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Costituzione italiana
Il 2 giugno 1946, gli elettori (uomini e donne), furono convocati per dare un duplice voto: per il Referendum istituzionale e per l’elezione dei deputati dell’Assemblea costituente.
La costituzione è un contratto politico in cui ciascuna parte è riuscita a ottenere qualcosa, rinunciando ad altro (compromesso costituzionale).
Il testo fu promulgato il 27 dicembre del 1947 ed entrò in vigore il 1 gennaio 1948.
La costituzione è suddivisa in Parti, a loro volta suddivise in Titoli, alcuni divisi in Sezioni.
Struttura Costituzione Italiana:
• Preambolo
1. Principi fondamentali da art. 1 a 12
2. Parte I. Diritti e doveri dei cittadini da art. 13 a 54
Titolo I: Rapporti Civili da art.13 a 28
Titolo II: Rapporti Etico-sociali da 29 a 34
Titolo III: Rapporti Economici da 35 a 47
Titolo IV: Rapporti Politici da 48 a 54
3. Parte II. Ordinamento della Repubblica da 55 a 139
Titolo I:
Il Parlamento
Sezione I-Le camere da 55 a 69
Sezione II-La formazione delle leggi da 70 a 82
Titolo II:
Il Presidente della Repubblica da 83 a 91
Titolo III:
Il Governo
Sezione I-Il Consiglio dei ministri da 92 a 96
Sezione II-La Pubblica Amministrazione da 97 a 98
Sezione III-Gli organi ausiliari da 99 a 100
Titolo IV:
La Magistratura
Sezione I-ordinamento giurisdizionale da 101 a 110
Sezione II-Norme sulla giurisdizione da 111 a 113
Titolo V:
Regioni, Province, Comuni da 114 a 133
Titolo VI:
Garanzie costituzionali
Sezione I-La corte costituzionale da 134 a 137
Sezione II-Revisione della costituzione da 138 a 139
Titolo VII:
Disposizioni transitorie e finali (passano dallo statuto alla costituzione) (in numero romano)
Questa è la prima pagina di appunti, il resto lo potete trovare nel file allegato.
Spero che i miei appunti possano essere la vostra salvezza :)
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Gli organi di garanzia costituzionale sono:
Presidente della repubblica,
Il al quale spetta rappresentare l’unità
o nazionale e garantire il buon funzionamento degli altri organi
costituzionali
Corte costituzionale,
La la quale deve reprimere le violazioni della
o Costituzione
La rappresentanza politica, la democrazia si può unire con la
rappresentanza nel concetto di democrazia rappresentativa cioè quando
si stabilisce una corrispondenza di intenti tra rappresentanti e
rappresentati. (i mezzi sono: le elezioni e i partiti politici) referendum
C’è anche uno strumento di democrazia diretta che è il
abrogativo.
Il popolo ha anche altri 2 poteri:
La petizione, con la quale tutti i cittadini possono rivolgersi al
o Parlamento, per richiedere provvedimenti legislativi ed esporre
comuni necessità
L’iniziativa legislativa, con cui 50.000 cittadini possono sottoporre
o alle Camere un progetto di legge perché sia esaminato.
Il voto è:
Universale: sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
o raggiunto la maggiore età. Limitazioni al diritto di voto, particolari
situazioni sono: l’incapacità civile, la condanna penale irrevocabile
e l’indegnità morale.
Elettorato attivo=diritto di essere elettore
Corpo elettorale=insieme dei cittadini aventi diritto di voto
Elettorato passivo=diritto a essere eletti
Personale: ciascun elettore deve far uso di persona del suo diritto e
o non può delegarlo ad altri
Uguale: il voto di ciascuno vale quanto quello di tutti gli altri
o Libero e segreto: non deve essere possibile sapere come ciascun
o elettore ha votato
Il regime parlamentare, quello in cui il Parlamento (che rappresenta
tutto il popolo) è l’organo che decide l’indirizzo politico, mentre il
Governo ne dipende e può restare in carica solo se ha la fiducia da esso.
I partiti politici: la democrazia rappresentativa è mediata dalla
presenza dei partiti
I partiti, sono delle associazioni di cittadini (vietato ricostituire il partito
fascista)
Ci devono essere delle regole, riguardanti il finanziamento delle loro
attività e la trasparenza delle risorse di cui dispongono.
I loro compiti sono:
Organizzare politicamente i cittadini
o Selezionare i candidati per le elezioni
o Organizzare gli eletti
o Mantenere vivo il collegamento tra gli eletti e gli elettori
o IL PARLAMENTO (parte II, titolo I, da art. 55 a art. 82) 9
Il parlamento è un organo bicamerale, cioè composto da 2 camere: la camera
dei deputati (Montecitorio) e il Senato della repubblica (Palazzo Madama).
