Concetti Chiave
- I codici etici, adottati da associazioni e aziende, servono a stabilire regole di comportamento per i membri e sono spesso frutto di decisioni autonome o richieste per legge.
- Questi codici operano nell'ambito dell'autonomia privata e non interferiscono con le fonti del diritto pubblico, mantenendosi su piani distinti.
- La forza normativa dei codici etici varia, soprattutto quando adottati tramite procedure legali o da enti pubblici come gli ordini professionali.
- L'art. 12 del d.lgs. 196/2003 prevede che il Garante per la protezione dei dati personali promuova e verifichi codici di deontologia per garantire il rispetto delle leggi sul trattamento dei dati.
- I codici etici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e il rispetto delle loro disposizioni è fondamentale per la liceità del trattamento dei dati personali.
Natura giuridica dei codici etici
A partire dall’ultimo decennio del secolo scorso si è andata diffondendo, da parte di associazioni professionali, sindacati, partiti, aziende, cooperative, la pratica di approvare codici etici (variamente denominati: di deontologia, di buona condotta o, più genericamente, di «autoregolamentazione» o «autodisciplina»), al fine di prescrivere regole di comportamento per i loro appartenenti.Nella gran parte dei casi essi sono il frutto di decisioni autonome, in altri sono previsti dalla legge.
In un’ottica di pluralità degli ordinamenti giuridici, l’adozione di codici etici non pone alcun problema di interferenza con le fonti del diritto pubblico, operando gli uni e le altre in ambiti distinti: i codici operano appunto nell’ambito dell’autonomia privata, anche se sulla base talvolta di una previsione legislativa.
Ci si deve invece interrogare su quale forza normativa sia da attribuire ai codici adottati secondo procedure disciplinate dalla legge o da parte di enti aventi rilevanza pubblica, per esempio gli ordini professionali (enti pubblici a struttura associativa posti sotto la vigilanza del ministero della giustizia).
Si possono citare, in particolare, i codici previsti dall’art. 12 del d.lgs. 196/2003, in base al quale il Garante per la protezione dei dati personali «promuove, nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori», «ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti» e «contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto».
I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e raccolti in allegato al citato decreto legislativo. Si specifica inoltre che il rispetto delle disposizioni contenute nei codici «costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici».