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Concetti Chiave

  • I Comuni sono enti autonomi riconosciuti dalla Costituzione italiana, con potestà e funzioni proprie, rappresentano la comunità locale e promuovono il suo sviluppo nel rispetto delle leggi nazionali.
  • Gli elementi costitutivi di un Comune comprendono il territorio, la popolazione residente, e il patrimonio economico, ciascuno con ruoli specifici nella definizione delle competenze comunali.
  • La fusione e l'istituzione di nuovi Comuni sono regolati da leggi regionali e richiedono il consenso delle popolazioni interessate attraverso referendum, con specifiche disposizioni per la fusione di Comuni contigui.
  • I Comuni esercitano tre tipi di funzioni: proprie, conferite e fondamentali, che coprono settori come servizi alla persona, sviluppo economico, protezione civile, e pianificazione urbanistica.
  • Le Unioni di Comuni e le Comunità montane sono forme associative che consentono ai Comuni di esercitare collettivamente le loro funzioni, migliorando efficienza e capacità strutturale, con una struttura organizzativa definita dalla legge.

Indice

  1. Ordinamento degli Enti Locali
  2. Il Comune
  3. Elementi costitutivi
  4. Istituzione di nuovi Comuni
  5. Fusione di Comuni
  6. Circoscrizioni comunali
  7. Funzioni del Comune
  8. Unioni dei Comuni e Comunità montane
  9. Organi delle unioni di Comuni
  10. Comunità montane
  11. Comunità isolane
  12. Altre note informative sugli Enti Locali
  13. Le Convenzioni
  14. I Consorzi
  15. Esercizio associato
  16. Accordi di programma
  17. Partecipazione dei cittadini alla vita dell'ente
  18. L’azione popolare
  19. Il difensore civico
  20. Organi del Comune
  21. Il Consiglio comunale
  22. La Giunta comunale
  23. Il Sindaco
  24. Il Vicesindaco

Ordinamento degli Enti Locali

Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000 (TUEL)

Il Comune

L’Art. 114 della Costituzione riconosce i Comuni come enti autonomi dotati di propri statuti, poteri e funzioni esercitabili nel rispetto dei principi della costituzione, che concorrono insieme agli altri enti territoriali e, logicamente, allo stato, a formare la Repubblica. L’art. 3 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali – T.U.E.L.) stabilisce al comma 2 che “Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”.
Il T.U. 267/2000 (TUEL) afferma che il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, esso è dunque ente: locale (i suoi interessi valgono solo su un ambito territoriale di appartenenza), territoriale (il territorio è un suo elemento costitutivo), autarchico (ha il potere di emanare atti che hanno efficacia uguale a quelli dello Stato), necessario, ad appartenenza necessaria (appartengono ad esso tutti i cittadini che risiedono nel suo territorio), esponenziale (rappresenta la propria comunità), autonomo (capacità proprie di perseguire i fini generali).

Elementi costitutivi

IL Territorio Ovvero quella parte di territorio ben definita dove il Comune esplica i suoi podestà; quindi, il suo ambito di competenza esso di distingue in Capoluogo (importante agglomerato urbano), Sobborgo, Quartiere, Casale, Borgata e Frazione (parte della popolazione compresa nel territorio comunale, ma concentrata in un ambito distaccato dal capoluogo).
La Popolazione L’elemento che identifica la popolazione all’interno di un comune è la residenza, ovvero il fatto di dimorare all’interno del comune.
Il Patrimonio Rappresentato dal complesso delle attività economiche del Comune. Il comune ha inoltre personalità giuridica, i suoi attributi sono:
Il Nome, Lo Stemma e il Gonfalone (drappo che riproduce lo stemma)
Ai comuni insigni per particolari rilievi storici o di importanza può essere conferito il titolo di città.

Istituzione di nuovi Comuni

L’Istituzione di nuovi comuni e la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni sono riservate alla legge regionale, che deve sentire le popolazioni interessate. I Comuni (e le Provincie) che tendono staccarsi da una Regione o aggregarsi ad altra devono ottenere la maggioranza delle popolazioni interessate, espressa mediante Referendum. Fatto salvo i casi di fusioni di più Comuni NON possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 10'000 Abitanti, o che, come conseguenza, la popolazione di altri Comuni scenda sotto tale limite.

