Concetti Chiave
- La causa del contratto è un requisito essenziale che giustifica il negozio giuridico, influenzando la sua natura e funzione economico-sociale, variando tra contratti tipici e atipici.
- Nei negozi giuridici, la causa è necessaria per uno scopo socialmente apprezzabile; nei negozi astratti, gli effetti si producono nonostante l'assenza apparente di causa.
- La mancanza di causa può essere genetica o funzionale, con conseguenze come nullità o risoluzione del contratto a seconda delle circostanze.
- L'illiceità della causa, contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume, provoca la nullità del negozio giuridico.
- La frode alla legge si manifesta quando un negozio legale è usato per eludere una norma imperativa, distinto da altre forme di frode o simulazione.
La causa ha una valenza diversa a seconda che si tratti di contratti tipici o atipici. Per i contratti tipici la causa e la liceità della stessa è già valutata positivamente in linea di principio dalla legge. Per i contratti atipici o innominati la valutazione deve riguardare non solo il contenuto concreto dell’accordo ma anche lo schema generico della pattuizione.
VEDI CONTRATTI MISTI COLLEGATI E SUBCONTRATTO
Negozi causali e astratti
Ogni negozio necessita di una sua causa, perché ad ogni negozio deve corrispondere uno scopo socialmente apprezzabile. In questo caso si parla di negozi causale.
Però vi sono casi in cui gli effetti di alcuni negozi si producano astraendosi dalla causa. In questo caso si parla negozi astratti.
Nonostante ciò, anche nei negozi astratti la causa ha la sua valenza ma la reazione dell’ordinamento giuridico è ad effetto ritardato. Il negozio produce i suoi effetti ed occorre eseguire la prestazione che ne forma l’oggetto: si può peraltro agire per la restituzione se la causa non esisteva o era illecita. Quindi il negozio astratto è apparentemente privo di causa, ma è vincolato dalla presenza di una causa nel negozio sottostante. es. cambiali.
I negozi astratti sono riconosciuti dall’ordinamento e proprio perché producono conseguenze gravi, è richiesta la forma solenne.
Mancanza della causa
La causa può mancare sin dall’origine oppure può avvenire che pur esistendo originariamente non si possano più realizzare i risultati a cui il negozio è diretto. Si parla rispettivamente di mancanza genetica e mancanza funzionale.
Nel primo caso, se si tratta di negozio tipico, la causa esiste sempre in astratto perché è stata prevista dal legislatore. Essa potrà mancare solo in concreto: quando il negozio può esplicare la sua funzione a causa della situazione in cui dovrebbe operare. Nei negozi atipici la causa manca, quando il negozio non è diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela (art. 1322 comma 2).
La mancanza originaria di causa produce la nullità del negozio.
Si parla invece di difetto genetico parziale della causa quando la causa manchi inizialmente solo parzialmente. es. contratti a prestazioni corrispettive. La legge attribuisce rilevanza al difetto di causa se lo squilibrio tra prestazioni e corrispettivi assumano proporzioni inique o notevoli.
Tuttavia possono sopravvenire circostanze che impediscano alla causa di funzionare. Il contratto non è nullo in caso di inadempimento e di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità sopravvenuta. In ogni caso la parte può agire per la risoluzione del contratto e così sciogliersi dal vincolo risoluzione per inadempimento.
L’illiceità della causa
L’ordinamento giuridico non riconosce e non tutela l’autonomia privata se è diretta a scopi contrari alla legge e alle concezioni morali accolte. E perciò la causa è illecita se è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume (art. 1343): quindi l’illiceità produce nullità.
L’illiceità della causa si ha quando la causa pur definita in astratto come lecita, poi si realizza in concreto in una fattispecie illecita.
Il negozio contrario a norme imperative o all’ordine pubblico vien detto illegale, quello contrario al buon costume viene chiamato immorale, ossia quei negozi contrari alle regole del pudore sessuale e della decenza e quelli contrari ai principi etici che costituiscono la morale sociale.
