Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il passeggero ha diritto al trasporto verso una destinazione convenuta tramite pagamento, dimostrato dal biglietto di viaggio.
  • Il biglietto di viaggio, chiamato "biglietto di passaggio", ha funzione probatoria del contratto di trasporto.
  • Esistono biglietti nominativi, cedibili solo con consenso del vettore, e anonimi, cedibili liberamente.
  • I biglietti erogati a dipendenti di trasporti o forze armate sono incedibili.
  • Il contratto di trasporto può essere concluso oralmente, perfezionato con il consenso delle parti, ma la forma scritta è richiesta ad probationem.

Nozione giuridica di passeggero

Il passeggero, invece, si configura come il soggetto che ha diritto, solitamente dietro corresponsione di un corrispettivo (nolo) ad essere trasferito presso il luogo di destinazione convenuto. Per dimostrare l’esistenza del suddetto diritto, il passeggero è tenuto a presentare il biglietto di viaggio (giuridicamente definito «biglietto di passaggio»), che pertanto ha una funzione probatoria del contratto di passaggio.

Esistono due tipologie di biglietto di passaggio:
- biglietto nominativo, che reca il nominativo del passeggero (ad esempio i biglietti aerei o abbonamenti di trasporto);
- biglietto anonimo, che al contrario non riporta il nome del passeggero (ad esempio i biglietti dell’autobus). Dottrina e giurisprudenza si sono chieste se la cessione del biglietto di passaggio sia legittima: Per i biglietti nominativi essa è considerata tale solo previo consenso del vettore; i biglietti anonimi, viceversa, possono essere sempre ceduti a discrezione del passeggero. Alcuni biglietti, come quelli erogati ai dipendenti delle imprese di trasporto o alle forze armate, sono però incedibili.
In generale, conformemente al principio di autonomia delle parti, il contratto di trasporto può essere validamente concluso anche oralmente: la forma scritta è richiesta solo ad probationem. Esso si perfeziona con il consenso delle parti, indipendentemente dall’inizio del viaggio. Tuttavia, dottrina e giurisprudenza si sono chieste se l’esatto momento in cui l’accordo può considerarsi concluso coincida con l’acquisto del biglietto o con la salita sul mezzo di trasporto. Per fornire la risposta bisogna distinguere tra acquisto di biglietti completi o incompleti.
La disciplina in materia è molto stringente e tiene conto di requisiti, quali le informazioni riportate sul biglietto di viaggio, inequivocabili e invalicabili.

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