Bicameralismo perfetto=parità dei poteri, non esiste una differenza tra le 2
camere
Componenti della camera dei deputati=630
Componenti del Senato=315
Per eleggere i deputati (elettorato attivo)=18 anni
Per eleggere i senatori (elettorato attivo)=25 anni
Per essere eletti deputati (elettorato passivo)=25 anni
Per essere eletti senatori (elettorato passivo)=40 anni
Fanno parte del Senato anche alcuni membri non elettivi, cioè cinque senatori a
vita, nominati dal Presidente della repubblica tra persone che hanno illustrato
la patria con altissimi meriti e gli ex Presidenti della repubblica.
Le camere si riuniscono in seduta comune (presieduto dal Presidente della
camera dei deputati) sono nei seguenti casi:
l’elezione e il giuramento del Presidente della repubblica
la messa in stato d’accusa del Presidente per alto tradimento e attentato
alla costituzione
l’elezione di 5 giudici costituzionali
l’elezione di 8 componenti del Consiglio superiore della magistratura
IL PROCEDIMENTO DI VOTO PER LA CAMERA DEI DEPUTATI
Si determina il quoziente elettorale nazionale, che si ottiene dividendo il
totale dei voti di tutte le liste per il numero dei rappresentanti da eleggere. Tale
numero è 618, tenendo conto che 12 deputati vengono eletti nella
circoscrizione Estero (Totale 630).
Successivamente si procede all’attribuzione dei seggi ai vari partiti:
a ogni partito vengono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente
elettorale nazionale risulta contenuto nel numero complessivo di voti del
partito. Se rimangono alcuni seggi, essi vengono assegnati a quei partiti
per i quali le divisioni hanno dato maggiori resti.
Se il partito che ha vinto le elezioni, non ha già ottenuto almeno 340
deputati, si applica il premio di maggioranza, per cui al partito in
questione viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per
raggiungere tale consistenza. I seggi restanti devono essere distribuiti
proporzionalmente ai partiti di minoranza.
SOGLIA DI SBARRAMENTO: Nell’elezione della camera dei deputati, la
ripartizione dei seggi è riservata alla coalizione di liste che abbiano
ottenuto, sul piano nazionale, almeno il 10% dei voti, mentre le singole
liste, almeno il 4% dei voti.
IL PROCEDIMENTO DI VOTO PER IL SENATO
Si svolge in ciascuna regione, dove opera l’Ufficio elettorale regionale. Ogni
partito avrà un numero di rappresentanti in proporzione ai voti ottenuti. Al
partito vincente sul piano regionale deve essere attribuito un premio di
maggioranza, almeno il 55% dei seggi assegnati alla regione. Il voto in alcune
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regioni italiane presenta delle particolarità (valle d’aosta, Trentino alto adige,
Molise).
All’attribuzione dei seggi, partecipano soltanto le coalizioni di liste che abbiano
ottenuto sul piano regionale almeno il 20% dei voti, mentre 8% dei voti per i
partiti con liste non collegate.
LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
L’elezione dei 6 senatori e dei 12 deputati della Circoscrizione estero avviene
con un sistema proporzionale. Gli elettori italiani residenti all’estero votano per
corrispondenza.
La circoscrizione estero è divisa in 4 ripartizioni:
Europa (6 deputati e 2 senatori)
America meridionale (3 deputati e 6 senatori)
America settentrionale e centrale (2 deputati e 1 senatore)
Africa, Asia, Oceania, Antartide (1 deputato e 1 senatore)
LA LEGISLATURA
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per 5 anni e il
periodo di tempo compreso tra una elezione e l’altra è denominato
legislatura.
proroga
La delle Camere è ammessa solo con legge e solo ed esclusivamente
in caso di guerra, ossia quando le elezioni non potrebbero svolgersi.
discontinuità dei lavori parlamentari:
C’è la presenza della dal momento che
ogni camera è nuova rispetto a quella precedente, tutti i procedimenti
legislativi non conclusi al momento dello scioglimento devono ricominciare da
capo davanti al nuovo parlamento.
Il potere di scioglimento anticipato è in mano al Presidente della
repubblica, che decide di sciogliere anticipatamente le camere, dopo aver
sentito i rispettivi presidenti.
Il Presidente della repubblica, non può sciogliere anticipatamente le camere
negli ultimi 6 mesi del suo mandato (semestre bianco), per evitare che il
Presidente della repubblica voglia facilitare la sua rielezione puntando su
camere nuove, più favorevoli a lui.
C’è un’eccezione quando tale semestre coincide in tutto o in parte con gli ultimi
6 mesi della legislatura (per evitare l’ingorgo istituzionale).
I PARLAMENTARI
Ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
Le caratteristiche dei parlamentari:
L’insindacabilità, per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle
funzioni parlamentari. Essa copre l’attività anche dopo la scadenza del
suo mandato e ne tutela la libertà di opinione.
