Concetti Chiave
- Il matrimonio religioso può avere effetti civili se celebrato secondo il diritto canonico e preceduto dalle pubblicazioni ufficiali.
- Dopo i Patti Lateranensi del 1929, il matrimonio religioso ha ottenuto lo stesso riconoscimento civile del matrimonio civile.
- Le condizioni e le forme di celebrazione del matrimonio religioso sono regolate dal diritto canonico.
- Le sentenze di nullità dei matrimoni religiosi possono essere rese esecutive dallo stato tramite la Corte d'appello.
- Il rapporto matrimoniale è soggetto alle norme del codice civile, che governano anche i casi di divorzio.
Effetti civili del matrimonio religioso
Sul matrimonio civile ha un primato il matrimonio religioso, regolato dal diritto canonico e celebrato dai sacerdoti. Il codice civile del 1865, ispirandosi al Codice napoleonico prevedeva che il matrimonio religioso non producesse alcun effetto civile se non era stato contratto matrimonio davanti ad un ufficiale dello stato civile. Ciò comportava per i cattolici la necessità di ripetere due volte il matrimonio: a partire dal 1929, però, in seguito alla stipulazione dei Patti Lateranensi tra Stato e Chiesa al matrimonio celebrato davanti a un ufficiale del culto cattolico sono stati riconosciuti i medesimi effetti civili del matrimonio celebrato dinanzi ad un ufficiale dello stato civile.
Il matrimonio, dunque, può essere civile (regolato dal codice) o cattolico, nel qual caso bisogna distinguere:- l’atto di matrimonio: le sue condizioni di validità e le sue forme di celebrazione sono regolate dal diritto canonico ed esso produce effetti civili a condizione che venga preceduto dalle pubblicazioni presso il registro dello stato civile; nel caso in cui i tribunali ecclesiastici pronuncino la nullità del matrimonio cattolico in applicazione del diritto canonico, le relative sentenze sono rese esecutive nello stato con ordinanza della Corte d’appello, che ne ordina l’annotazione nei registri dello stato civile;
- il rapporto matrimoniale, sottoposto alle norme del codice civile, le quali delineano le regole e i doveri che il matrimonio implicano e regolano i casi di divorzio fra i coniugi.
In sintesi, dunque, gli effetti civili del matrimonio religioso si differenziano in parte da quelli previsti in ambito privatistico dal Codice civile del 1942.