Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il matrimonio può essere impugnato se il consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore estremo derivante da cause esterne allo sposo.
  • Un matrimonio è contestabile anche per errore sull'identità del consorte o sulle sue qualità essenziali, come malattie o precedenti penali.
  • I vizi del consenso matrimoniale includono incapacità, violenza, minaccia ed errore d'identità, e possono essere soggetti a interpretazione giuridica.
  • La simulazione del matrimonio, ossia l'accordo di non adempiere agli obblighi coniugali, rende nullo il vincolo matrimoniale.
  • L'azione di impugnazione deve essere proposta entro un anno dalla celebrazione del matrimonio o se i coniugi non hanno convissuto successivamente.

Impugnazione del vincolo matrimoniale

L’articolo 122 del Codice civile dispone che il matrimonio può essere impugnato da uno dei due coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause oggettive, dunque esterne allo sposo (ne è un esempio il timore delle persecuzioni razziali a danni delle donne ebree che avevano contratto matrimonio solo per assumere il cognome di una persona non ebrea, al fine di non essere deportate nei campi di concentramento nazista).
Il matrimonio può essere impugnato anche da uno dei due coniugi sulla base di un errore sull’identità del consorte o sulle sue qualità personali ed essenziali.

Il suddetto errore può riguardare: l’esistenza di malattie psichiche o fisiche; l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo o la dichiarazione di delinquenza abituale.
Il consenso matrimoniale, dunque, può essere viziato nel caso di incapacità naturale, incapacità di agire, violenza o minaccia ed errore d’identità o di valutazione delle qualità della persona. Sebbene i vizi del consenso siano rigorosamente codificati, essi possono talvolta essere oggetto di interpretazione da parte del giurista.
L’articolo 123 dispone inoltre che il matrimonio può essere dichiarato invalido nel caso in cui i due coniugi «abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. Tale caso dà vita alla cosiddetta «simulazione»: il matrimonio è nullo a causa del fatto che esso non è fondato sul corrispettivo consenso delle parti.
L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima).

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