto da cui derivi la norma giuridica).
Si dividono in:• Fonti di cognizione: sono le leggi, i codici, i regolamenti che ci consentono di conoscere le norme stesse (conoscenza G.U.);
• Fonti di produzione: sono atti o fatti dai quali l’ordinamento giuridico prevede che nascano le norme (l’origine delle norme).
Sono inquadrate in un ordine gerarchico (per importanza) infatti le norme di grado inferiore non possono modificare e contrastare quelle di grado superiore.
Persone fisiche e giuridiche
Il soggetto giuridico (regolato dal diritto) è il cittadino. Si divide in:
• Persone fisiche: gli individui
• Persone giuridiche pubbliche: organizzazioni che appartengono allo Stato e non hanno scopo di lucro.
• Persone giuridiche private: appartengono ai privati e hanno scopo di lucro.
Alla nascita, se si è vivi, si acquista la capacità giuridica cioè l’essere titolare di diritti e di doveri. Questa si perde alla morte.
All’età di 18 anni secondo l’ordinamento giuridico italiano si acquista la capacità d’agire (capacità d’intendere e di volere cioè di compiere atti giuridici validi.
L’incapacità d’agire può essere:
• Assoluta: minori (imputabile – tribunale dei minori), interdetti (18+) malati psicofisici gravissimi.
Non può compiere nessun atto giuridico e quindi ha bisogno di un rappresentante legale (stabilito dalla legge); può essere il genitore o il tutore (nominato da un giudice in sentenza). Questi rappresentanti compiono atti giuridici in nome e per conto dell’incapace (rappresentato).
• Relativa: emancipati (minori – 16 anni – si vuole sposare), inabilitato (18+) malattia mentale non gravissima, persona prodiga cioè sperpera il denaro e fa uso di alcool, droga o giocodipendente.
Può compiere atti personali e patrimoniali di ordinaria amministrazione. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione. Il curatore ha il compito di dare o negare il consenso di compiere atti di straordinaria amministrazione.
Atti
Gli atti possono essere:
• Atti giuridici: comportamento che permette a un individuo di variare la quantità dei diritti e di doveri che lo riguardano.
• Atti personali: compiuti solo dal soggetto: andare a votare, sposarsi e riconoscere o disconoscere i figli.
• Atti patrimoniali: vanno a incidere sui diritti e doveri di natura patrimoniale (comprare).
Ordinaria amministrazione: pagare affitto
Straordinaria amministrazione: atti che vanno a modificare in modo consistente la quantità dei diritti patrimoniali (patrimonio).
Costituzione
La Costituzione italiana è nata l’1 Gennaio 1948. L’1 Gennaio del 1946 ci fu il suffragio universale (limite 21 anni). Il referendum che ha visto l’ascesa della Repubblica era il referendum istituzionale (istituzione: organi fondamentali dello Stato) dove i cittadini hanno eletto i propri rappresentanti che sono andati a costituire l’Assemblea Costituente. La nostra Costituzione è:
• Rigida: perché è basata sul criterio gerarchico e quindi modificabile solo con una legge costituzionale;
• Lunga: perché gli articoli sono scritti in modo specifico;
• Votata: perché voluta dai cittadini che hanno votato i rappresentanti;
• Compromissoria: frutto di un compromesso fra i vari partiti esistenti all’epoca.
Soggetti economici
I soggetti economici sono:
• L’operatore famiglia: queste domandano beni di consumo e servizi per il soddisfacimento dei propri bisogni. La ricchezza di una famiglia deriva dal lavoro dei suoi componenti.
• L’operatore impresa: queste si dedicano alla produzione di beni o servizi da collocare sul mercato e perciò chiedono lavoro alle famiglie. L’obiettivo delle imprese è quello di vendere i beni prodotti a un prezzo superiore al costo sostenuto per l’acquisizione dei beni utilizzati nella produzione realizzando così un profitto.
