Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I limiti quantitativi all'uso di lavoratori somministrati servono a evitare un ricorso eccessivo a questa tipologia di contratto.
  • Per la somministrazione a tempo indeterminato, i lavoratori somministrati non possono superare il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato.
  • La somministrazione a termine ha un tetto massimo del 30%, includendo anche i lavoratori a termine non somministrati.
  • I limiti non si applicano ai soggetti disoccupati sostenuti da ammortizzatori sociali per almeno sei mesi.
  • È vietato ricorrere alla somministrazione in caso di sciopero, licenziamenti collettivi recenti, CIG in corso o mancata valutazione dei rischi.

Limiti quantitativi all’impiego di lavoratori somministrati

Tendenzialmente, si può ricorrere alla somministrazione di lavoro in qualunque situazione. Tuttavia, per impedire che il datore vi faccia ricorso in maniera eccessiva, la legge ha previsto dei limiti quantitativi all’impiego di lavoratori somministrati.
Per quanto riguarda la somministrazione a tempo indeterminato, il numero di lavoratori assunti non può eccedere il 20% dei dipendenti subordinati a tempo indeterminato presso l’utilizzatore all’1 gennaio dell’anno di stipula del contratto.
Per la somministrazione a termine, invece, il tetto massimo è del 30%: anche in questo caso il valore è rapportato ai dipendenti assunti a tempo indeterminato.
In questa fattispecie, però, il computo non deve tener conto solo dei lavoratori somministrati a termine, ma anche dei meri lavoratori a termine.
I limiti quantitativi non si applicano alle somministrazioni a termine di soggetti disoccupati sostenuti da almeno sei mesi da ammortizzatori sociali.
La legge prescrive inoltre il divieto assoluto e inderogabile di ricorrere al contratto di somministrazione di lavoro in specifiche situazioni:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso unità produttive interessate, nei sei mesi precedenti, da licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine (tranne nel caso in cui la stipulazione abbia provveduto alla sostituzione di lavoratori assenti);
- presso unità produttive in cui sussistono sospensioni o riduzioni dell’orario in regime di CIG, le quali interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
- da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la periodica valutazione dei rischi prevista dal TU sicurezza (d.lgs. 81/2008).

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