Fusione di Comuni

Un nuovo Comune può nascere anche per fusione di due o più Comuni contigui già esistenti, laddove sia sorta una fusione il nuovo Comune può avere anche meno di 10'000 Abitanti, con la Legge Delrio 56/2014 sono state inerite garanzie e nuovi finanziamenti a tutela dei comuni che si fondono. Lo statuto dei nuovi comuni deve assicurare alle comunità originarie adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, è messa in essere la possibilità di istituire Municipi nei territori delle comunità di origine, questi sono figure di decentramento comunale non costituenti un nuovo ente locale e quindi sprovvisti di personalità giuridica.
Sussiste anche l’ipotesi di Incorporazione di più comuni in un altro, uno o più Comuni possono unirsi in un Comune contiguo già esistente. Il Comune incorporante conserva la propria personalità ma deve garantire che alle comunità del Comune incorporato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Circoscrizioni comunali

Le circoscrizioni di decentramento comunale sono ripartizioni del territorio comunale aventi una propria individualità, esse NON sono dotate di personalità giuridica, NON sono enti territoriali ne organi del Comune, sono quindi organizzazioni comunali sui generis.
I Comuni con popolazione superiore a 250'000 abitanti sono tenuti ad articolare il proprio territorio in circoscrizioni, mentre è facoltativo per i Comuni tra 100’0000 e 250'000 abitanti, ogni circoscrizione deve contenere almeno 30'000 abitanti. La loro organizzazione e le loro funzioni sono oggetto della disciplina statuaria del Comune, rappresentano comunque le esigenze della popolazione.

Funzioni del Comune

Il Comune esercita le proprie funzioni in base ai principi di:
Sussidiarietà le funzioni amministrative devono essere dall’ente più vicino al cittadino fintanto che ciò sia possibile. Sussidiarietà Orizzontale A tutti gli enti territoriali è consentito avvalersi, nell’esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione di soggetti privati (l’autonomia dei cittadini, singoli o associati)
Adeguatezza le funzioni devono essere attribuite ad amministrazioni idonee a garantirne l’esercizio. Differenziazione nel distribuire le funzioni si prendono in considerazione le caratteristiche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti.
Sostanzialmente al Comune spettano tre tipi di funzioni Proprie, Funzioni Conferite e Funzioni Fondamentali. Le Funzioni Proprie sono tutte quelle che riguardano la popolazione ed il territorio:
-Servizi alla persona ed alla comunità;
-Assetto e utilizzazione del territorio;
-Sviluppo economico.
Le funzioni Conferite sono conferite al Comune dallo Stato, la loro titolarità è quindi dello Stato o della Regione e non del Comune, che ne effettua solo l’esercizio queste sono tipicamente Servizi di Stato Civile, Anagrafici e di Leva Militare, oggi però ai Comuni sono state conferite numerose funzioni prima spettanti a livelli di Governo superiore:
-Attività Produttive (sportello unico per l’apertura e cessazione di impianti, concessioni ed autorizzazioni edilizie);
-Fiere Locali (riconoscimento della qualifica ed autorizzazioni);
-Catasto Edilizio Urbano e Catasto Terreni (conservazione e aggiornamento degli atti catastali);
-Opere Pubbliche;
-Protezione Civile;
-Sanità (gestione delle emergenze e igiene ad ambito locale);
-Servizi Sociali;
-Istruzione Scolastica (educazione degli adulti, orientamento, pari opportunità);
-Beni ed attività culturali (conservazione e tutela dei propri beni);
-Polizia amministrativa (autorizzazione alle gare locali di veicoli, licenze di vendite ambulanti)
Le Funzioni Fondamentali sono funzioni per le quali l’esercizio è obbligatorio per l’ente, queste funzioni sono:
-Organizzazione generale dell’amministrazione, finanziaria e di controllo
-Servizi pubblici di interesse generale
-Catasto
-Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale
-Protezione civile e primi soccorsi
-Edilizia scolastica – Polizia amministrativa e locale – tenuta dei registri di stato civile e di popolazione.
Tutti i comuni con popolazioni fino a 5'000 abitanti sono obbligati a esercitare le funzioni fondamentali in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzioni. Le funzioni svolte in forma associata non possono poi essere svolte singolarmente dai comuni.

