Concetti Chiave
- Un ente privato può essere costituito tramite rogato pubblico o successione testamentaria, diventando efficace solo all'apertura del testamento.
- Il fondatore di una fondazione cede definitivamente i beni destinati allo scopo, senza partecipare all'amministrazione del patrimonio.
- Gli amministratori della fondazione svolgono un ufficio, eseguendo l'atto di fondazione, diversamente dai contratti associativi.
- Nelle associazioni, gli amministratori possono modificare il contratto, mentre nelle fondazioni tale modifica non è consentita.
- Le fondazioni sono viste come organizzazioni dove il patrimonio è un mezzo per raggiungere uno scopo, similmente alle associazioni.
Costituzione e amministrazione delle fondazioni
Un ente privato, con particolare riferimento alla fondazione, può essere costituito per atto fra vivi mediante rogato pubblico, oppure per successione testamentaria, e in questo caso acquisire la propria efficacia solo al momento dell’apertura testamentaria.
A differenza delle parti del contratto di associazione, inoltre, il fondatore non concorre all’amministrazione del patrimonio: una volta devoluto i propri beni, egli si spoglia, in modo definitivo, della disponibilità dei beni che destina allo scopo. Gli amministratori della fondazione agiscono per l’attuazione dello scopo enunciato dall’atto di fondazione. L’esecuzione dell’atto di fondazione rappresenta per gli amministratori l’adempimento di un ufficio; gli amministratori dell’associazione, invece, gestiscono il patrimonio sulla base di un vero e proprio impegno contrattuale. Per rilevare questa differenza si dice che l’associazione ha organi dominanti, mentre la fondazione ha organi serventi. Infatti, gli amministratori dell’associazione possono modificare il contenuto del contratto, mentre tale possibilità è preclusa agli amministratori della fondazione. Tuttavia a loro è affidata la piena esecuzione dell’atto di fondazione: possono essere nominati a vita, determinano a propria discrezione i criteri che ritengono più opportuni per l’amministrazione del patrimonio e sono soggetti a un controllo di mera legittimità da parte dell’autorità giudiziaria (art. 25).
Evoluzione storica delle fondazioni
Anticamente, l’associazione era definita «universitas personarum» (una pluralità di persone unite per il perseguimento di un fine comune) mentre la fondazione era definita «universitas bonorum (un complesso di beni destinati al raggiungimento di uno scopo»). In seguito, però, le fondazioni sono state rappresentate come organizzazioni di uomini rispetto alle quali il patrimonio è solamente un mezzo volto al perseguimento di uno scopo: associazione e fondazione sono un sottoinsieme dell’unica categoria delle organizzazioni collettive.