• L’operatore Stato: questo mette a disposizione della collettività tutta una serie di servizi per rispondere ai bisogni che essa esprime. Necessita si ingenti somme di denaro che raccoglie dai cittadini attraverso i tributi, le imposte e le tasse; e può anche emettere titoli del debito pubblico.
• L’operatore resto del mondo: i rapporti tra i vari stati attraverso le importazioni, le esportazioni, gli investimenti, il turismo ecc…
Sistemi economici
Il sistema economico si occupa di come i soggetti economici si relazionano tra di loro. Si dividono in:
• Sistema liberista: è un sistema nel quale è garantita la proprietà privata dei mezzi di produzione. Il mercato è libero, si può comprare liberamente a un prezzo libero. Lo Stato non interviene nell’economia ma deve garantire tre cose:
La difesa (esercito): protezione e sicurezza verso gli altri Stati;
L’ordine pubblico: all’interno dello Stato con le forze dell’ordine (convivenza pacifica);
La giustizia.
Questo sistema finisce nel 1929 con la grande crisi di Wall Street.
• Sistema collettivista: è un sistema nel quale è vietata la proprietà privata, il mercato non è libero, lo stato pianifica l’economia e decide cosa e quando produrre, anche il prezzo. Lo Stato è il protagonista. Ideologia di Mark (Marksista).
• Sistema misto: è uguale a quello liberista però lo Stato interviene nell’economia. Deve garantire infrastrutture e oltre a fornire i tre servizi ha anche delle spese per i servizi alla popolazione (sanità, scuola ecc…).
Mercato
Il mercato è il luogo astratto o fisico di dove avviene l’incontro tra la domanda e l’offerta.
• Se il prezzo sale la domanda diminuisce.
• Più sale il prezzo più aumenta l’offerta.
Forme di Stato
In che modo è regolato il rapporto tra governati e governanti. Si dividono in:
• Stato assoluto:
I poteri sono accentrati nelle mani del sovrano (egli è al di sopra delle leggi)
I sudditi sono proprietari del re e non hanno diritti ma solo doveri
Convenzionalmente nel 1789 stato assoluto a stato liberale.
• Stato liberale:
Il sovrano riconosce l’esistenza di diritti
Lo Stato è sottoposto alle leggi
Riconoscimento dei diritti alle persone (diritto di voto – solo ai maschi)
Separazione dei poteri (Montesque)
Costituzione (Statuto albertino in Italia – concessa, corta e flessibile)
• Stato totalitario:
L’ideologia è una sola (partito unico) vietato il pluralismo democratico
Non sono garantite le libertà fondamentali
“Separazione dei poteri” (dittatore + il suo partito)
Destra: (Fascismo), proprietà privata, economia capitalista e ideologia fascista.
Sinistra: (Comunismo), vietata la proprietà privata, economia pianificata e ideologia Marksista.
• Stato democratico: 2/06/1946
Separazione dei poteri
Costituzione (lunga, votata e rigida)
Pluralismo democratico (plurità di ideologie):
Libertà di manifestazione del pensiero
Libertà di riunione
Libertà di associazione
Libertà di fondare partiti politici
Forme di governo
Com’è organizzato lo Stato. Si dividono in:
• Repubblica: il P.d.R (Capo di Stato eletto direttamente o indirettamente dal popolo (in carica per 7 anni). Può essere:
Presidenziale (USA): il popolo elegge il P.d.R (Capo di Stato e di Governo) e il Parlamento. Il P.d.R. sceglie i ministri del suo partito per il Governo.
Semipresidenziale (Francia): il popolo elegge il P.d.R e il Parlamento. Il P.d.R sceglie liberamente il Capo di Governo. Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento.
Parlamentare (Italia): il Parlamento è eletto dal popolo ed è l’organo più importante. Funzione legislativa + elegge il P.d.R e ha un controllo politico sul governo. Il Parlamento deve dare la fiducia al governo. Il P.d.R nomina il capo di governo.
