Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il diritto di sciopero, secondo Francesco Santoro Passarelli, è definito come l'astensione concertata dal lavoro per proteggere un interesse professionale collettivo.
  • La giurisprudenza italiana degli anni sessanta ha seguito la definizione di Passarelli, richiedendo astensione e concertazione per un legittimo sciopero.
  • Durante gli anni settanta, la giurisprudenza ha dichiarato illegittimi molti scioperi che non rispettavano i requisiti essenziali di astensione e tutela degli interessi professionali.
  • Sono considerate anomale le forme di sciopero che non presentano astensione o continuità lavorativa, come la "non collaborazione".
  • Lo "sciopero pignolo" implica l'applicazione meticolosa di regolamenti aziendali, complicando l'esecuzione del lavoro senza violare formalmente le regole.

Indice

  1. Definizione di sciopero
  2. Evoluzione giurisprudenziale
  3. Scioperi anomali

Definizione di sciopero

Sin dagli anni sessanta dello scorso secolo, i primi civilisti che si sono occupati del diritto del lavoro (fra i quali Francesco Santoro Passarelli), si sono preoccupati di definire il concetto di sciopero.

Il giurista Francesco Santoro Passarelli ha definito lo sciopero com «l’astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo». Da questa definizione si ricavano i requisiti che, all’epoca, erano ritenuti essenziali per dar vita a uno sciopero. Il primo atteneva all’astensione dall’attività lavorativa: si escludevano dunque tutte le attività di crumiraggio.

Evoluzione giurisprudenziale

Per un buon tratto della sua storia, la giurisprudenza italiana si è attenuta alla definizione fornita da Passarelli durante gli anni sessanta. Lo sciopero doveva (e tutt’oggi deve) consistere in un’astensione concertata (cioè organizzata) dal lavoro, al fine di perseguire un obiettivo attinente alla tutela di un interesse di natura professionale. Durante gli anni settanta, la giurisprudenza ha spesso dichiarato l’illegittimità di numerosi sedicenti scioperi, che di fatto non rispondevano ai requisiti di astensione, concertazione e tutela di interessi professionali.

Scioperi anomali

La giurisprudenza ha definito anomale quelle forme di sciopero che non presentano i requisiti dell’astensione e della mancata continuatività. Allo stesso modo, la cosiddetta «non collaborazione» di lavoratori in servizio ma non operanti non può costituire sciopero.

Un’ulteriore forma di sciopero anomalo è il cosiddetto «sciopero pignolo»: consiste nell’esecuzione pignola e puntuale di tutti i regolamenti aziendali. Determinati settori produttivi prevedono regole (perlopiù formali) estremamente dettagliate che, se applicate a menadito, renderebbero di fatto estremamente difficoltosa l’esecutorietà della prestazione. Un regolamento ferroviario tutt’oggi in vigore, ad esempio, prevede che, prima di fischiare, il capotreno verifichi lo stato delle ruote del treno picchiettandole con un martello. Questa regola, nei fatti inapplicata, viene «riesumata» nell’ambito degli scioperi pignoli.

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