Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I contratti atipici non sono normati specificamente per quanto riguarda la causa, come invece avviene per i contratti tipici.
  • L'articolo 1424 del codice civile consente che un contratto nullo possa generare effetti, se rispecchia lo scopo concordato dalle parti.
  • Il contenuto del contratto, secondo l'articolo 1374, include obblighi derivanti da leggi, usi e principi di equità.
  • L'autonomia contrattuale è limitata dall'articolo 34 del codice del consumo, che permette al giudice di annullare clausole regolamentari ingiuste.
  • La distinzione tra oggetto e prestazione del contratto è cruciale: l'oggetto è l'azione richiesta, mentre la prestazione è il valore rappresentato.

Ruolo normativo dei contratti atipici

Mentre nei contratti tipici la causa è sempre evidente, i contratti atipici non costituiscono oggetto normativo sotto il profilo della causa.
L’art. 1424 prevede che, finché è possibile, il contratto nullo può produrre degli effetti tenuto conto dello scopo (causa) che le parti hanno conseguito. L’art. 1424, dunque, mira a verificare il reale scopo che le parti si propongono di perseguire.
È inoltre fondamentale distinguere l’oggetto del contratto dal suo contenuto.
L’art.

1374 c.c. individua il contenuto del contratto: il contratto obbliga le parti a tutte le conseguenze derivanti dalla legge, dagli usi e dai comportamenti d’uso e l’equità.
Il principio dell’autonomia contrattuale trova una parziale limitazione nel secondo comma dell’art. 34 del codice del consumo, il quale prevede che il giudice possa formulare un giudizio di nullità in relazione alle clausole inerenti ciò che attiene al profilo regolamentare, dunque non all’oggetto del contratto.
La iniquità prevista dal nostro ordinamento giuridico rileva solo laddove tale squilibrio attiene ai diritti e agli obblighi previsti dal contratto.
Ogni accordo tra due parti tiene inoltre conto dell’oggetto e della prestazione: l’oggetto è la mera azione di cui è richiesto l’adempimento, la prestazione è invece costituita dal valore che l’oggetto rappresenta. Se, ad esempio, una persona fisica o giuridica cede la maggior parte delle azioni di quota di una società, il trasferimento in sé costituisce la prestazione, la cessione della società (ciò che ne scaturisce) costituisce l’oggetto.
Se l’oggetto è iniquo ma è espresso in modo trasparente il contratto è valido (non si pone alcun problema di iniquità); nel caso in cui la determinazione dell’oggetto sia resa manifestamente erronea la gestione del rapporto contrattuale è deferita al giudice, a cui è demandato il compito di determinare l’oggetto del contratto. Quest’ultima ipotesi non si applica in presenza di malafede contrattuale, che determina la nullità del contratto.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo dell'articolo 1424 nei contratti atipici?
  2. L'articolo 1424 consente che un contratto nullo possa produrre effetti, tenendo conto dello scopo che le parti hanno perseguito, verificando il reale scopo delle parti.

  3. Come si distingue l'oggetto del contratto dal suo contenuto?
  4. L'oggetto del contratto è l'azione richiesta per l'adempimento, mentre il contenuto include tutte le conseguenze derivanti dalla legge, dagli usi e dall'equità, come indicato dall'articolo 1374 c.c.

  5. In quali circostanze un contratto può essere considerato nullo a causa dell'iniquità?
  6. Un contratto può essere considerato nullo se l'iniquità riguarda i diritti e gli obblighi previsti dal contratto, e se l'oggetto è manifestamente erroneo o in presenza di malafede contrattuale.

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