I motivi
La causa per prima cosa deve essere distinta di motivi. La causa riguarda essenzialmente la funzione oggettiva del contratto. Il motivo invece viene inteso come tutte le ragioni particolari ed individuali che inducono le parti a stipulare il contratto.
Per questo i motivi individuali restano estranei al contenuto del negozio e quindi sono giuridicamente irrilevanti, qualunque sia l’importanza che assumono x il singolo. I motivi diventano giuridicamente rilevanti quando la loro realizzazione venga espressamente a formare oggetto di un patto contrattuale o condizione cui si subordina l’efficacia del contratto.
Affinché il contratto sia colpito da nullità occorre che l’accordo abbia per le parti lo stesso motivo, che il motivo comune sia illecito, esclusivo e quindi determinante del consenso.
Il negozio in frode alla legge
La frode alla legge ha luogo quando il negozio pur rispettando la legge, costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa e cioè per raggiungere un risultato praticamente equivalente a quello vietato.
Si distingue dal negozio contrario alla legge perché le parti mirano direttamente ad un risultato vietato.
Si distingue dalla frode ai creditori che è diretta a danneggiare costoro attraverso un’azione detta revocatoria.
Si distingue dalla frode al fisco che non dà luogo a nullità, ma alle sanzioni delle leggi tributarie.
Si distingue dalla simulazione perché l’obiettivo è quello di dichiarare una cosa diversa da quella realmente voluta. Invece nella frode alla legge, la dichiarazione negoziale è voluta, ma x una finalità antigiuridca e cioè quella di eludere una norma imperativa.
Classificazioni
· Causa onerosa: si ha quando con un contatto si producono reciproci vantaggi e oneri a carico di entrambe le parti. es. contratti a prestazioni corrispettive in cui le prestazioni sono legate da un vincolo di corrispettività e sono legate indissolubilmente.
· Causa gratuita: si ha quando con un contratto scaturiscono vantaggia favore di una parte e svantaggi a carico dell’altra. es. contratti a titolo gratuito in cui vi è lo spostamento patrimoniale unilaterale. Donazione
· Causa associativa: si ha quando un contratto permette un vincolo di associazione fra le parti al fine di realizzare uno scopo comune attraverso la loro collaborazione. es. contratti costitutivi di persone giuridiche
· Negozi inter vivos: si concludono tra persone viventi
· Negozi mortis causa: devono sviluppare le prestazioni solo dopo la morte dell’autore. es. testamento
Domande da interrogazione
- Qual è la funzione della causa nei contratti tipici e atipici?
- Cosa distingue i negozi causali dai negozi astratti?
- Cosa accade in caso di mancanza della causa in un negozio giuridico?
- Quando una causa è considerata illecita?
- Quali sono le classificazioni delle cause nei negozi giuridici?
Nei contratti tipici, la causa e la sua liceità sono già valutate positivamente dalla legge. Nei contratti atipici, invece, la valutazione deve riguardare sia il contenuto concreto dell'accordo sia lo schema generico della pattuizione.
Nei negozi causali, ogni negozio necessita di una causa per avere uno scopo socialmente apprezzabile. Nei negozi astratti, gli effetti si producono indipendentemente dalla causa, ma la causa ha comunque una valenza con reazione giuridica ritardata.
La mancanza originaria di causa produce la nullità del negozio. Nei negozi tipici, la causa esiste sempre in astratto, mentre nei negozi atipici manca quando non realizzano interessi meritevoli di tutela.
Una causa è illecita se è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, producendo la nullità del negozio. Anche se definita lecita in astratto, può realizzarsi in concreto in una fattispecie illecita.
Le cause possono essere classificate come onerose, gratuite, associative, inter vivos e mortis causa, a seconda dei vantaggi, svantaggi, vincoli di associazione, e del momento in cui si sviluppano le prestazioni.