Concetti Chiave
- Le fonti pattizie derivano da convenzioni tra stati, formalizzate in trattati sottoscritti dagli stessi.
- La ratifica da parte degli stati è necessaria per l'entrata in vigore dei trattati, con procedure diverse a seconda dell'ordinamento.
- In Italia, la ratifica spetta al capo dello stato, ma in alcuni casi richiede l'autorizzazione delle camere.
- I trattati che modificano leggi nazionali o hanno rilevanza politica richiedono un esame parlamentare.
- I concordati si distinguono dai trattati poiché non necessitano di ratifica, essendo efficaci con la sola sottoscrizione.
Indice
Le fonti pattizie e la sottoscrizione
Le fonti pattizie sono fonti atto (formali) che si fondano su convenzioni stipulate tra diversi stati, le quali convergono in un trattato sottoscritto dagli stati aderenti. La sottoscrizione, infatti, è considerata il primo atto necessario alla stipulazione di un accordo. Essa, però, non sancisce l’entrata in vigore di un determinato trattato in tutti gli stati aderenti. Per diventare efficace, è fondamentale che esso sia ratificato da un numero minimo variabile dei sottoscriventi.
La ratifica e il ruolo del capo dello stato
La ratifica è l’azione tramite cui uno stato riconosce come propri i vincoli che sono stati sottoscritti dai suoi rappresentanti. Le procedure di ratifica sono diverse da ordinamento a ordinamento: come sancito dall’articolo 87 della costituzione italiana, nella nostra repubblica la ratifica di un accordo spetta sempre ed esclusivamente al capo dello stato. Esistono, altresì, casi specifici in cui essa deve essere autorizzata dalle camere prima di essere attuata dal capo dello stato. Tali casi sono definiti dall’articolo 80, il quale sostiene che le camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi (come ad esempio la cessione di parte del territorio a un altro stato; leggi di bilancio o termine di controversie internazionali).
Il ruolo delle camere nella ratifica
Le camere, in particolare, sono autorizzate ad esaminare la ratifica in presenza di trattati che impongono modificazioni di leggi nazionali, cioè nel caso in cui un vincolo internazionale preveda la modifica dell’ordinamento interno. Esse, inoltre, sono chiamate a valutare la ratifica in caso di trattati di rilevanza politica, i quali non sono definiti nello specifico ma variabili sulla base di eventuali contesti.
Differenze tra trattati e concordati
Un trattato si differenzia da un concordato: mentre i trattati richiedono la sottoscrizione e la ratifica; gli accordi, invece, entrano in vigore esclusivamente tramite la sottoscrizione; essi, pertanto, non necessitano mai di ratifica.
Domande da interrogazione
- Cosa sono le fonti pattizie e come si differenziano dai concordati?
- Qual è il ruolo del capo dello stato italiano nella ratifica dei trattati?
- Quando le camere italiane devono autorizzare la ratifica di un trattato?
Le fonti pattizie sono accordi formali tra stati che richiedono sottoscrizione e ratifica per entrare in vigore, mentre i concordati entrano in vigore solo con la sottoscrizione e non necessitano di ratifica.
In Italia, la ratifica di un accordo spetta sempre ed esclusivamente al capo dello stato, ma in alcuni casi specifici deve essere autorizzata dalle camere prima di essere attuata.
Le camere devono autorizzare la ratifica quando i trattati prevedono arbitrati, regolamenti giudiziari, variazioni del territorio, oneri alle finanze, modificazioni di leggi, o sono di rilevanza politica.