• Monarchia: il sovrano (Capo di stato, va al potere per diritto di sangue fino alla morte o all’abdicazione.
• Stato unitario (Italia):
Organizzazione centralizzata
Organi periferici distribuiti su tutto il territorio
Decentramento dei poteri (dall’interno all’esterno)
• Stato federale (USA):
Insieme di stati in un unico stato superiore
Danno una parte della loro sovranità all’organizzazione centrale superiore
Ci sono organi comuni a tutto (P.d.R – Governo – Parlamento – Politica: Monetaria, Economica, Sanitaria, Internazionale e Militare).
Imprenditore commerciale (art. 2195)
Sono imprenditori commerciali quelli che esercitano:
• Un’attività industriale (non agricola) diretta alla produzione di beni e servizi;
• Un’attività intermediaria (quella di chi acquista beni per rivenderli poi a prezzi maggiori) nella circolazione dei beni;
• Un’attività di trasporto (di persone o di beni) per terra, per acqua o per aria;
• Un’attività bancaria (intermediazione del credito) o assicurativa (colui che dietro pagamento di un premio, si obbliga a tenere indenne l’assicurato da eventuali danni futuri);
• Altre attività ausiliarie delle precedenti (come quelle dei mediatori e degli agenti di commercio).
I casi di incompatibilità e incapacità
Tutti possono esercitare un’impresa commerciale. Però esistono situazioni di incompatibilità con l’esercizio di tale attività. La legge vieta tale professione a particolari categorie di cittadini: avvocati, notai, magistrati, diplomatici e impiegati pubblici.
Non può acquistare la qualità di imprenditore commerciale, chi non possiede in tutto o in parte la capacità d’agire (essere titolare di diritti e di doveri) come i minorenni, gli interdetti, gli inabilitati e i minori emancipati.
Minorenni e interdetti (incapacità totale): questi sono totalmente incapaci di agire, però possono essere autorizzati dal Tribunale, a continuare l’esercizio di un’impresa commerciale ricevuta in eredità o in donazione, attraverso il proprio rappresentante legale (genitori o tutore). In caso di fallimento, gli effetti patrimoniale cadranno sul titolare dell’impresa (minorenne o interdetto), mentre quelli personali cadranno a chi ne è effettivamente responsabile (rappresentante legale).
Inabilitati e emancipati (incapacità parziale): gli inabilitati possono essere autorizzati dal Tribunale a continuare l’esercizio di un’impresa commerciale, con l’assistenza del curatore. Mentre gli emancipati possono essere autorizzati dal Tribunale a continuare o iniziare un’impresa commerciale anche senza l’assistenza del curatore.
Tutti questi devono comunque registrare la loro attività sul Registro delle Imprese.
Lo statuto dell’imprenditore commerciale
La legge prevede che le imprese commerciali, con esclusione delle piccole imprese, siano sottoposte a una serie di obblighi, che si sostanziano nell’iscrizione in un apposito registro pubblico, nella tenuta di determinate scritture contabili e nella soggezione al fallimento.
L’iscrizione nel registro delle imprese
Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa, secondo l’art. 2196, l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione al Registro delle imprese.
Questo è tenuto presso la Camera di commercio locale e ha carattere informatico. In questo registro devono essere indicati:
• Il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza dell’imprenditore;
• La ditta;
• L’oggetto dell’impresa (cosa produco);
• La sede fiscale dell’impresa;
• Il cognome e il nome dei rappresentanti dell’imprenditore.
•
Il Registro delle imprese risponde a una funzione di pubblicità dichiarativa. Nel mondo del diritto esistono tre tipi di pubblicità:
• La pubblicità notizia: si propone lo scopo di portare a conoscenza dei terzi determinati atti, fornendo così, la possibilità di opporvisi.
• La pubblicità costitutiva: mette a conoscenza e rende validi determinati atti ai terzi, dopo che sono stati iscritti in appositi registri;
• La pubblicità dichiarativa: rende le notizie iscritte, opponibili ai terzi.