L’inviolabilità o immunità penale, che riguarda i reati comuni, in
quanto privati cittadini, fuori dall’esercizio delle loro funzioni. La libertà
dei parlamentari può essere limitata solo con un’autorizzazione a
procedere della Camera cui appartengono che deve essere richiesta per:
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L’arresto o altra limitazione della libertà personale, salvo che si
o tratti di arrestare il parlamentare colto nell’atto di compiere un
grave reato
La perquisizione personale o domiciliare
o L’intercettazione delle comunicazioni telefoniche.
o
Fino a quando la camera di appartenenza non ha concesso
l’autorizzazione, il giudice non può compiere alcuno degli atti sopra
indicati.
L’autorizzazione a procedere dovrebbe essere negata solo in casi
limitatissimi, quando vi sia il sospetto di una persecuzione giudiziaria.
Incompatibilità, uno non può essere parlamentare e altro,
contemporaneamente
Ineleggibilità
Indipendenza
Indennità economica (retribuzione)
FUNZIONI DEL PARLAMENTO
Legislativa (iter legislativo)
Elettiva (in seduta comune a Montecitorio: 1/3 corte costituzionale, il
Presidente della repubblica e 1/3 Consiglio superiore della magistratura)
Indirizzo politico (sulla base della maggioranza) e controllo sul
governo (fiducia)
Giudiziaria:
Autorizzazione all’arresto del parlamentare
Messa in stato d’accusa del Presidente della repubblica
Ispettiva: commissioni di inchiesta su particolari eventi
ORGANI DI CIASCUNA CAMERA
1. Presidente (ha il compito di regolare l’attività di tutti gli organi del ramo
del Parlamento) e ufficio di presidenza.
Il presidente della camera dei deputati, presiede il Parlamento in seduta
comune
Il presidente del Senato, sostituisce il Capo dello Stato in caso di
impedimento
Entrambi devono essere sentiti dal Presidente della repubblica prima di
sciogliere anticipatamente le camere
2. Gruppi parlamentari: ciascun parlamentare deve far parte di un gruppo
gruppo misto.
e se non dichiara, viene assegnato al
3. Commissioni parlamentari: sono composte da parlamentari di tutti i
gruppi e possono essere permanenti o temporanee, bicamerali o
monocamerali.
Le commissioni permanenti (14) sono organi stabili, costituite
o all’inizio della legislatura e destinate a rimanere in carica fino alla
fine della stessa
Le commissioni parlamentari temporanee, durano in carica il tempo
o stabilito per l’adempimento della loro funzione e hanno il compito
di indagare su fatti e situazioni di rilevanza politica 12
Le commissioni bicamerali, sono formate in parte eguale dai
o rappresentanti delle due camere
4. Giunte: insieme di parlamentari, che regolano il funzionamento delle
camere.
SISTEMI ELETTORALI (criteri usati per trasformare i voti in seggi)
Sistemi elettorali maggioritari: sono quelli che distribuiscono i seggi a
coloro che hanno vinto le elezioni, cioè che hanno ottenuto più voti.
Sistemi elettorali proporzionali: ogni partito, otterrà in seggi quanto
ha ottenuto in voti, infatti questi sistemi non premiano il vincitore delle
elezioni, ma rispecchiano i partiti in Parlamento, proporzionalmente al
loro consenso elettorale.
ITER LEGISLATIVO ORDINARIO
I. Iniziativa legislativa:
Governo: Disegni di legge
Parlamentari: Proposta di legge
50.000 cittadini elettori: proposta di legge
CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro):
proposte specifiche
Consiglio regionale
II. Esame, discussione e approvazione
Procedimento ordinario
o Il disegno di legge viene assegnato alla commissione
permanente competente per materia, che la esamina, la
discute e prepara una relazione.
Il testo arriva in assemblea con la relazione dove può essere
emendato dai parlamentari.
La votazione avviene articolo per articolo e voto finale. Se
votata, passa all’altra camera con lo stesso procedimento
(bicameralismo perfetto). Se la seconda assemblea approva
la legge, la legge passa alla terza fase. Se la II camera
modifica la legge, questa deve ritornare alla prima, per
approvare gli emendamenti.
Procedimenti abbreviati
o Sede legislativa (sede deliberante): la commissione
discute e approva direttamente il disegno di legge
Sede redigente: esame e discussione in commissione,
in assemblea solo voto, senza emendamenti e
discussione.
III. Promulgazione da parte del Presidente della repubblica
Il PDR, verifica il rispetto dell’iter legislativo e che non sia contro la
costituzione.
Ha il diritto di Veto, cioè può rinviare alle camere la legge con un
messaggio motivato.
Se però le camere la ripresentano identica, il PDR deve
promulgarla.
IV. Pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ed entrata in vigore 13
Sulla Gazzetta ufficiale per fare conoscere la legge: