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Concetti Chiave

  • La multiproprietà consiste nell'acquisto congiunto di un immobile da parte di più soggetti, con uso turnario per periodi limitati annualmente.
  • La multiproprietà è spesso associata alla comunione, ma si distingue per la necessità di definire obbligatoriamente le modalità temporali di utilizzo.
  • Nel modello di multiproprietà azionaria, l'uso turnario è collegato al possesso di azioni di una società che possiede l'immobile, con alcune difficoltà normative da superare.
  • La multiproprietà alberghiera permette un uso periodico di beni in strutture alberghiere, differenziandosi dall'acquisto di un diritto personale di godimento.
  • La legislazione protegge gli acquirenti regolando i contratti di multiproprietà, includendo obblighi informativi e il diritto di recesso entro 14 giorni.

Con l’espressione di multiproprietà sì è inteso individuare il fenomeno che prevede l’acquisto congiunto di un immobile da parte di più soggetti, i quali risultano essere pieni proprietari di uno stesso immobile, goduto da ciascuno a turno, per una frazione limitata dell’anno. Parliamo dunque di un godimento ciclico o turnario per un certo periodo ogni anno, di locali idonei ad un’utilizzazione turistica.

L’ipotesi maggiormente diffusa è quella che accosta il fenomeno della multiproprietà alla comunione, caratterizzata dall’indivisibilità e dalla preventiva determinazione delle modalità temporali del godimento di ciascuno dei comproprietari.

Tuttavia, tale ricostruzione deve fare i conti con il carattere obbligatorio della determinazione delle modalità temporali di godimento ed il carattere di naturale temporaneità della comunione, in vista del quale è inderogabilmente limitata la portata temporale del patto di indivisibilità.
La multiproprietà azionaria è caratterizzata dal fatto che il godimento turnario del multiproprietario è collegato alla titolarità di azioni da parte di una società, alla quale compete la proprietà dell’immobile. Vi sono diverse difficoltà che derivano dalla compatibilità di tale modello di multiproprietà con la disciplina societaria. Si è cercato di porvi rimedio considerando tale modello contraddistinto dal collegamento di due rapporti.
Si parla anche di multiproprietà alberghiera con riferimento all’ipotesi in cui il godimento periodico del bene sia assicurato ad una struttura di tipo alberghiero. Si tratta in sostanza di una variante dei due modelli precedenti e non va confusa con essa l’acquisto di un diritto personale di godimento relativamente ad un alloggio e con diritto alla fruizione dei servizi alberghieri da una società turistico-alberghiera.
A causa del quadro particolarmente incerto, il legislatore ha deciso di garantire la posizione dell’acquirente nei confronti del venditore, disciplinando i contratti con cui si realizzano le finalità tipiche della figura. Così sono stati regolati: le informazioni da offrire in sede di pubblicità, il contenuto del formulario informativo che deve essere consegnato all’aspirante acquirente, la forma del contratto ed il suo contenuto, il diritto di recesso dell’ acquirente che può essere esercitato entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, l’obbligo del venditore di prestare idonea garanzia. Sono state previste rilevanti sanzioni amministrative nei confronti dei venditori che non si adeguino alla disposta regolamentazione

Domande da interrogazione

  1. Che cos'è la multiproprietà e come funziona?
  2. La multiproprietà è un fenomeno che prevede l'acquisto congiunto di un immobile da parte di più soggetti, che ne sono pieni proprietari e lo utilizzano a turno per una frazione limitata dell'anno, solitamente per scopi turistici.

  3. Quali sono le principali difficoltà legate alla multiproprietà azionaria?
  4. La multiproprietà azionaria presenta difficoltà legate alla compatibilità con la disciplina societaria, poiché il godimento turnario è collegato alla titolarità di azioni di una società proprietaria dell'immobile.

  5. Quali misure ha adottato il legislatore per tutelare gli acquirenti di multiproprietà?
  6. Il legislatore ha regolamentato i contratti di multiproprietà, stabilendo obblighi informativi, la forma e il contenuto del contratto, il diritto di recesso entro 14 giorni e l'obbligo del venditore di fornire garanzie adeguate, prevedendo sanzioni per i venditori non conformi.

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