Concetti Chiave
- Fino al 1929, il matrimonio civile era l'unica forma riconosciuta dall'ordinamento italiano, rendendo necessarie due celebrazioni per un matrimonio valido sia per lo Stato che per la Chiesa.
- Il Concordato del 1929 ha unificato i riti religioso e civile, permettendo al matrimonio canonico di avere effetti civili se trascritto, con l'art. 34 che stabilisce le basi del matrimonio concordatario.
- Il matrimonio civile include una variante per matrimoni acattolici, che vengono trattati come matrimoni civili pur riconoscendo gli effetti civili di celebrazioni religiose diverse.
- La Costituzione del 1948 e le normative successive, come la legge sul divorzio del 1970 e l'Accordo di Villa Madama del 1984, hanno modificato la regolamentazione del matrimonio concordatario, influenzando trascrizioni e giurisdizione.
- L'attuale legislazione italiana prevede la libertà di scelta della forma matrimoniale, l'immutabilità del regime matrimoniale e l'unicità della disciplina degli effetti civili, con la giurisdizione civile sui diritti e doveri coniugali.
Fino al 1929, per l’ordinamento giuridico italiano, l’unica forma di matrimonio valida era il matrimonio civile, celebrato in presenza di un organo dello Stato. Pertanto, per avere un matrimonio legittimo per lo Stato e per la Chiesa era necessaria la doppia celebrazione.
Principi su cui si fondava il matrimonio prima del 1929:
• esclusività/obbligatorietà del matrimonio civile
• irrilevanza per l’ordinamento giuridico italiano del matrimonio canonico
Di conseguenza, la maggioranza dei cittadini italiani dal 1866 al 1929 era solita celebrare due matrimoni: quello civile precedeva di poche ore quello religioso.
Con il Concordato del 1929, il rito religioso e civile vengono unificati: il matrimonio canonico diventa rilevante ai fini civili, purché trascritto.
L’art. 34 del Concordato ha fissato alcuni elementi basilari del nuovo matrimonio chiamato “concordatario”: il cittadino italiano ha la libertà di scegliere fra matrimonio e civile e matrimonio religioso con effetti civili.
• Lo Stato è presente con le pubblicazioni, la lettura degli articoli del Codice civile e la tenuta dei registri dello stato civile.
• L’autorità ecclesiastica si riserva le cause di nullità e la dispensa nel caso di matrimonio rato e non consumato.
L’art. 34 è stato applicato dalla Legge matrimoniale del 1929
Il matrimonio civile presenta una variante: il matrimonio acattolico ( = matrimonio celebrato di fronte ad un ministro di culto non cattolico. con funzione di delegato dell’ufficiale di stato civile). In questo caso la religione professata è irrilevante, anche se in realtà esiste una differenza fra il matrimonio di religione che ha siglato l’intesa o non. Nel secondo caso, siamo di fronte ad un matrimonio civile totalmente sottoposto alle leggi civili, mentre nel primo vengono riconosciuti gli effetti civili di un matrimonio, celebrato secondo le norme di diversi ordinamenti religiosi.
Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1948), in alcune parti, il matrimonio concordatario diventa incompatibile con le norme costituzionali.
Successivamente intervengono ulteriori normative:
1970: Legge sul divorzio
1984: Accordo di Villa Madama: il matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico è riconosciuto agli effetti civili, a condizione che esso sia trascritto.
Rispetto alla legislazione precedente: aumento i casi di impedimento alla trascrizione e soltanto i coniugi possono richiedere l’iscrizione tardiva
La sentenza di nullità del matrimonio canonico con effetti civili non è più riserva della giurisdizione ecclesiastica in quanto le parti sono libere della procedura concordataria o della legge sul divorzio. La sentenza dei tribunali ecclesiastici diventa esecutiva nell’ordinamento italiano con un procedimento simile alla delibazione delle sentenze straniere (aspetto più innovativo del nuovo concordato).
L’attuale legislazione matrimoniale italiana si basa su tre principi:
1. libertà matrimoniale: i contraenti sono liberi di scegliere la forma matrimoniale preferita, purché sia rispettate le norme di legge.
2. immutabilità del regime matrimoniale: con l’art. 34 del Concordato, la scelta della forma di celebrazione era vincolata, senza possibilità di mutamenti successivi. Infatti, per quanto riguarda la nullità il matrimonio canonico trascritto era soggetto alla giurisdizione canonica e quello civile al diritto e alla giurisdizione civile.
Quando è entrato in vigore il nuovo Concordato, ci si è chiesti se la dichiarazione di nullità fosse riserva di giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici o di giurisdizione concorrente:
1) La dottrina afferma che, trattandosi di un matrimonio regolato dal diritto canonico, è il Tribunale ecclesiastico ad avere la giurisprudenza per dichiararne la nullità
2) La giurisprudenza (Corte di Cassazione - 1993) afferma che l’art.34 del Concordato è decaduto e pertanto la riserva di giurisdizione ecclesiastica in tema di nullità è abrogata.
3) La stessa Corte di Cassazione ha poi precisato che il Tribunale ecclesiastico è competente relativamente alla validità del matrimonio e quello civile sull’efficacia civile delle sentenze di nullità del Tribunale ecclesiastico.
3. Unicità della disciplina degli effetti civili
Una volta scelta liberamente la forma di celebrazione, la società coniugale che si è così’ costituita è sottoposta esclusivamente alla legislazione italiana (diritti e doveri dei coniugi, rapporti con i figli, aspetti patrimoniali e successori)
Domande da interrogazione
- Qual era la forma di matrimonio valida in Italia prima del 1929?
- Cosa ha cambiato il Concordato del 1929 riguardo al matrimonio?
- Quali sono i principi fondamentali dell'attuale legislazione matrimoniale italiana?
- Come è cambiata la giurisdizione sulla nullità del matrimonio canonico con effetti civili?
- Quali sono le implicazioni dell'Accordo di Villa Madama del 1984 sul matrimonio canonico?
Prima del 1929, l'unica forma di matrimonio valida in Italia era il matrimonio civile, celebrato in presenza di un organo dello Stato.
Il Concordato del 1929 ha unificato il rito religioso e civile, rendendo il matrimonio canonico rilevante ai fini civili, purché trascritto.
I principi fondamentali sono la libertà matrimoniale, l'immutabilità del regime matrimoniale e l'unicità della disciplina degli effetti civili.
La giurisdizione sulla nullità del matrimonio canonico con effetti civili non è più riserva esclusiva dei tribunali ecclesiastici, ma le parti possono scegliere tra la procedura concordataria o la legge sul divorzio.
L'Accordo di Villa Madama del 1984 riconosce il matrimonio canonico agli effetti civili, a condizione che sia trascritto, e introduce un procedimento simile alla delibazione delle sentenze straniere per rendere esecutive le sentenze dei tribunali ecclesiastici nell'ordinamento italiano.