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Sintesi

Costituzione italiana



Il 2 giugno 1946, gli elettori (uomini e donne), furono convocati per dare un duplice voto: per il Referendum istituzionale e per l’elezione dei deputati dell’Assemblea costituente.
La costituzione è un contratto politico in cui ciascuna parte è riuscita a ottenere qualcosa, rinunciando ad altro (compromesso costituzionale).
Il testo fu promulgato il 27 dicembre del 1947 ed entrò in vigore il 1 gennaio 1948.
La costituzione è suddivisa in Parti, a loro volta suddivise in Titoli, alcuni divisi in Sezioni.
Struttura Costituzione Italiana:
• Preambolo
1. Principi fondamentali da art. 1 a 12
2. Parte I. Diritti e doveri dei cittadini da art. 13 a 54
 Titolo I: Rapporti Civili da art.13 a 28
 Titolo II: Rapporti Etico-sociali da 29 a 34
 Titolo III: Rapporti Economici da 35 a 47
 Titolo IV: Rapporti Politici da 48 a 54
3. Parte II. Ordinamento della Repubblica da 55 a 139
 Titolo I:
 Il Parlamento
 Sezione I-Le camere da 55 a 69
 Sezione II-La formazione delle leggi da 70 a 82
 Titolo II:
 Il Presidente della Repubblica da 83 a 91
 Titolo III:
 Il Governo
 Sezione I-Il Consiglio dei ministri da 92 a 96
 Sezione II-La Pubblica Amministrazione da 97 a 98
 Sezione III-Gli organi ausiliari da 99 a 100
 Titolo IV:
 La Magistratura
 Sezione I-ordinamento giurisdizionale da 101 a 110
 Sezione II-Norme sulla giurisdizione da 111 a 113
 Titolo V:
 Regioni, Province, Comuni da 114 a 133
 Titolo VI:
 Garanzie costituzionali
 Sezione I-La corte costituzionale da 134 a 137
 Sezione II-Revisione della costituzione da 138 a 139
 Titolo VII:
 Disposizioni transitorie e finali (passano dallo statuto alla costituzione) (in numero romano)

Questa è la prima pagina di appunti, il resto lo potete trovare nel file allegato.
Spero che i miei appunti possano essere la vostra salvezza :)
Estratto del documento

8

Gli organi di garanzia costituzionale sono:

Presidente della repubblica,

Il al quale spetta rappresentare l’unità

o nazionale e garantire il buon funzionamento degli altri organi

costituzionali

Corte costituzionale,

La la quale deve reprimere le violazioni della

o Costituzione

La rappresentanza politica, la democrazia si può unire con la

 rappresentanza nel concetto di democrazia rappresentativa cioè quando

si stabilisce una corrispondenza di intenti tra rappresentanti e

rappresentati. (i mezzi sono: le elezioni e i partiti politici) referendum

C’è anche uno strumento di democrazia diretta che è il

abrogativo.

Il popolo ha anche altri 2 poteri:

La petizione, con la quale tutti i cittadini possono rivolgersi al

o Parlamento, per richiedere provvedimenti legislativi ed esporre

comuni necessità

L’iniziativa legislativa, con cui 50.000 cittadini possono sottoporre

o alle Camere un progetto di legge perché sia esaminato.

Il voto è:

Universale: sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno

o raggiunto la maggiore età. Limitazioni al diritto di voto, particolari

situazioni sono: l’incapacità civile, la condanna penale irrevocabile

e l’indegnità morale.

Elettorato attivo=diritto di essere elettore

Corpo elettorale=insieme dei cittadini aventi diritto di voto

Elettorato passivo=diritto a essere eletti

Personale: ciascun elettore deve far uso di persona del suo diritto e

o non può delegarlo ad altri

Uguale: il voto di ciascuno vale quanto quello di tutti gli altri

o Libero e segreto: non deve essere possibile sapere come ciascun

o elettore ha votato

Il regime parlamentare, quello in cui il Parlamento (che rappresenta

 tutto il popolo) è l’organo che decide l’indirizzo politico, mentre il

Governo ne dipende e può restare in carica solo se ha la fiducia da esso.

I partiti politici: la democrazia rappresentativa è mediata dalla

 presenza dei partiti

I partiti, sono delle associazioni di cittadini (vietato ricostituire il partito

fascista)

Ci devono essere delle regole, riguardanti il finanziamento delle loro

attività e la trasparenza delle risorse di cui dispongono.

I loro compiti sono:

Organizzare politicamente i cittadini

o Selezionare i candidati per le elezioni

o Organizzare gli eletti

o Mantenere vivo il collegamento tra gli eletti e gli elettori

o IL PARLAMENTO (parte II, titolo I, da art. 55 a art. 82) 9

Il parlamento è un organo bicamerale, cioè composto da 2 camere: la camera

dei deputati (Montecitorio) e il Senato della repubblica (Palazzo Madama).

