Concetti Chiave
- I difetti nel procedimento matrimoniale possono causare irregolarità con sanzioni pecuniarie per l'ufficiale di stato civile e gli sposi.
- La violazione dei requisiti richiesti per il matrimonio può portare alla contestazione della sua validità.
- L'invalidità del matrimonio deriva dai difetti genetici dell'atto, mentre problemi nel rapporto possono portare a separazione o divorzio.
- Il matrimonio può essere impugnato per mancanza di requisiti fondamentali come età, libertà di stato, parentela e delitto.
- I vizi del consenso, come violenza, timore ed errore, possono invalidare il matrimonio secondo l'Art 122.
Indice
Irregolarità nel matrimonio
Alcuni difetti del procedimento di celebrazione del matrimonio danno luogo a una mera irregolarità, con una conseguente irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico dell’ufficiale di stato civile ed, eventualmente, degli sposi. Tali difetti possono essere: omissione delle pubblicazioni, mancata presenza dei testimoni, incompetenza dell’ufficiale di stato civile, inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.
Invalidità e difetti genetici
La violazione delle prescrizioni in materia di requisiti richiesti per contrarre il matrimonio e la difettosità del consenso, determinano l’inettitudine dell’atto matrimoniale a produrre i suoi effetti, con la relativa possibilità, accordata ad alcuni soggetti, di contestarne la validità.
L’invalidità del matrimonio si ricollega, infatti, ai difetti genetici dell’atto matrimoniale. Invece, un difettoso svolgimento del rapporto matrimoniale (che provoca la crisi di famiglia) consente la richiesta della separazione personale e del divorzio, a cui consegue lo scioglimento del rapporto stesso.
Inesistenza e invalidità sanabile
Talvolta si parla anche di inesistenza del matrimonio, per alludere alla situazione in cui risultino, nel procedimento, carenze tali da impedire la stessa identificabilità come atto matrimoniale.
La distinzione che appare tra nullità ed annullabilità può essere utilizzata per contrapporre le ipotesi di invalidità insanabile (mancanza della libertà di Stato, di delitto o di vincolo di parentela) o l’invalidità sanabile (il vizio dell’atto matrimoniale è rimediabile.
Impugnabilità del matrimonio
Il matrimonio risulta impugnabile quando esso è stato contratto in assenza di uno dei suoi requisiti fondamentali: età (Art 84), libertà di Stato (86), parentela (87), delitto (88). Esso può essere impugnato anche nell’ipotesi di interdizione per infermità mentale (85) o incapacità naturale (di intendere e volere).
Il matrimonio risulta impugnabile anche a causa dei “VIZI DEL CONSENSO “.
Vizi del consenso
L’Art 122 contempla, tra i vizi del consenso, la violenza, il timore e l’errore. Resta privo di particolare incidenza il dolo, a meno che non risulti rilevante l’errore spontaneo.
a) Violenza: consiste nella minaccia di un male finalizzato all’estorsione del consenso
b) Timore: È considerato causa di invalidità del matrimonio quando è di eccezionale gravità e derivi da cause esterne allo sposo. Basti considerare i casi in cui il matrimonio è considerato come un mezzo per sottrarsi a situazioni quali: guerre e persecuzioni politiche, religiose o razziali.
c) L’errore: Consiste nella rappresentazione falsa della realtà che induce a prestare il consenso. Basti pensare all’errore sull’identità della persona (nell’ipotesi di uno scambio fra la persona che si intendeva sposare e quella sposata) o l’errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge. In quest’ultimo caso si tratta dell’esistenza di malattie (fisiche psichiche) o di anomalie o deviazioni sessuali, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale.
Domande da interrogazione
- Quali sono i difetti del procedimento di celebrazione del matrimonio che portano a una mera irregolarità?
- Cosa determina l'invalidità del matrimonio?
- Quali sono le cause di impugnabilità del matrimonio?
- In che modo i vizi del consenso influenzano la validità del matrimonio?
I difetti che portano a una mera irregolarità includono l'omissione delle pubblicazioni, la mancata presenza dei testimoni, l'incompetenza dell'ufficiale di stato civile e l'inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.
L'invalidità del matrimonio è determinata dalla violazione delle prescrizioni sui requisiti richiesti per contrarre matrimonio e dalla difettosità del consenso, che rendono l'atto matrimoniale incapace di produrre i suoi effetti.
Il matrimonio è impugnabile in assenza di requisiti fondamentali come età, libertà di Stato, parentela, delitto, interdizione per infermità mentale o incapacità naturale, e a causa dei vizi del consenso come violenza, timore ed errore.
I vizi del consenso, come la violenza, il timore e l'errore, possono rendere il matrimonio invalido. La violenza implica una minaccia per estorcere il consenso, il timore è di eccezionale gravità e deriva da cause esterne, mentre l'errore riguarda una falsa rappresentazione della realtà.