Concetti Chiave
- Gli elementi accidentali di un negozio giuridico, come condizione, termine e modo, esprimono l'autonomia delle parti senza intaccare la validità del negozio, ma possono limitarne l'efficacia.
- La condizione, un avvenimento futuro e incerto, può essere sospensiva (efficacia dipendente) o risolutiva (eliminazione degli effetti) e si distingue in casuale, potestativa e mista.
- La presupposizione è una condizione non espressa ma determinante per le parti; se non si verifica, il contratto può risultare inefficace o nullo.
- Il termine è un evento futuro e certo che determina quando gli effetti del negozio devono iniziare o terminare, differente dalla condizione per la certezza dell'evento.
- Il modo, una clausola accessoria in una liberalità, impone un dovere al beneficiario senza scambio reciproco, ed è invalido se il motivo è illecito o impossibile.
Indice
Elementi accidentali del negozio giuridico
Gli elementi accidentali del negozio giuridico sono essenzialmente espressione dell’autonomia delle parti.
Essi non incidono sulla validità ma possono limitarne l’efficacia.
· LA CONDIZIONE
La condizione è un avvenimento futuro ed incerto, dal quale le parti o la legge fanno dipendere o la produzione degli effetti cui la condizione è apposta o l’eliminazione degli effetti che il negozio ha già prodotto. (art. 1353). Da qui ne deriva che esistono due tipi di condizione: sospensiva se da essa dipende l’efficacia del negozio, risolutiva se da essa dipende l’eliminazione degli effetti del negozio.
La condizione si distingue in casuale, se l’avveramento dipende dal caso o dalla volontà dei terzi; potestativa se dipende dalla volontà di una delle due parti; mista se dipende in parte dal caso o dalla volontà dei terzi, e in parte dalla volontà di una parte.
La condizione potestativa a sua volte si distingue in meramente potestativa se dipende dalla volontà di una delle due parti; potestativa vera e propria se consiste i un comportamento che pur essendo volontario non è meramente arbitrario compiere o non compiere perché consta qualche sacrificio o la volontà di uno dei due dipende da un complesso di motivi.
In relazione alla condizione meramente potestativa, se fa dipendere il diritto assoluto e relativo dalla mera volontà dell’alienate o del debitore, essa rende nullo il negozio.
Presupposizione e illiceità della condizione
La presupposizione (non prevista dal codice)
Si ha quando le parti pur non facendone espressa menzione nel contratto hanno entrambe considerato pacifica e come determinante per la conclusione dell’affare una situazione di fatto attuale o futura. Se questo presupposto viene dedotto dal contratto, l’accordo è condizionato e se la condizione non si verifica il contratto è inefficace; se il presupposto non viene menzionato e l’evento non si verifica, il contratto è nullo.
es. locazione di un balcone a Londra a causa di un corteo della regina. Il corteo cambia direzione. Giustificazione: assistere al corteo. Il contratto sarà nullo.
Illiceità e impossibilità della condizione
La condizione è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. Pertanto la condizione illecita si considera non apposta nei negozi mortis causa, in vece rende nullo il negozio inter vivos.
La condizione impossibile è quello che consiste in un avvenimento irrealizzabile, dal punto di vista naturale e giuridico. Si considera come non apposta nel testamento e nei negozi con condizione risolutiva; rende nullo il negozio se è sospensiva.
Pendenza e avveramento della condizione
Pendenza e avveramento della condizione
In un negozio condizionato si distinguono due momenti: pendenza della situazione, avvenimento non verificato ma che si può verificare; avveramento o mancanza della condizione, avvenimento verificato o si ha la certezza che non si potrà più verificare.
Nel primo caso si parla si situazione di aspettativa a tutela della quale la legge riconosce la facoltà di compiere atti conservativi. Quindi mentre una parte esercita il diritto, l’altra deve comportarsi in buona fede, non deve intralciare il corso naturale della situazione (art. 1358). Quindi la condizione deve considerarsi avverata, se colui che aveva interesse contrario all’avveramento ne ha impedito il verificarsi (art.1359).
La condizione si dice avverata se si verifica l’evento dedotto.
Quando si verifica la condizione sospensiva, si verificano le conseguenze del negozio con effetto retroattivo al tempo in cui è stato concluso. Gli effetti si considerano non mai verificati se la condizione è risolutiva.
· IL TERMINE
Consiste in un avvenimento futuro e certo, dal quale (termine iniziale) o fino al quale (termine finale) debbono prodursi gli effetti del negozio. Differisce dalla condizione per il carattere della certezza del verificarsi dell’avvenimento.
Se è certo il verificarsi dell’avvenimento, non è certo il momento in cui avverrà: perciò il termine può essere determinato ed indeterminato.
Si distinguono due momenti: pendenza e scadenza.
Durante la pendenza, il diritto non può essere esercitato perché il termine ha lo scopo di differirne l’esercizio. Con la scadenza, si verificano gli effetti del contratto, ma essi non retroagiscono.
· IL MODO
Il modo (dal latino modus o peso) è una clausola accessoria che si appone ad una liberalità allo scopo di limitarla, imponendo un determinato dovere di condotta o di astensione a carico del beneficiario della liberalità.
La disciplina a riguardo va ricercata in quella concernente la donazione modale, ossia quel contratto tra donante e donatario che può essere gravata da un obbligo imposto al beneficiario. (art. 793)
Sempre nello stesso art comma 2° si dice che il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata. E sempre nello stesso art si parla di risoluzione x inadempimento. Sembrerebbe che ci si trovi di fronte ad un contratto a prestazioni corrispettive, in cui si miri ad uno scambio. Invece il donante vuole beneficiare il donatario senza ricevere nulla in cambio a proprio favore. Vuole solo restringere gli effetti dell’atto di liberalità. Ne deriva che il modo può essere apposto solo nei negozi a titolo gratuito ma è incompatibile con la natura del negozio a titolo oneroso.
Unica particolarità rispetto al termine e alla condizione sta nella disciplina del cd modo illecito e impossibile. Il modo illecito o impossibile si considera come non apposto, a meno che esso non risulti essere stato il solo motivo determinante. (art 794)
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo degli elementi accidentali nel negozio giuridico?
- Come si distinguono le condizioni nei negozi giuridici?
- Cosa accade se una condizione è illecita o impossibile?
- Qual è la differenza tra condizione e termine in un negozio giuridico?
- In cosa consiste il modo nei negozi giuridici?
Gli elementi accidentali esprimono l'autonomia delle parti e non incidono sulla validità del negozio, ma possono limitarne l'efficacia.
Le condizioni si distinguono in sospensive, se l'efficacia del negozio dipende da esse, e risolutive, se da esse dipende l'eliminazione degli effetti del negozio.
Una condizione illecita rende nullo il negozio inter vivos, mentre una condizione impossibile rende nullo il negozio se è sospensiva.
La condizione è un avvenimento futuro e incerto, mentre il termine è un avvenimento futuro e certo, che determina quando gli effetti del negozio devono prodursi o cessare.
Il modo è una clausola accessoria che limita una liberalità imponendo un dovere al beneficiario, ed è applicabile solo nei negozi a titolo gratuito.