Bicameralismo perfetto=parità dei poteri, non esiste una differenza tra le 2

camere

Componenti della camera dei deputati=630

Componenti del Senato=315

Per eleggere i deputati (elettorato attivo)=18 anni

Per eleggere i senatori (elettorato attivo)=25 anni

Per essere eletti deputati (elettorato passivo)=25 anni

Per essere eletti senatori (elettorato passivo)=40 anni

Fanno parte del Senato anche alcuni membri non elettivi, cioè cinque senatori a

vita, nominati dal Presidente della repubblica tra persone che hanno illustrato

la patria con altissimi meriti e gli ex Presidenti della repubblica.

Le camere si riuniscono in seduta comune (presieduto dal Presidente della

camera dei deputati) sono nei seguenti casi:

 l’elezione e il giuramento del Presidente della repubblica

 la messa in stato d’accusa del Presidente per alto tradimento e attentato

alla costituzione

 l’elezione di 5 giudici costituzionali

 l’elezione di 8 componenti del Consiglio superiore della magistratura

IL PROCEDIMENTO DI VOTO PER LA CAMERA DEI DEPUTATI

Si determina il quoziente elettorale nazionale, che si ottiene dividendo il

totale dei voti di tutte le liste per il numero dei rappresentanti da eleggere. Tale

numero è 618, tenendo conto che 12 deputati vengono eletti nella

circoscrizione Estero (Totale 630).

Successivamente si procede all’attribuzione dei seggi ai vari partiti:

a ogni partito vengono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente

 elettorale nazionale risulta contenuto nel numero complessivo di voti del

partito. Se rimangono alcuni seggi, essi vengono assegnati a quei partiti

per i quali le divisioni hanno dato maggiori resti.

Se il partito che ha vinto le elezioni, non ha già ottenuto almeno 340

 deputati, si applica il premio di maggioranza, per cui al partito in

questione viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per

raggiungere tale consistenza. I seggi restanti devono essere distribuiti

proporzionalmente ai partiti di minoranza.

SOGLIA DI SBARRAMENTO: Nell’elezione della camera dei deputati, la

 ripartizione dei seggi è riservata alla coalizione di liste che abbiano

ottenuto, sul piano nazionale, almeno il 10% dei voti, mentre le singole

liste, almeno il 4% dei voti.

IL PROCEDIMENTO DI VOTO PER IL SENATO

Si svolge in ciascuna regione, dove opera l’Ufficio elettorale regionale. Ogni

partito avrà un numero di rappresentanti in proporzione ai voti ottenuti. Al

partito vincente sul piano regionale deve essere attribuito un premio di

maggioranza, almeno il 55% dei seggi assegnati alla regione. Il voto in alcune

10

regioni italiane presenta delle particolarità (valle d’aosta, Trentino alto adige,

Molise).

All’attribuzione dei seggi, partecipano soltanto le coalizioni di liste che abbiano

ottenuto sul piano regionale almeno il 20% dei voti, mentre 8% dei voti per i

partiti con liste non collegate.

LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

L’elezione dei 6 senatori e dei 12 deputati della Circoscrizione estero avviene

con un sistema proporzionale. Gli elettori italiani residenti all’estero votano per

corrispondenza.

La circoscrizione estero è divisa in 4 ripartizioni:

Europa (6 deputati e 2 senatori)

 America meridionale (3 deputati e 6 senatori)

 America settentrionale e centrale (2 deputati e 1 senatore)

 Africa, Asia, Oceania, Antartide (1 deputato e 1 senatore)

LA LEGISLATURA

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per 5 anni e il

periodo di tempo compreso tra una elezione e l’altra è denominato

legislatura.

proroga

La delle Camere è ammessa solo con legge e solo ed esclusivamente

in caso di guerra, ossia quando le elezioni non potrebbero svolgersi.

discontinuità dei lavori parlamentari:

C’è la presenza della dal momento che

ogni camera è nuova rispetto a quella precedente, tutti i procedimenti

legislativi non conclusi al momento dello scioglimento devono ricominciare da

capo davanti al nuovo parlamento.

Il potere di scioglimento anticipato è in mano al Presidente della

repubblica, che decide di sciogliere anticipatamente le camere, dopo aver

sentito i rispettivi presidenti.

Il Presidente della repubblica, non può sciogliere anticipatamente le camere

negli ultimi 6 mesi del suo mandato (semestre bianco), per evitare che il

Presidente della repubblica voglia facilitare la sua rielezione puntando su

camere nuove, più favorevoli a lui.

C’è un’eccezione quando tale semestre coincide in tutto o in parte con gli ultimi

6 mesi della legislatura (per evitare l’ingorgo istituzionale).

I PARLAMENTARI

Ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni

senza vincolo di mandato.

Le caratteristiche dei parlamentari:

L’insindacabilità, per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle

 funzioni parlamentari. Essa copre l’attività anche dopo la scadenza del

suo mandato e ne tutela la libertà di opinione.

