Concetti Chiave
- L'associazione è un'organizzazione aperta, permettendo nuove adesioni senza modificare l'atto costitutivo.
- Le società lucrative richiedono modifiche contrattuali per l'ingresso di nuovi membri, a causa della loro natura chiusa.
- Le associazioni mirano a soddisfare interessi aperti di categorie più ampie, come partiti politici o sindacati.
- La struttura aperta delle associazioni è relativa, limitata ai membri della categoria prevista nell'atto costitutivo.
- In caso di procedimenti legali, le associazioni riconosciute e non riconosciute possono agire in giudizio tramite rappresentanti.
Adesione associativa
L’associazione è un’organizzazione collettiva aperta:: il contratto associativo, infatti, è aperto alla possibilità di nuove adesioni; e nuovi membri possono, senza alcun limite, aggiungersi ai membri preesistenti (l’art. 2520 dispone che «la variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell’atto costitutivo».
Nelle società lucrative, al contrario, l’adesione di nuove parti al contratto richiede la modificazione degli accordi originari.
La struttura aperta propria di associazioni e cooperative presenta una natura relativa: il rapporto contrattuale è aperto a coloro che appartengano alla serie o categoria enunciata nell’atto costitutivo; è chiuso per coloro che non fanno parte di tale serie o categoria. Per questo motivo, l’atto costitutivo deve indicare le « condizioni per l’ammissione » dei nuovi membri. Nella società, qualora il fondo comune non basti a soddisfare i diritti dei creditori, gli amministratori sono personalmente responsabili delle obbligazioni assunte in nome dell’associazione; mentre nelle associazioni riconosciute risponde verso i creditori solo l’associazione con il suo patrimonio.
Sia le associazioni riconosciute che quelle non riconosciute possono avere capacità processuale: in caso di procedimento civile o amministrativo si configurano come parti in giudizio, rappresentate dal presidente o dal direttore dell’associazione.