Concetti Chiave
- Il diritto d'asilo è stato istituzionalizzato dopo la Seconda guerra mondiale, con particolare attenzione ai rifugiati di guerra nelle costituzioni e nei trattati internazionali.
- La Costituzione italiana, all'articolo 10 comma 3, garantisce il diritto d'asilo per chi non può esercitare le libertà democratiche nel proprio paese, frutto di un compromesso politico tra partito comunista e forze democristiane.
- Le disposizioni sul diritto d'asilo variano tra i Paesi dell'Unione Europea, con la Germania che offre particolare protezione alle persecuzioni politiche.
- I limiti del diritto d'asilo italiano sono meno stringenti rispetto alla Convenzione di Ginevra del 1951, che definisce il rifugiato chi teme persecuzioni fisiche o morali.
- La definizione di rifugiato include cinque elementi: presenza fuori dal paese d'origine, fondato timore, motivi di persecuzione, impossibilità di protezione nazionale, e timore di persecuzione attuale o futura.
Diritto d’asilo nelle fonti interne, internazionali ed europee
Pur essendo sempre esistita, la figura del rifugiato trovò una prima istituzionalizzazione in seguito alla Seconda guerra mondiale. Le costituzioni dei diversi Paesi europei e i trattati internazionali posero una particolare attenzione alla tutela dei rifugiati di guerra.
Nella costituzione italiana prevede il diritto di asilo all’articolo 10 comma 3: «lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni di legge».
Anche altri Paesi dell’Unione europea contengono disposizioni, più restrittive rispetto a quelle italiane, relative al diritto d’asilo. La Germania, ad esempio, pone particolare tutela alle persecuzioni di natura politiche e alla tutela che deve derivarne.
I limiti del diritto d’asilo previsti dalla Costituzione italiana sono meno stringenti di quelli preposti all’interno della Convenzione di Ginevra (1951). Essa definisce rifugiato chi, temendo persecuzioni fisiche o morali a danno della sua persona, è costretto a fuoriuscire dal proprio paese e a non usufruire dei diritti indisponibili della persona.
La definizione di rifugiato può essere scomposta in cinque elementi:
- la presenza al di fuori del proprio Paese d’origine;
- il fondato timore;
- i motivi di persecuzione;
- l’impossibilità di avvalersi della protezione dal proprio paese;
- il timore di persecuzione, che deve necessariamente essere attuale o futuro, mai rivolto al passato.