alessandro_gras
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Concetti Chiave

  • Il diritto di sciopero evolve con la società, richiedendo continui aggiornamenti giurisprudenziali per valutarne la liceità in contesti specifici.
  • Storicamente, lo sciopero era tollerato se non violento, ma è diventato un diritto riconosciuto nelle costituzioni del XX secolo, come in Italia e Francia.
  • L'articolo 40 della Costituzione italiana riconosce il diritto di sciopero, ma la sua attuazione e definizione sono state affidate a una legge ordinaria degli anni '90.
  • Sul piano internazionale, l'articolo 28 della Carta di Nizza riconosce il diritto di sciopero e di contrattazione collettiva, evidenziando le differenze tra le legislazioni nazionali.
  • In Francia, il diritto di sciopero è simile a quello italiano, mentre altri Paesi europei ne limitano maggiormente l'applicazione.

Indice

  1. Evoluzione del diritto di sciopero
  2. Riconoscimento giuridico dello sciopero
  3. Dimensione internazionale del diritto di sciopero

Evoluzione del diritto di sciopero

Le modalità di espressione e comunicazione del diritto di sciopero mutano di pari passo con il cambiamento della società

La liceità delle pratiche di sciopero è dunque soggetta a continue valutazioni giurisprudenziali: in relazione alle singole fattispecie, il giudice è tenuto a esprimersi in merito, considerando il contesto sociale in cui l’azione di sciopero ha avuto luogo.

Riconoscimento giuridico dello sciopero

Per lungo tempo, lo sciopero è stato tollerato dall’ordinamento giuridico purché non fosse esercitato in maniera violenta. Solo nelle costituzioni novecentesche (in particolare in quella italiana e francese) si è dato spazio allo sciopero come un vero e proprio diritto. L’articolo 40 della Costituzione italiana, però, non definisce la titolarità e il contenuto del diritto di sciopero, senza nulla dire in merito alla natura e ai suoi limiti di legittimità.

La definizione di questi requisiti è stata demandata a una legge ordinaria degli anni novanta: per moltissimo tempo, dunque, l’art. 40 è rimasto inattuato.

Dimensione internazionale del diritto di sciopero

Nella dimensione internazionale ed europea, lo sciopero ha ottenuto riconoscimento nell’art. 28 della Carta di Nizza (CdfUe): esso attiene al diritto di sciopero e a quello della contrattazione collettiva.

L’art. 28, in particolare, fa riferimento alle azioni di conflitto collettivo, incluso il diritto di sciopero. Si tratta quindi di una manifestazione dell’attività collettiva dei lavoratori. Le legislazioni nazionali e le prassi nazionali sono ritenute come elementi necessari per fissare i limiti entro i quali il diritto di sciopero può essere esercitato e riconosciuto.

In Francia, ad esempio, il diritto di sciopero è stato riconosciuto in maniera pressoché analoga a quanto avvenuto in Italia; altri Paesi europei, invece, attribuiscono meno spazio a tale prerogativa.

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