Concetti Chiave
- La volontà giuridica deve essere dichiarata in modo che gli altri possano percepirla, distinguendosi in dichiarazione espressa o tacita.
- L'ordinamento giuridico preferisce dichiarazioni espresse per evitare incertezze sulla loro esistenza.
- Il principio della libertà della forma consente effetti giuridici senza rigidi formalismi, ma alcune forme solenni sono necessarie.
- I negozi giuridici sono formati quando la dichiarazione esce dalla sfera del soggetto, con specifiche per negozi unilaterali recettizi e non recettizi.
- La perfezione e l'efficacia di un negozio giuridico non sempre si verificano simultaneamente.
A seconda dei modi con cui la dichiarazione avviene, essa si distingue in dichiarazione espressa (se fatta con qualsiasi mezzo idoneo a far palese ad altri il nostro pensiero) e dichiarazione tacita (consistente in un comportamento attraverso il quale si desume la volontà) o concludente.
In alcuni casi l’ordinamento giuridico non si contenta di una dichiarazione tacita, ma richiede la dichiarazione espressa, per evitare le incertezze circa l’esistenza della dichiarazione che possono sorgere.
L’insieme delle regole definite dalle parti costituisce il contenuto del negozio.

La forma
L’ordinamento non impone rigidi formalismi per riconoscere effetti giuridici agli atti dei privati à cd. Principio della libertà della forma.
Il legislatore però avverte la necessità di subordinare la validità di un atto a forme solenni: scrittura privata sottoscritta o anche l’atto pubblico (donazione) in cui si richiede l’intervento di un pubblico ufficiale.
Vi sono casi in cui il requisito della forma sia imposto dagli stessi privati (cd. Formalismo convenzionale): particolari clausole contrattuali.
Formazione o perfezione del negozio
Il negozio è formato o perfetto quando la dichiarazione esce dalla sfera di colui che la manifesta.
I negozi unilaterali non recettizi sono perfetti nel momento in cui la volontà viene manifestata.
I negozi unilaterali recettizi sono perfetti nel momento in cui pervengono a conoscenza della persona a cui sono destinati (art. 1334 Cod. civ.).
Non sempre i momenti della perfezione e dell’efficacia coincidono.