Gli altri obblighi
L’imprenditore deve tenere determinate scritture contabili (che sono uno strumento di controllo sull’attività dell’imprenditore, nell’interesse dei creditori ma anche nell’interesse dell’imprenditore stesso), in cui viene documentata l’attività svolta. Le scritture richieste sono:
• Il libro giornale (art.2216): al cui interno sono indicate giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa;
• Il libro degli inventari (art.2217): al cui interno si devono indicare le attività e le passività relative all’impresa, e anche le attività e passività dell’imprenditore estranee alla sua attività economica. Tale libro deve essere redatto una volta all’anno, si deve chiudere con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite.
• Il libro magazzino: nel quale c’è l’indicazione merci in entrata e in uscita;
• Il libro mastro: nel quale le singole operazione del libro giornale vengono raggruppate sistematicamente;
• Il libro cassa: nel quale si registrano le entrate e uscite in denaro.
In caso di fallimento, se l’imprenditore non ha tenuto, nei tre anni anteriori al fallimento, le scritture contabili viene punito per il reato di bancarotta semplice (punibile con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e comporta l’inabilitazione dell’esercizio di impresa commerciale fino a 2 anni); se invece, l’imprenditore avesse distrutto o falsificato una o più scritture contabili, viene punito per il reato di bancarotta fraudolenta (punibile con la reclusione da 3 a 10 anni e comporta l’interdizione dell’esercizio di impresa commerciale fino a 10 anni).
Un altro obbligo è la soggezione al fallimento. Il fallimento è una complessa procedura (insieme di atti che si susseguono per un determinato fine) volta a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente e a pagare i creditori, se possibile per l’intero, altrimenti in misura proporzionale all’entità del credito.
La situazione che rende possibile a norma di legge il fallimento è l’insolvenza, cioè l’impossibilità dell’imprenditore di fare regolarmente fronte ai propri debiti.
I collaboratori dell’imprenditore
Possono essere legati all’imprenditore da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto di lavoro autonomo.
Rapporto autonomo: dottori commercialisti, avvocati e mediatori. Questi vengono scelti in base a un rapporto di fiducia.
Rapporto subordinato: quelli che hanno potere di rappresentanza. Si dividono in:
• Institore: è l’alter ego dell’imprenditore. È proposto all’esercizio dell’impresa o di una sua sede secondaria. Questo non può vendere gli immobili dell’imprenditore. Deve iscrivere nel Registro delle imprese la procura institoria con gli eventuali limiti.
• Procuratore: può compiere atti attinenti all’esercizio dell’impresa. Non è a capo di nulla. Non può stare in giudizio.
• Commesso: ha potere di rappresentanza molto limitato. Conclude contratti di vendita e di regola non può concedere sconti.
L’azienda
La nozione di azienda
Diversamente dall’impresa, che è l’attività economica esercitata dall’imprenditore per la produzione o lo scambio di beni e servizi, l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa stessa (art. 2555 c.c.).
Fanno parte dei beni aziendali:
• I beni materiali;
• I beni immateriali;
• I contratti;
• I debiti e i crediti verso terzi.
L’azienda comprende inoltre l’avviamento, che consiste nell’attitudine dell’azienda a produrre un reddito. Questo dipende dal numero e dalla qualità dei clienti, dal luogo in cui l’azienda è situata, dall’efficienza organizzativa e dalla buona reputazione raggiunta dall’imprenditore. La legge tutela l’avviamento attraverso il divieto di concorrenza, in base al quale che vende un’azienda deve astenersi per cinque anni dall’iniziare una nuova impresa che possa sviare la clientela dell’azienda ceduta.
Può essere considerata come bene aziendale anche la licenza di esercizio, ossia il provvedimento dell’autorità amministrativa con il quale si concede la possibilità di esercitare attività commerciali medio – grandi.
