Concetti Chiave
- I percorsi di reintegrazione lavorativa, definiti dal d.lgs. 150 del 2015, sono destinati a persone disoccupate che dichiarano la propria disponibilità al lavoro tramite il portale nazionale.
- I lavoratori possono richiedere benefici di disoccupazione come NASPI e DIS-COLL, che servono anche come dichiarazione di disponibilità lavorativa.
- Il lavoratore disoccupato viene profilato per valutarne l'occupabilità, in base alle informazioni fornite durante la registrazione.
- Il "patto di servizio personalizzato" è un accordo che deve essere stipulato con il centro per l'impiego entro 20 giorni dalla registrazione.
- La mancata partecipazione alla stipulazione del patto di servizio preclude l'accesso ai trattamenti di disoccupazione.
Requisiti per la disoccupazione
I percorsi di reintegrazione lavorativa, regolamentati dal d.lgs. 150 del 2015, sono fruibili da qualsiasi persona fisica che presenti uno stato di disoccupazione. Ai sensi dell’articolo 19 del suddetto decreto, sono considerati disoccupati:
- i lavoratori privi di impiego che dichiarano in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il servizio per il lavoro. La domanda presentata è definita «did: dichiarazione di immediata disponibilità». Essa può essere effettuata in seguito alla ricezione della lettera di licenziamento: durante il periodo di preavviso, infatti, tali lavoratori sono definiti a rischio di disoccupazione. I lavoratori che rientrano in una delle due suddette categorie possono inoltre richiedere all’INPS, contestualmente alla registrazione, i cosiddetti «benefici di disoccupazione (NASPI e DIS-COLL. Tale domanda funge anche da dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa, ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive (art. 21).
Profilazione e patto di servizio
In base alle informazioni fornite al momento della registrazione, il lavoratore disoccupato viene assegnato a una determinata classe di profilazione al fine di valutarne il livello di occupabilità (art. 19, comma 6). La seconda fase del meccanismo è quella relativa al cosiddetto «patto di servizio personalizzato»: per stipularlo, il lavoratore deve contattare il centro per l’impiego entro 20 giorni dalla registrazione o, in alternativa, può essere da questo convocato. Se il lavoratore ha fatto domanda di trattamenti di disoccupazione, la convocazione deve avvenire entro 15 giorni.
In generale, la mancata comparizione del lavoratore per la stipulazione del patto di servizio preclude il godimento dei trattamenti di disoccupazione.