Concetti Chiave
- Il Concordato del 1929 favoriva la religione cattolica come religione di Stato, con leggi penali specifiche per proteggere i suoi simboli e funzioni.
- La Costituzione repubblicana ha introdotto il principio di libertà e uguaglianza religiosa, portando alla revisione delle leggi penali per rimuovere il trattamento preferenziale alla religione cattolica.
- Il dibattito dottrinale attuale include la questione del vilipendio del Pontefice, una volta equiparato all’offesa al Re, ma ora ritenuto inapplicabile da alcuni esperti legali.
- Il legislatore ha depenalizzato reati minori legati alla religione, trasformandoli in illeciti amministrativi, e ha eliminato il concetto di "religione di Stato".
- La Legge 85/2006 ha ridefinito i reati di opinione, specificando sanzioni per vilipendio religioso, turbamento di funzioni religiose e bestemmia, con diverse pene amministrative e penali.
Indice
Il Concordato del 1929 e la religione di Stato
Con il Concordato del 1929, la religione cattolica, religione di Stato, riceveva un trattamento di favore ed era tutelata penalmente per il suo alto valore sociale e perché era la confessione religiosa di una larga maggioranza di Italiani.
Con la Costituzione repubblicana, un siffatto trattamento si configurerebbe come violazione del principio dell’uguale libertà di tutte le confessioni religiose. Pertanto, è stato posto il problema della compatibilità fra principio di libertà ed uguaglianza in campo religioso con il concetto di religione di Stato, vigente nel periodo fascista: il codice penale puniva la bestemmia contro Dio o i simboli venerati nella religione di Stato, puniva il vilipendio pubblico alla religione di Stato (differenza qualitativa) e per il turbamento di funzioni religiose di culto cattolico erano previste pene più dure rispetto a quelle previste per gli altri culti (differenza quantitativa).
Vilipendio del Pontefice e immunità
Oggi, molto discusso in dottrina è il problema del vilipendio del Pontefice e della sua immunità. Il Concordato del 1929, art. 8, afferma che le ingiurie rivolte al Pontefice e al Re hanno la stessa portata (concetto che non si ritrova nel nuovo Concordato); oggi per le offese all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica il c.p. è prevede una pena da uno a cinque anni. Una parte della dottrina ritiene ormai inapplicabile tale equiparazione, tipica di uno Stato confessionale, mentre la definizione della persona del Pontefice “sacra ed inviolabile” resta perché prevista dal diritto internazionale.
Libertà di religione e tutela penale
Il diritto garantito dalla Costituzione della libertà di religione e del divieto di discriminazione significa che il sentimento religioso non è un interesse dello Stato, bensì del singolo cittadino e della collettività, senza tener conto della più o meno diffusa adesione ad una confessione religiosa. Fra l’altro, in molte Leggi che recepiscono le intese fra alcuni confessioni religiose acattoliche,, si dichiara che la fede non necessita di tutela penale diretta oppure si richiede la tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa.
Depenalizzazione e interventi legislativi
Il legislatore è allora intervenuto, limitandosi a depenalizzare diversi reati minori trasformandoli da un illecito penale ad un illecito amministrativo:
• il divieto di bestemmia (= invettive ed oltraggi non più contro la religione di Stato ma contro un concetto di divinità molto generica)
• uso abusivo dell’abito ecclesiastico esteso a tutte le religioni
• cancellazione del termine “religione di Stato” in ossequio al sentimento religioso individuale
• ridimensionamento del reato di vilipendio, associato al requisito della pubblicità
Successivamente, la Corte costituzionale è intervenuta dichiarando illegittima ogni norma che viola i principi costituzionali in materia religiosa e, tenendo presente il principio supremo di laicità, ha poco per volta ridisegnato l’insieme dei reati contro il sentimento religioso
Reati di opinione e modifiche legislative
La Legge 85/2006 che ha modificato il codice penale in materia di reati di opinione, individua i seguenti reati:
• offesa ad una confessione religiosa tramite vilipendio di persone, pubblico o a mezzo stampa. La sanzione amministrativa aumenta nel caso si tratti di vilipendio nei confronti di un ministro di culto.
• offesa ad una confessione religiosa tramite vilipendio o danneggiamento di cose che formino oggetto di culto (sanzione amministrativa). In caso di distruzione di tali cose si ha la reclusione fino a due anni
• turbamento di funzioni religiose di una confessione religiosa in un luogo pubblico o aperto al pubblico (reclusione)
• distruzione o deterioramento di pubbliche affissioni (sanzione amministrativa)
• bestemmia ed altri manifestazioni oltraggiose contro la Divinità (sanzione amministrativa)
Domande da interrogazione
- Qual era il trattamento della religione cattolica secondo il Concordato del 1929?
- Come la Costituzione repubblicana ha influenzato il trattamento delle confessioni religiose?
- Quali sono le modifiche legislative apportate in materia di reati contro il sentimento religioso?
- Qual è il ruolo della Corte costituzionale in materia di reati religiosi?
- Quali reati di opinione sono stati individuati dalla Legge 85/2006?
Il Concordato del 1929 garantiva alla religione cattolica, considerata religione di Stato, un trattamento di favore e una tutela penale per il suo alto valore sociale e perché era la confessione religiosa della maggioranza degli Italiani.
La Costituzione repubblicana ha introdotto il principio dell'uguale libertà di tutte le confessioni religiose, rendendo incompatibile il trattamento di favore riservato alla religione di Stato, come avveniva nel periodo fascista.
Il legislatore ha depenalizzato diversi reati minori, trasformandoli in illeciti amministrativi, come il divieto di bestemmia e l'uso abusivo dell'abito ecclesiastico, e ha ridimensionato il reato di vilipendio.
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che violano i principi costituzionali in materia religiosa e ha ridisegnato i reati contro il sentimento religioso, tenendo conto del principio di laicità.
La Legge 85/2006 individua reati come l'offesa a una confessione religiosa tramite vilipendio di persone o cose, il turbamento di funzioni religiose, e la bestemmia, con sanzioni amministrative o reclusione a seconda della gravità.