Unioni dei Comuni e Comunità montane

Gli enti locali possono ricorrere alle forme associative per svolgere le funzioni di loro competenza, così da potenziare le proprie capacità strutturali ed economiche migliorando il loro operato in termini di efficacia ed efficienza, la principale forma associativa a cui possono ricorrere i Comuni è appunto l’Unione dei Comuni.
Il (TUEL) 267/2000 definisce L’UNIONE DEI COMUNI come l’ente locale costituito da più comuni finalizzato all’esercizio di funzioni o servizi di loro competenza, se sono comuni montani si chiama Unione di Comuni Montani. Ogni Comune può far parte di una sola unione. Le unioni possono stipulare convenzioni tra loro o con i singoli comuni.
L’Atto costitutivo di un’Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure di maggioranza richieste per le modifiche statuarie.
Le Unioni di Comuni hanno podestà statuaria e regolamentare, anche lo Statuto è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche approvate dal Consiglio dell’Unione.
I Comuni con popolazione fino a 5'000 abitanti o fino a 3'000 se comunità montane sono obbligati ad esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, e ciò deve avvenire mediante Unione di Comuni o convenzioni. Il compito di individuare la dimensione territoriale ottimale omogenea per area geografica è attribuito alle Regioni.

Organi delle unioni di Comuni

• Presidente scelto tra i Sindaci dei Comuni associati;
• Giunta membri scelti tra gli assessori dei Comuni associati;
• Consiglio è composto da un numero di consiglieri stabilito dallo Statuto.
Tutte le cariche esercitate presso l’Unione sono a titolo gratuito.

Comunità montane

Sono unioni di Comuni, costituite da comuni montani o parzialmente montani, anche appartenenti a provincie diverse, la cui finalità è la valorizzazione delle zone montane. Si istituiscono con un atto amministrativo del Presidente della Giunta Regionale, dopo che la Regione abbia individuato gli ambienti omogenei idonei a costituire la comunità. La regione è competente anche a disporre con propria legge l’eventuale scioglimento della comunità montana allorché sorga da una fusione di comuni un nuovo Comune Montano il cui territorio coincide con quello della Comunità montana. Le comunità montane sono competenti per:
-esercizio di funzioni proprie dei comuni o conferite dalla Regione
-esercizio di ogni altra funzione ad essa conferita
-funzioni attribuite dalla legge
-interventi speciali per la montagna, stabiliti dall’Unione Europea o da leggi Regionali.

Comunità isolane

Il 267/2000 stabilisce che ciascuna isola o arcipelago di isole ove esista la presenza di più comuni, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, può aggregarsi in Comunità Isolane, finalizzata a valorizzare i territori marini, affinché siano titolari di funzioni proprie.

Altre note informative sugli Enti Locali

Altre forme associative tra enti locali, al di fuori delle Unioni dei Comuni sono:
• Le Convenzioni;
• I Consorzi;
• L’Esercizio Associato di funzioni e servizi;
• Gli Accordi di Programma.
Ad ogni amministrazione comunale è consentita l’adesione ad un'unica forma associativa, fatte le disposizioni di legge in materia di servizio idrico e servizio di gestione dei rifiuti.

Le Convenzioni

Sono accordi organizzativi cui accedono gli enti locali al fine di Coordinare. L’esercizio di funzioni, servizi e attività, senza che sia necessario organizzare una nuova struttura organizzata dotata di personalità giuridica. Formalmente si inquadrano tra i contratti quindi: devono essere stipulate per atto scritto; soggette ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti; sottoposte alla giurisdizione del giudice amministrativo.

I Consorzi

Gli enti locali possono avvalersi dei Consorzi, quali strumenti di cooperazione, per lo svolgimento in forma associata di una o più attività, ogni qualvolta valutino l’opportunità di dar vita ad un soggetto distinto, dotato di personalità giuridica e di agilità operativa, per estendere o rendere uniforme un servizio o una funzione.

Esercizio associato

In relazione ai Comuni di minori dimensioni è affidato alle Regioni il compito di individuare livelli ottimali di esercizio delle loro funzioni. I Comuni poi autonomamente individuano i soggetti con i quali concordare forme e metodologie con cui dare vita ad un esercizio associato. Le Regioni predispongono un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, aggiornando il programma ogni tre anni.

Accordi di programma

Sono uno strumento di coordinamento tra le amministrazioni interessate a realizzare opere che coinvolgono più elementi e livelli di governo. Ai sensi del T.U. spetta ai Sindaci o ai Presidenti della Provincia o Regione promuovere la conclusione dell’accordo, convocando un’assemblea tra tutte le amministrazioni interessate.
L’accordo di programma stabilisce i tempi, i costi e le modalità di realizzazione dell’opera dell’intervento, obbliga le parti ad ottemperare agli impegni assunti con l’accordo medesimo.
I Requisiti per l’inserimento di un soggetto nell’accordo sono: l’interesse del soggetto coinvolto e la sua natura pubblica.

