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Concetti Chiave

  • Difetti nella celebrazione del matrimonio possono causare irregolarità, con sanzioni per l'ufficiale di stato civile e gli sposi.
  • L'invalidità matrimoniale è legata a difetti genetici, influenzando la capacità dell'atto di produrre effetti legali.
  • La distinzione tra nullità e annullabilità riguarda l'invalidità insanabile o sanabile dell'atto matrimoniale.
  • Il matrimonio può essere impugnato se mancano requisiti fondamentali come età, libertà di Stato, parentela o delitto.
  • L'inesistenza del matrimonio si riferisce a carenze procedurali che impediscono di riconoscerlo come tale.

Indice

  1. Irregolarità nel matrimonio
  2. Invalidità e difetti genetici
  3. Inesistenza e invalidità sanabile
  4. Impugnabilità del matrimonio

Irregolarità nel matrimonio

Alcuni difetti del procedimento di celebrazione del matrimonio danno luogo a una mera irregolarità, con una conseguente irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico dell’ufficiale di stato civile ed, eventualmente, degli sposi. Tali difetti possono essere: omissione delle pubblicazioni, mancata presenza dei testimoni, incompetenza dell’ufficiale di stato civile, inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.

Invalidità e difetti genetici

La violazione delle prescrizioni in materia di requisiti richiesti per contrarre il matrimonio e la difettosità del consenso, determinano l’inettitudine dell’atto matrimoniale a produrre i suoi effetti, con la relativa possibilità, accordata ad alcuni soggetti, di contestarne la validità.

L’invalidità del matrimonio si ricollega, infatti, ai difetti genetici dell’atto matrimoniale. Invece, un difettoso svolgimento del rapporto matrimoniale (che provoca la crisi di famiglia) consente la richiesta della separazione personale e del divorzio, a cui consegue lo scioglimento del rapporto stesso.

Inesistenza e invalidità sanabile

Talvolta si parla anche di inesistenza del matrimonio, per alludere alla situazione in cui risultino, nel procedimento, carenze tali da impedire la stessa identificabilità come atto matrimoniale.

La distinzione che appare tra nullità ed annullabilità può essere utilizzata per contrapporre le ipotesi di invalidità insanabile (mancanza della libertà di Stato, di delitto o di vincolo di parentela) o l’invalidità sanabile (il vizio dell’atto matrimoniale è rimediabile.

Impugnabilità del matrimonio

Il matrimonio risulta impugnabile quando esso è stato contratto in assenza di uno dei suoi requisiti fondamentali: età (Art 84), libertà di Stato (86), parentela (87), delitto (88). Esso può essere impugnato anche nell’ipotesi di interdizione per infermità mentale (85) o incapacità naturale (di intendere e volere).

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