Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • La società di armamento può essere costituita dall'unanimità dei soci o dalla maggioranza basata sul numero di carati posseduti.
  • Un socio con più di 12 carati può decidere autonomamente di costituire la società, vincolando anche i soci dissenzienti.
  • I soci dissenzienti possono vendere la loro quota per svincolarsi dalla società, definita "coattiva" poiché imposta dalla maggioranza.
  • Secondo l'articolo 285 del Codice della navigazione, tutti i caratisti partecipano agli utili e alle perdite proporzionalmente alle loro quote.
  • I soci consenzienti hanno una responsabilità illimitata, mentre i dissenzienti sono responsabili solo fino al valore della loro quota sociale.

Indice

  1. Costituzione della società di armamento
  2. Partecipazione agli utili e perdite
  3. Responsabilità dei soci consenzienti e dissenzienti

Costituzione della società di armamento

La società di armamento può essere costituita dall’unanimità dei soci o dalla maggioranza. In quest’ultima ipotesi è rilevante il numero dei carati detenuto, non i soggetti a cui essi appartengono. Dunque, se uno solo dei soci dispone di un numero di carati maggiore a 12 egli potrà scegliere autonomamente se costituire o meno la società di armamento. Anche i soci che hanno manifestato il proprio dissenso ne entrano a far parte: essi potranno altresì vendere la propria quota e svincolarsi dalla comproprietà. La maggioranza vincola pertanto la minoranza: per questo motivo la società di armamento viene anche definita «società coattiva», cioè creata con la forza.

Partecipazione agli utili e perdite

L’articolo 285 C.n. stabilisce che tutti i caratisti partecipano agli utili e alle perdite in proporzione alle rispettive quote sociali. Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società possono liberarsi dalla partecipazione alle perdite, abbandonando la loro quota di proprietà della nave.

Responsabilità dei soci consenzienti e dissenzienti

Il principio generale secondo cui tutti i caratisti partecipano tanto agli utili quanto alle perdite della società di armamento è previsto dall’articolo 285 del Codice della navigazione. L’applicazione di questo criterio risulta corretta per i soci consenzienti, ma scorretta per quelli dissenzienti, costretti a subire eventuali perdite anche se si sono opposti alla costituzione della società. Per eliminare tale disequilibrio, il Codice della navigazione ha previsto un diverso regime di responsabilità per i soci consenzienti e quelli dissenzienti:

- i soci consenzienti sono soggetti a una responsabilità illimitata: eventuali debitori potranno rivalersi sul loro intero patrimonio posseduto;

- i soci dissenzienti sono invece soggetti a una responsabilità limitata al valore della propria quota sociale (rappresentato dal numero di carati posseduti): eventuali creditori non potranno rivalersi sul loro patrimonio, bensì esclusivamente sulla quota sociale.

Domande da interrogazione

  1. Come viene costituita una società di armamento?
  2. La società di armamento può essere costituita dall'unanimità dei soci o dalla maggioranza, basandosi sul numero di carati detenuti.

  3. Come partecipano i caratisti agli utili e alle perdite?
  4. Tutti i caratisti partecipano agli utili e alle perdite in proporzione alle loro quote sociali, ma i dissenzienti possono liberarsi dalle perdite abbandonando la loro quota.

  5. Qual è la responsabilità dei soci consenzienti e dissenzienti?
  6. I soci consenzienti hanno una responsabilità illimitata, mentre i dissenzienti hanno una responsabilità limitata al valore della loro quota sociale.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community