Concetti Chiave
- Il regime matrimoniale può essere modificato attraverso una convenzione, permettendo di ampliare o restringere i beni in comunione.
- Gli interessati possono creare un modello atipico di comunione modificando il regime legale, senza costituire un regime autonomo.
- I beni di uso strettamente personale e quelli ottenuti per risarcimento non possono essere inclusi nella comunione.
- La separazione dei beni, alternativa alla comunione, offre autonomia individuale, con beni acquisiti restanti di proprietà esclusiva di ciascun coniuge.
- Il regime di separazione consente ai coniugi di godere e amministrare liberamente i propri beni, garantendo indipendenza patrimoniale.
Modifiche al regime matrimoniale
Ai sensi dell’articolo 210, le parti, con una convenzione matrimoniale, possono modificare il regime della comunione legale. Particolarmente discussa è la questione riguardante la comunione convenzionale e se essa costituisca un regime autonomo o una comunione legale modificata. Si tende a ritenere che gli interessati possono limitarsi ad apportare modifiche al regime legale, fino a dar vita ad un modello atipico di comunione. Come viene affermato dall’articolo 210, le parti hanno la possibilità di ampliare l’oggetto della comunione, allargandola a beni che non vi rientrerebbero (beni posseduti prima del matrimonio, comunione immediata di frutti e redditi professionali), ma anche di restringere la relativa portata (con riferimento ad alcune categorie di beni).
Comunione convenzionale e beni esclusi
Tuttavia sono insuscettibili di essere compresi nella comunione (risultando così in ammissibile una comunione universale) i beni di uso strettamente personale che servono all’esercizio della professione e o che sono stati ottenuti a titolo di risarcimento del danno. b) Un’opzione, particolarmente diffusa degli sposi, è quella della separazione dei beni. Esso costituiva regime legale fino alla riforma e, attualmente, unico regime patrimoniale generale alternativo a quello della comunione.
La separazione dei beni attribuisce una maggiore autonomia individuale ai coniugi, restando ciascuno titolare esclusivo dei beni acquistati durante il matrimonio (215) e potendo Godere e amministrare tali beni liberamente (217).