Concetti Chiave
- L'articolo 40 della Costituzione italiana rende il diritto di sciopero immediatamente applicabile nei rapporti verticali e orizzontali.
- La giurisprudenza costituzionale ha dichiarato nulle le disposizioni penali che punivano lo sciopero, riconoscendo la sua natura collettiva.
- Lo sciopero è un diritto individuale a esercizio collettivo, volto a tutelare interessi comuni piuttosto che individuali.
- Titolari del diritto di sciopero sono i lavoratori subordinati del settore pubblico e privato, compresi gli addetti ai pubblici servizi e alcuni lavoratori autonomi.
- La titolarità individuale del diritto di sciopero è cruciale per garantire l'uguaglianza sostanziale, permettendo l'esercizio del diritto a tutti i lavoratori.
Natura del diritto di sciopero
L’art. 40 della Costituzione italiana è una disposizione precettiva, cioè immediatamente applicabile sia nei rapporti verticali, sia in quelli orizzontali.
La natura giuridica dello sciopero è stata definita dalla giurisprudenza costituzionale che, come prima cosa, ha dichiarato la nullità degli artt. 502 e s.s. del Codice penale, i quali punivano lo sciopero. Lo sciopero è esercitato collettivamente, perché la sua forza risiede proprio nell’azione collettiva.
L’esercizio è collettivo non in base al numero di scioperanti (possono essere anche solo 3), bensì in base al fatto che l’azione è diretta a tutelare non gli interessi individuali degli scioperanti, ma quelli comuni (appunto collettivi) di un gruppo di lavoratori.
In particolare, sono titolari del diritto di sciopero tutti i lavoratori subordinato del settore pubblico e privato e gli addetti ai pubblici servizi. Secondo l’orientamento prevalente fra i titolari rientrano anche i lavoratori autonomi che instaurano con il committente una subordinazione apprezzabile sul piano economico (ad esempio i co.co.co).
La titolarità individuale del diritto di sciopero è stata messa in discussione da alcuni giuristi: tuttavia, secondo l’opinione più diffusa essa è fondamentale per garantire il rispetto del principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3.2 Cost. La titolarità individuale consente infatti di garantire l’esercizio del diritto di sciopero a tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro adesione sindacale.