I beni aziendali devono essere organizzati dall’imprenditore ai fini della sua attività, ma non è necessario che egli ne sia proprietario.
Secondo alcuni giuristi (coloro che interpretano il diritto) l’azienda deve essere considerata una universalità di immobili, cioè un insieme di beni aventi la stessa destinazione e appartenenti allo stesso proprietario.
I segni distintivi: la ditta e l’insegna
I segni distintivi dell’azienda hanno la funzione di permettere l’individuazione e la distinzione, tra i molti presenti sul mercato, dell’imprenditore, dei locali in cui si svolge l’attività d’impresa, e del prodotto. Questi sono:
• La ditta (art. 2563): è il nome sotto il quale l’imprenditore individuale esercita l’impresa. Questa deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore.
Nell’ipotesi in cui manchi il riferimento al cognome o alla sigla, la ditta è irregolare. Essa per essere legale:
Deve essere vera: deve permettere l’individuazione corretta dell’imprenditore;
Deve essere lecita: cioè rispettosa della legge, dell’ordine pubblico e del buon costume;
Deve avere contenuto originale: cioè idonea a distinguere l’impresa da altre dello stesso settore;
Deve essere nuova: diversa da altre già registrate da imprenditori diversi.
La ditta può essere:
Originaria: se contiene il cognome o la sigla dell’imprenditore che la esercita attualmente;
Derivata: se la sigla o il cognome che la costituiscono appartenevano a un altro imprenditore.
La ditta può essere trasferita da un imprenditore a un altro, ma non separatamente dall’azienda.
• L’insegna: è il segno distintivo che contraddistingue i locali in cui si esercita l’attività d’impresa. Essa può essere:
Denominativa: se è formata da un nome di fantasia;
Figurativa o emblematica: se è formata da un disegno o da una figura;
Mista: se si compone sia di un nome sia di una figura.
Deve avere gli stessi requisiti della ditta, in particolare il carattere dell’originalità.
I segni distintivi: il marchio
Il marchio serve a caratterizzare il prodotto e a individuarne la provenienza. Il marchio è il segno distintivo dei prodotti, cioè dei beni o dei servizi offerti da un’impresa. Può essere:
• Nominativo: se coincide con la ditta;
• Emblematico o figurativo: se è rappresentato da un’immagine;
• Complesso: se è costituito sia da elementi denominativi sia da elementi figurativi.
Esistono diverse tipologie di marchio:
• Il marchio di fabbrica: è quello apposto dal produttore;
• Il marchio di commercio: è quello applicato dal rivenditore;
• Il marchio di servizio: contraddistingue le prestazioni rese da imprese di servizi;
• Il marchio individuale: distingue il prodotto di un singolo imprenditore;
• Il marchio collettivo: si riferisce al prodotto di una data categoria di imprenditori;
• Il marchio forte: consiste in un’immagine o parola di fantasia, che si distingue nettamente dal tipo di prodotto cui si riferisce;
• Il marchio debole: è più facilmente riconducibile al prodotto;
• I marchi di rinomanza: godono di tutela ultramerceologica , a causa della loro notorietà;
• Il marchio sonoro: consiste in una sequenza musicale che identifica un determinato prodotto;
• Il marchio di forma, o tridimensionale: identifica una forma originale relativa a prodotti o confezioni.
Il marchio per essere valido, deve:
• Lecito: cioè privo di immagini o espressioni contrarie a norme di ordine pubblico o al buon costume;
• Veritiero: non deve contenere in alcun modo messaggi tali da indurre in errore il pubblico;
• Nuovo: deve differenziarsi da marchi registrati o utilizzati da altri;
• Specifico: deve possedere un carattere distintivo rispetto al prodotto e non ridursi a una sua generica denominazione.
Come per acquistare il diritto all’uso esclusivo della ditta e dell’insegna si deve provvedere alla loro registrazione nel Registro delle imprese, per il marchio serve il brevetto; questo deve essere registrato presso:
• L’Ufficio centrale brevetti per la tutela a livello nazionale;
• L’Ufficio comunitario dei marchi per la tutela Europea;
• L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra per una tutela internazionale.
Tutto questo per avere il diritto di preuso.
Il diritto all’uso del marchio si estingue nei seguenti casi:
• Scadenza del brevetto o mancato rinnovo;
• Mancato uso per cinque anni consecutivi;
• Volgarizzazione, cioè quando perde il suo carattere distintivo;
• Rinuncia da parte del titolare;
• Trasferimento del marchio.
Il marchio può essere trasferito da un imprenditore ad un altro anche separatamente dall’azienda. Il marchio può essere dato ai terzi anche in concessione, mediante una specifica licenza di marchio.
Il contratto di lavoro subordinato
I principi costituzionali e il lavoro
L’attività lavorativa consiste nell’utilizzare le proprie energie, fisiche e intellettuali, per produrre beni o servizi a favore proprio o di altri soggetti.
Il lavoro autonomo, art. 2222 c.c., si instaura quando una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio in cambio di un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Il lavoro subordinato, art. 2094 c.c., si ha invece nell’ipotesi in cui un soggetto si obblighi mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Il lavoratore subordinato è considerato un “soggetto debole” per questo è tutelato dalla Costituzione negli articoli:
1. L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro;
• Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
• La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
35. Tutela del lavoro e cura della formazione professionale. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni attraverso anche corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione.
36. Diritto alla retribuzione. Deve essere proporzionata al suo tipo di lavoro e deve assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
37. Tutela del lavoro femminile e minorile. Pari diritti tra i due sessi con stessa retribuzione e abolire lo sfruttamento minorile.
38. Assistenza e previdenza sociale. Ogni cittadino inabile ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. In caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia o malattia professionale questi devono essere assicurati.
39. Libertà sindacale.
40. Diritto di sciopero.
51. Pari opportunità. Tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza.
La previdenza e l’assistenza sociale
La previdenza e l’assistenza sociale consistono in una serie di interventi che lo Stato attua, a favore dei cittadini per proteggerli da eventuali aventi dannosi quali la malattia, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria e l’invalidità.
In caso di malattia si occupa il Servizio Sanitario Nazionale tramite le ASL. In caso di infortuni (per una causa violenta verificatasi durante l’attività lavorativa, un dipendente subisce una lesione tale da determinarne la morte, oppure la soppressione o la riduzione della capacità lavorativa), invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria intervengono le assicurazioni sociali. Le assicurazioni sociali hanno bisogno di liquidità, che le viene data attraverso il pagamento dei contributi a particolari enti previdenziali.
L’INPS ha competenza in materia di vecchiaia, invalidità e disoccupazione.
L’INAIL ha competenza in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali (consiste in un danno alla salute del lavoratore che dipende dall’azione nociva dell’ambiente di lavoro o delle sostanze impiegate).
In caso di inabilità il lavoratore ha diritto alla pensione di inabilità in caso di infermità fisica o mentale.
In caso di invalidità il lavoratore ha diritto a un assegno, avendo però sempre versato i relativi contributi, per almeno cinque anni. Quando l’invalido raggiunge l’età pensionabile, l’assegno di invalidità viene sostituito dalla pensione di vecchiaia.
La pensione anticipata si differenzia da quella di vecchiaia, in quanto permette ai lavoratori di andare in pensione prima dell’età pensionabile purchè abbiano raggiunto una determinata anzianità contributiva.
In caso di morte di un lavoratore, è prevista la pensione ai superstiti. Come il coniuge, i figli minorenni, i genitori + 65 anni, i fratelli e le sorelle non coniugati che risultano a carico del defunto.
I soggetti assicurati contro il rischio di malattie professionali sono i lavoratori che svolgono attività rischiose.
I soggetti assicuranti sono i datori di lavoro nell’ambito delle attività ritenute a rischio.