Partecipazione dei cittadini alla vita dell'ente

Il Testo Unico sugli Enti Locali 267/2000 (TUEL) tutela il diritto dei cittadini a parte attivamente alla gestione dell’ente locale, includendo istituti di partecipazione popolare. Include anche a promuovere le forme di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini dell’UE e stranieri regolarmente soggiornanti. Le forme di partecipazione previste dal Testo Unico sono:
-Libere Forme Associative e organismi di Partecipazione: secondo il TUEL i Comuni valorizzano le forme associative e gli organismi di partecipazione popolare, queste possono avere varie forme: comitati, gruppi di volontariato ecc. Il sostegno che l’amministrazione dà a tali gruppi può essere sia finanziario che organizzativo (spazi e strumenti)
-Consultazione Popolare, Istanze, Petizioni e Proposte: nello statuto devono essere previste le forme di consultazione della prolazione e le procedure per l’ammissione di Istanze, Petizioni o Proposte, comprese le garanzie per il loro tempestivo esame.
• Le Consultazioni della Popolazione rappresenta un metodo con il quale l’amministrazione entra in contatto con la popolazione, le consultazioni, così come i referendum, devono avere per oggetto materie di competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali o locali.
• L’istanza È l’atto attraverso il quale si chiede alla P.A. l’avvio di un procedimento amministrativo per l’applicazione di un provvedimento già esistente ma non attuato.
• La petizione è un atto politico che offre al proponente la possibilità di sottoporre all’amministrazione locale una necessità, una situazione di interesse generale.
• La proposta è uno strumento collaborativo nei confronti dell’amministrazione locale, per proporre appunto schemi, progetti o proposte di delibere.
-Referendum Locali Dove vi è interesse da parte di un adeguato numero di cittadini di può procedere a veri e propri Referendum che possono essere abrogativi (effetto immediato), consultivi (pressioni di fatto) o propositivi.

L’azione popolare

È il potere che ciascun elettore in difesa di un pubblico interesse. Il T.U. la inquadra come un’azione sostitutiva per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spetterebbero agli enti suddetti in caso di inerzia ad agire. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha proposto l’azione o il ricorso, salvo che l’Ente abbia aderito a questi ultimi costituendosi in giudizio. Il TUEL ammette la proposizione in qualunque sede, non solo nella giurisdizione amministrativa ma anche civile e penale.

Il difensore civico

Il TUEL ha previsto l’istituzione presso Comuni e Provincie del Difensore Civico, che adempie alla funzione di garante del buon andamento dell’amministrazione comunale e provinciale, segnalando di propria iniziativa abusi, disfunzioni, carenze ecc. La sua elezione e mandato sono disciplinati dallo statuto. Comunque, tale figura è stata soppressa dalla 191/2009 (Finanziaria 2010) per le amministrazioni comunali in ottica di taglio della spesa pubblica. Le funzioni del difensore civico possono essere attribuite al difensore civico della Provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune.

Organi del Comune

Gli organi del Comune sono: Il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

Il Consiglio comunale

È l’organo di indirizzo politico-amministrativo, si tratta di un organo collegiale ovvero composto da membri scelti dal corpo elettorale (dai cittadini), il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
- Statuti dell’Ente; Regolamenti; Programmi; Previsioni finanziarie; Programma triennale lavori pubblici; Bilanci; Convenzioni Comuni e Provincie; Organizzazione servizi pubblici; Istituzione Tributi; Acquisti immobiliari ecc.
Il numero dei componenti del consiglio va in base alla popolazione residente nel Comune, quantificata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale:
- Nei comuni fino a 3000 abitanti, il consiglio è composto dal Sindaco + 10 Consiglieri;
- Sopra i 3000 fino a 10000 abitanti, il Sindaco + 12 Consiglieri;
- Da 10000 a 30000 abitanti, il Sindaco + dai 16 ai 20 Consiglieri, ecc...
Il Consiglio resta in carica per 5 anni, ed il mandato inizia a decorrere dalla data dell’elezione. Dal momento che si pubblica il decreto di indizione dei comizi elettorali e fino all’elezione del nuovo Consiglio si ha ancora i prognati del Consiglio uscente, però si deve limitare solo a quegli atti Urgenti e Improrogabili.
I membri del Consiglio Comunale sono detti Consiglieri, ogni membro del Consiglio ha diritto:
- A prendere iniziativa su ogni iniziativa proposta in Consiglio;
- Presentare interrogazioni, mozioni o istanze alle quali il Sindaco rispondono entro 30 giorni e comunque secondo lo statuto;
- Chiedere la convocazione del Consiglio;
- Chiedere informazioni o documenti dagli uffici comunali.

