Concetti Chiave
- L'atto matrimoniale riconosciuto dall'ordinamento statale era solo quello civile, secondo il codice civile del 1865.
- Per ottenere effetti civili, era necessario celebrare il matrimonio sia civilmente che religiosamente.
- I patti lateranensi del 1929 hanno introdotto il matrimonio concordatario, riconosciuto dallo Stato.
- Il matrimonio concordatario è regolato dall'Art 82 del codice civile e riconosce i riti cattolici.
- Matrimoni religiosi diversi da quello cattolico sono considerati civili, evitando una doppia celebrazione.
Rivendicazione dell'autorità statale
A seguito della rivendicazione della competenza dell’autorità statale, per quanto riguarda l’atto matrimoniale, l’unico matrimonio che era riconosciuto, in quanto produttivo di effetti per l’ordinamento statale, fu quello contratto secondo le condizioni e le formalità previste dalla legislazione civile. Tale rivendicazione fu propria anche del nostro codice civile del 1865, con la conseguenza che il cittadino interessato a vedere consacrato religiosamente il proprio vincolo matrimoniale, doveva ricorrere alla doppia celebrazione. Infatti la celebrazione civile era importante per il conseguimento degli effetti civili.
Mutamenti con i patti lateranensi
Il sistema fu profondamente mutato, nel quadro dei patti lateranensi, del concordato fra Stato e Chiesa cattolica dell’11.2.1929:
Così il nostro ordinamento è risultato caratterizzato da una pluralità di forme matrimoniali, In realtà quelle da prendere in considerazione sono essenzialmente due: quella civile e quella concordataria (in quanto regolata dal concordato). Quest’ultima forma appare disciplinata dall’Art 82 del codice civile. Tuttavia, per quanto riguarda i matrimoni celebrati secondo riti religiosi diversi da quello cattolico, essi vengono considerati un matrimonio civile nella sostanza, la cui celebrazione avviene con le formalità proprie delle singole confessioni religiose, così da evitare ai nubendi una doppia celebrazione.