Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le direttive autoapplicative europee, chiare e incondizionate, possono essere applicate direttamente dai giudici nazionali senza necessità di recepimento formale.
  • Le direttive europee vincolano gli Stati membri al raggiungimento di obiettivi specifici, lasciando libertà nella scelta delle modalità di attuazione.
  • Il giudice nazionale risolve i conflitti tra diritto penale comunitario e nazionale, con possibilità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE in caso di dubbi interpretativi.
  • Il giudice deve non applicare le norme penali interne in contrasto con regolamenti o direttive UE, seguendo le disposizioni europee prevalenti.
  • Le cause che coinvolgono magistrati sono attribuite al giudice competente per materia nel capoluogo del distretto di corte d'appello, tenendo conto della sede di esercizio delle funzioni del magistrato.

Modalità di integrazione fra fonti penali nazionali ed europee

Di solito le direttive europee non possono essere applicate direttamente dal giudice nazionale; costituiscono un’eccezione le c.d. direttive autoapplicative (o analitiche): sono tali le direttive che sono talmente chiare, precise e incondizionate da apparire selfexecuting.
A tal fine non è necessario alcun formale atto di recepimento interno; ciò delinea un’importante differenza rispetto alle direttive europee.
Infatti, esse vincolano gli Stati membri al raggiungimento di determinati scopi, lasciando tuttavia ampia discrezionalità in merito alla forma e ai mezzi per attuarli.
Le principali forme di interazione fra il diritto penale comunitario e quello nazionale sono:
- conflitto totale o parziale → il compito di dirimere il conflitto spetta al giudice nazionale. Se ha dubbi sul corretto modo di interpretare la norma UE, ex art. 267 TFUE egli può effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Questa facoltà diventa un vero e proprio obbligo quando si tratta di giudice di ultima istanza, ad esempio la Cassazione.
Se la norma di diritto interno è chiaramente incompatibile con quella comunitaria, se la norma UE è contenuta in un regolamento o in una direttiva il giudice nazionale è tenuto a non applicare la disposizione penale interna in contrasto con la fonte UE.

Art. 28 C.P.C. → foro stabilito per accordo delle parti
La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70 [azione o intervento obbligatorio del p.m.], per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.
Art. 30-bis C.P.C. → foro per le cause in cui sono parti i magistrati
(Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.)

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le direttive europee che possono essere applicate direttamente dal giudice nazionale?
  2. Le direttive europee che possono essere applicate direttamente dal giudice nazionale sono le c.d. direttive autoapplicative o analitiche, che sono chiare, precise e incondizionate, apparendo selfexecuting.

  3. Cosa deve fare un giudice nazionale in caso di conflitto tra una norma interna e una norma UE?
  4. In caso di conflitto, il giudice nazionale deve risolvere il conflitto e, se ha dubbi sull'interpretazione della norma UE, può effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Se la norma interna è incompatibile con quella comunitaria, il giudice deve non applicare la disposizione penale interna.

  5. Qual è la competenza territoriale secondo l'art. 28 C.P.C.?
  6. La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo per le cause specificate, come quelle che richiedono l'intervento obbligatorio del p.m., esecuzione forzata, procedimenti cautelari e possessori, e altri casi di inderogabilità espressamente disposti dalla legge.

  7. Come viene determinata la competenza per le cause in cui sono parti i magistrati secondo l'art. 30-bis C.P.C.?
  8. Le cause in cui sono parti i magistrati sono di competenza del giudice competente per materia nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. Se il magistrato ha iniziato a esercitare le proprie funzioni in un distretto diverso dopo la chiamata in giudizio, la competenza spetta al giudice del nuovo distretto.

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