I contratti collettivi di lavoro
I contratti collettivi sono accordi stipulati tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, volti a disciplinare i principali aspetti del rapporto di lavoro. Si distinguono in:
• Contratti collettivi nazionali
• Contratti collettivi aziendali
I contratti collettivi stabiliscono le condizioni retributive minime alle quali i lavoratori hanno diritto e disciplinano i principali aspetti dell’organizzazione del rapporto di lavoro. Questi permettono di proteggere i diritti dei lavoratori subordinati nei confronti dell’imprenditore.
I contratti collettivi hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori (efficacia erga omnes). La stipulazione si articola in tre fasi:
• La predisposizione delle proposte contrattuali;
• La loro contrattazione tra le opposte associazioni sindacali;
• La firma dell’accordo.
I sindacati dei lavoratori sono enti di fatto, non hanno la personalità giuridica perché non vogliono essere controllati dallo Stato.
La costituzione del rapporto di lavoro
L’assunzione del lavoratore può avvenire in tre modi:
• Con l’assunzione diretta da parte dei datori di lavoro;
• Attraverso le agenzie per il lavoro e le società interinali;
• Con assunzione pubblica, che normalmente è legata a un concorso selettivo che richiede il superamento di esami.
Occorre poi la stipulazione di un contratto individuale di lavoro, nel quale il lavoratore si obbliga a mettere a disposizione del datore di lavoro la sua attività in cambio di una retribuzione. La forma del contratto di lavoro è libera, ma in alcuni casi si richiede la forma scritta a pena di nullità, come nel caso dell’assunzione in prova; che permette a entrambe le parti di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso. Il contratto di lavoro subordinato può essere costituito a tempo indeterminato o a tempo indeterminato.
Le forme particolari di contratti di lavoro
Il part time è quel rapporto di lavoro in cui il lavoratore opera con orario e retribuzione ridotti, in base a un accordo con il datore di lavoro. L’organizzazione del lavoro part time può essere:
• Orizzontale, il lavoro è giornaliero, ma a orario ridotto;
• Verticale, il lavoro è a tempo pieno, ma solo per alcuni giorni della settimana;
• Ciclica, il lavoro è limitato ad alcuni periodi del mese o dell’anno;
• Mista, un insieme delle precedenti categorie.
L’apprendistato è un rapporto di lavoro destinato ai giovani che abbiano assolto l’obbligo scolastico, e serve per la formazione professionale. Esistono tre tipologie di apprendistato:
• L’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
• L’apprendistato professionalizzato per il conseguimento di una qualificazione;
• L’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di norma giuridica e quali sono le sue caratteristiche principali?
- Quali sono le fonti del diritto e come sono classificate?
- Come si distinguono le persone fisiche dalle persone giuridiche nel contesto giuridico?
- Quali sono le forme di Stato e come si differenziano tra loro?
- Quali sono le principali tipologie di contratti di lavoro e le loro caratteristiche?
La norma giuridica è una regola di comportamento riconosciuta e fatta valere dallo Stato. Le sue caratteristiche principali sono: generale, astratta, sanzionabile e obbligatoria.
Le fonti del diritto sono tutto ciò da cui le norme giuridiche sono prodotte. Sono classificate in fonti di cognizione, come leggi e regolamenti, e fonti di produzione, che sono atti o fatti dai quali nascono le norme.
Le persone fisiche sono gli individui, mentre le persone giuridiche si dividono in pubbliche, appartenenti allo Stato e senza scopo di lucro, e private, appartenenti ai privati e con scopo di lucro.
Le forme di Stato includono lo Stato assoluto, liberale, totalitario e democratico, che si differenziano per il rapporto tra governati e governanti, la separazione dei poteri e il riconoscimento dei diritti.
Le principali tipologie di contratti di lavoro includono il lavoro subordinato, il part-time e l'apprendistato, ognuno con specifiche modalità di esecuzione e finalità, come la formazione professionale per l'apprendistato.