La carica di consigliere può invece decadere per:
- Decesso, Decadenza (ineleggibilità o incompatibilità o mancata presenza in Consiglio Comunale), Dimissioni o Rimozione (decreto del Ministero degli Interni).
Il Funzionamento del Consiglio comunale viene regolamentato dall’apposito Regolamento Consiliare dove sono indicate:
- Le modalità per la presentazione delle proposte di delibera e discussione;
- Il numero di consiglieri necessario per la validità della seduta.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento, e nei comuni con popolazione fino a 15000 abitanti, vengono svolte in arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione del Consiglio e tenersi nei successivi 10 giorni, in questa prima seduta il Consiglio esamina la condizione degli eletti e dichiararne l’ineleggibilità se sussiste qualcuna delle cause previste.
Altri Organi interni al consiglio sono le Commissioni Consiliari, i loro poteri e la loro organizzazione è determinata dal Regolamento Consiliare, deve però essere rispettata la composizione delle forze politiche del Consiglio, anche le sedute delle Commissioni sono pubbliche.
I Consigli dei Comuni superiori a 15000 Abitanti sono preseduti da un Presidente, questo viene eletto nella prima convocazione del Consiglio, nei comuni con meno abitanti il Consiglio è preseduto dal Sindaco. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, deve Riunire il Consiglio (in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedono: il sindaco, un quinto dei consiglieri o il Presidente della Provincia). Deve rappresentare il Consiglio all’esterno, informa i gruppi consiliari.

La Giunta comunale

I membri della Giunta Comunale sono gli Assessori.
la Giunta di definisce come l’organo esecutivo dell’ente locale, cioè la Giunta si rende effettivamente promotrice di tutti gli atti di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo non riservati al Consiglio o al Sindaco.
La Giunta è l’organo di fiducia del Sindaco, insieme a lui svolge un’attività di intensa collaborazione per tutti i programmi politico-amministrativi dell’amministrazione, ha espressamente il compito di collaborare con il Sindaco al governo dell’ente.
Cioè, la Giunta (che è la squadra del Sindaco) promuove è poi il Consiglio (dove c’è anche l’opposizione) che delibera.
La Giunta adopera attraverso deliberazioni collegiali, riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge sul consiglio attività propositiva e d’impulso, inoltre la Giunta:
- Predispone il bilancio annuale, presenta una relazione delle proprie attività, determina le aliquote dei tributi, stipula i mutui e autorizza prelievi dal fondo di riserva.
Per i lavori pubblici spetta alla giunta l’approvazione del Progetto Definitivo e di quello Esecutivo (deliberato dal Consiglio), nonché degli incarichi per la progettazione, direzione lavori e la nomina della commissione di collaudo.
Fondamentale la giunta anche nella gestione del personale nell’approvazione del procedimento per i concorsi e gli atti di assunzione.
La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori che viene stabilito dallo Statuto che non devono essere superiore ad un terzo del numero dei consiglieri comunali: 7
- 2 assessori nei Comuni fino a 3'000 Abitanti;
- 4 assessori nei Comuni con popolazione inferiore a 10000 Abitanti;
- Non superiore a 6 assessori fino a 100'000 Abitanti. ecc.
- Il Sindaco nomina la Giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, tra gli stessi assessori il sindaco nomina un Vicesindaco. Nei Comuni fino a 15'000 Abitanti gli assessori possono essere scelti dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisisti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità.
La Giunta, essendo nominata dal Sindaco, dura in carica quanto quest’ultimo, cioè 5 anni. Allo scadere del mandato Giunta e Sindaco restano in carica fino alla nomina del nuovo esecutivo. La Giunta, inoltre, si può sciogliere per impedimento, Scioglimento del Consiglio, Dimissione degli assessori, Approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco.

Il Sindaco

Il Sindaco è un organo monocratico del Comune, ovvero costituito da una sola persona fisica, nella stessa persona si concentrano più funzioni diverse, il Sindaco infatti è:
- Capo dell’amministrazione Comunale;
- Ufficiale di Governo, rappresentante quindi dello Stato in sede locale.
Il sindaco è eletto dai cittadini, il suo incarico dura 5 anni, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è rieleggibile per un terzo mandato, l’unica ipotesi per il terzo mandato è che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a 2 anni, 6 mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Il Sindaco e la sua Giunta possono cessare dalla propria carica anche a causa di una mozione di sfiducia, che deve essere:
- Motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri e poi votata per appello nominale dalla maggioranza del Consiglio Comunale;
Approvata la mozione, si deve procedere allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, inoltre il Sindaco può presentare le sue dimissioni al consiglio, queste diventano efficaci e irrevocabili una volta trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione.
Le funzioni del Sindaco si distinguono in base alla sua posizione, ha infatti funzioni proprie come Capo dell’amministrazione Comunale e altre come Ufficiale di Governo:
Come Capo dell’amministrazione Comunale:
- Rappresentare l’Ente;
- Convocare e presiedere la Giunta e il Consiglio;
- Sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici;
- Sovraintendere al funzionamento delle funzioni statali e pubbliche;
- Nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;
- Adottare ordinane sia in via ordinaria che in via straordinaria o urgente.
Quale ufficiale di Governo:
Sono funzioni di merito e competenza statale soprattutto in relazione all’ordine ed alla sicurezza pubblica riguardanti le disposizioni in materia di sicurezza della città:
- Emanazione di atti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- Vigilanza su ordine e sicurezza pubblica;
- Concorrere ed assicurare la cooperazione tra la Polizia Locale e quella Statale;
- Tenuta dei registi di stato civile e di popolazione;
- Adempimenti in materia elettorale, di leva militare e statistica.
Il sindaco può adottare provvedimenti anche urgenti e immediati se deve eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, questi provvedimenti vanno comunicati al Prefetto che predisporrà gli strumenti per la loro attuazione. Ad esempio, prevenire e contrastare fenomeni criminosi o di illegalità come spaccio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione ecc.
Provvedimenti che possono coinvolgere la chiusura di esercizi commerciali, di locali pubblici, somministra mento alcolici ecc.
I Sindaci possono, previa intesa con il Prefetto, avvalersi della collaborazione di associazione di cittadini non armati, ronde, al fine di controllare e segnalare alle Forze di Polizia dello Stato eventi che possono recare danno alla sicurezza urbana.
In materia di occupazione abusiva di suolo pubblico il Sindaco può ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spesa degli occupanti, se si tratta di occupazione a fini di commercio il Sindaco può ordinare la chiusura dell’esercizio.

Il Vicesindaco

Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco al verificarsi di una delle ipotesi previste dal TUEL, ovvero:
- Impedimento

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le funzioni principali del Comune secondo il Testo Unico Enti Locali (TUEL)?
  2. Il Comune esercita funzioni proprie, conferite e fondamentali. Le funzioni proprie riguardano servizi alla persona, assetto del territorio e sviluppo economico. Le funzioni conferite sono delegate dallo Stato o dalla Regione, come servizi di stato civile e protezione civile. Le funzioni fondamentali sono obbligatorie, come l'organizzazione amministrativa e la pianificazione urbanistica.

  3. Come avviene l'istituzione di nuovi Comuni e quali sono i requisiti demografici?
  4. L'istituzione di nuovi Comuni è riservata alla legge regionale, che deve consultare le popolazioni interessate. Non possono essere istituiti Comuni con meno di 10.000 abitanti, a meno che non si tratti di fusioni di Comuni esistenti.

  5. Quali sono le caratteristiche delle Unioni dei Comuni e delle Comunità montane?
  6. Le Unioni dei Comuni sono enti locali costituiti da più Comuni per esercitare funzioni comuni. Le Comunità montane sono unioni di Comuni montani per valorizzare le zone montane. Entrambe le forme associative mirano a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.

  7. Qual è il ruolo del Sindaco e quali sono le sue principali funzioni?
  8. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di governo. Le sue funzioni includono rappresentare l'ente, convocare e presiedere la Giunta e il Consiglio, sovraintendere ai servizi e adottare ordinanze per la sicurezza pubblica.

  9. In che modo i cittadini possono partecipare alla vita dell'ente locale secondo il TUEL?
  10. I cittadini possono partecipare attraverso libere forme associative, consultazioni popolari, istanze, petizioni, proposte e referendum locali. Il TUEL promuove la partecipazione attiva dei cittadini alla gestione dell'ente locale.

Domande e risposte

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