Concetti Chiave
- Le associazioni sono considerate istituzioni o formazioni sociali, manifestazioni della natura sociale dell'uomo.
- L'art. 2 della Costituzione assicura i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali.
- Le associazioni sono create tramite contratto, con un rapporto contrattuale tra gli associati.
- Si configurano come contratti plurilaterali con comunione di scopo e prestazioni destinate a un'attività unitaria.
- Differiscono dalle società per la loro natura non economica, perseguendo scopi ideali come culturali o filantropici.
Nozione giuridica di associazione
Le associazioni sono definite «istituzioni» o «formazioni sociali», espressioni che indicano ogni manifestazione della natura sociale, e non puramente individuale, dell’uomo; ogni forma di stabile organizzazione collettiva attraverso la quale vengono perseguiti scopi superindividuali. L’art. 2 Cost. Demanda alla Repubblica il compito di garantire i diritti inviolabili dell’uomo «sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».
IL concetto di istituzione o formazione sociale non ricomprende solo la nozione di associazione (organizzazione collettiva volontaria, cui si aderisce per libera scelta), ma anche quello di organizzazioni collettive necessarie (come lo stato o la famiglia) cui si appartiene indipendentemente dalla propria volontà.L’associazione è istituita mediante contratto: il rapporto che vincola tra loro gli associati ha natura contrattuale e l’adesione di nuovi associati è un’adesione di nuove parti al contratto.
Il contratto di associazione si configura:
- come contratto plurilaterale con comunione di scopo: le parti possono essere più di due e le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune;
- come contratto di organizzazione: le prestazioni eseguite dalle parti non vanno a diretto vantaggio delle altre, ma sono destinate allo svolgimento di un’attività unitaria cui sono preposti appositi organi costituiti per l’attuazione del contratto.
L’associazione si differenzia dalla società per la sua natura non economica: si tratta di un’organizzazione collettiva volontaria, costituita per il perseguimento di uno scopo ideale (scopi di carattere culturale, filantropico, assistenziale, ecc.). Sono associazioni persino i partiti politici e i sindacati, poiché nei primi i cittadini concorrono liberamente per determinare l’indirizzo politico e nei secondi i lavoratori si propongono di migliorare le proprie condizioni economiche senza trarre alcun vantaggio lucrativo; non lo sono invece le cooperative, al cui interno i soci perseguono fini economici.