L’inviolabilità o immunità penale, che riguarda i reati comuni, in

 quanto privati cittadini, fuori dall’esercizio delle loro funzioni. La libertà

dei parlamentari può essere limitata solo con un’autorizzazione a

procedere della Camera cui appartengono che deve essere richiesta per:

11

L’arresto o altra limitazione della libertà personale, salvo che si

o tratti di arrestare il parlamentare colto nell’atto di compiere un

grave reato

La perquisizione personale o domiciliare

o L’intercettazione delle comunicazioni telefoniche.

o

Fino a quando la camera di appartenenza non ha concesso

l’autorizzazione, il giudice non può compiere alcuno degli atti sopra

indicati.

L’autorizzazione a procedere dovrebbe essere negata solo in casi

limitatissimi, quando vi sia il sospetto di una persecuzione giudiziaria.

Incompatibilità, uno non può essere parlamentare e altro,

 contemporaneamente

Ineleggibilità

 Indipendenza

 Indennità economica (retribuzione)

FUNZIONI DEL PARLAMENTO

Legislativa (iter legislativo)

 Elettiva (in seduta comune a Montecitorio: 1/3 corte costituzionale, il

 Presidente della repubblica e 1/3 Consiglio superiore della magistratura)

Indirizzo politico (sulla base della maggioranza) e controllo sul

 governo (fiducia)

Giudiziaria:

 Autorizzazione all’arresto del parlamentare

 Messa in stato d’accusa del Presidente della repubblica

Ispettiva: commissioni di inchiesta su particolari eventi

ORGANI DI CIASCUNA CAMERA

1. Presidente (ha il compito di regolare l’attività di tutti gli organi del ramo

del Parlamento) e ufficio di presidenza.

Il presidente della camera dei deputati, presiede il Parlamento in seduta

comune

Il presidente del Senato, sostituisce il Capo dello Stato in caso di

impedimento

Entrambi devono essere sentiti dal Presidente della repubblica prima di

sciogliere anticipatamente le camere

2. Gruppi parlamentari: ciascun parlamentare deve far parte di un gruppo

gruppo misto.

e se non dichiara, viene assegnato al

3. Commissioni parlamentari: sono composte da parlamentari di tutti i

gruppi e possono essere permanenti o temporanee, bicamerali o

monocamerali.

Le commissioni permanenti (14) sono organi stabili, costituite

o all’inizio della legislatura e destinate a rimanere in carica fino alla

fine della stessa

Le commissioni parlamentari temporanee, durano in carica il tempo

o stabilito per l’adempimento della loro funzione e hanno il compito

di indagare su fatti e situazioni di rilevanza politica 12

Le commissioni bicamerali, sono formate in parte eguale dai

o rappresentanti delle due camere

4. Giunte: insieme di parlamentari, che regolano il funzionamento delle

camere.

SISTEMI ELETTORALI (criteri usati per trasformare i voti in seggi)

Sistemi elettorali maggioritari: sono quelli che distribuiscono i seggi a

 coloro che hanno vinto le elezioni, cioè che hanno ottenuto più voti.

Sistemi elettorali proporzionali: ogni partito, otterrà in seggi quanto

 ha ottenuto in voti, infatti questi sistemi non premiano il vincitore delle

elezioni, ma rispecchiano i partiti in Parlamento, proporzionalmente al

loro consenso elettorale.

ITER LEGISLATIVO ORDINARIO

I. Iniziativa legislativa:

Governo: Disegni di legge

 Parlamentari: Proposta di legge

 50.000 cittadini elettori: proposta di legge

 CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro):

 proposte specifiche

Consiglio regionale

II. Esame, discussione e approvazione

Procedimento ordinario

o Il disegno di legge viene assegnato alla commissione

permanente competente per materia, che la esamina, la

discute e prepara una relazione.

Il testo arriva in assemblea con la relazione dove può essere

emendato dai parlamentari.

La votazione avviene articolo per articolo e voto finale. Se

votata, passa all’altra camera con lo stesso procedimento

(bicameralismo perfetto). Se la seconda assemblea approva

la legge, la legge passa alla terza fase. Se la II camera

modifica la legge, questa deve ritornare alla prima, per

approvare gli emendamenti.

Procedimenti abbreviati

o Sede legislativa (sede deliberante): la commissione

 discute e approva direttamente il disegno di legge

Sede redigente: esame e discussione in commissione,

 in assemblea solo voto, senza emendamenti e

discussione.

III. Promulgazione da parte del Presidente della repubblica

Il PDR, verifica il rispetto dell’iter legislativo e che non sia contro la

costituzione.

Ha il diritto di Veto, cioè può rinviare alle camere la legge con un

messaggio motivato.

Se però le camere la ripresentano identica, il PDR deve

promulgarla.

IV. Pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ed entrata in vigore 13

Sulla Gazzetta ufficiale per fare conoscere la legge:

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