Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La legge 223/1991 stabilisce criteri per selezionare i dipendenti da licenziare in aziende in crisi, basati su contrattazione collettiva e sindacati.
  • La fungibilità è un criterio chiave: il licenziamento è ammesso solo se le attività dei dipendenti non sono intercambiabili con altre sezioni aziendali.
  • L'effettivo stato di bisogno dei dipendenti deve essere considerato, includendo carichi familiari, anzianità di servizio e necessità tecnico-produttive.
  • Norme speciali proteggono personale femminile e lavoratori con disabilità, limitando il loro licenziamento.
  • I lavoratori possono impugnare licenziamenti collettivi se i criteri non sono rispettati, con sanzioni variabili a seconda della data di assunzione.

Indice

  1. Criteri di licenziamento
  2. Norme di favore e sanzioni

Criteri di licenziamento

La legge 223/1991 ha stabilito alcuni criteri sulla base dei quali il titolare di un’azienda in crisi deve scegliere i dipendenti da licenziare. Essi sono previsti dalla contrattazione collettiva e dai sindacati.
Il primo criterio di cui si deve tenere conto è la fungibilità: il licenziamento degli impiegati nelle unità dell’impresa chiuse o ristrutturate è ammesso solo se l’attività lavorativa in esse svolta non è fungibile, cioè intercambiabile, con quelle espletate in altre sezioni dell'azienda. In poche parole, i dipendenti delle unità in questione non devono essere fungibili. Se invece lo sono, il licenziamento deve prendere in considerazione l’intera azienda, quindi non i soli dipendenti dell’unità chiusa o ristrutturata.

Norme di favore e sanzioni

In secondo luogo, l'imprenditore deve prendere in considerazione l'effettivo stato di bisogno dei suoi dipendenti. Per misurarlo bisogna tener conto di:

- carichi di famiglia, cioè il numero di persone nel nucleo famigliare del lavoratore;

- anzianità di servizio, inteso come criterio privilegiante;

- esigenze tecnico-produttive e organizzative.

Inoltre, sono previste particolari norme di favore nei confronti del personale femminile, non licenziabili al di sopra dei limiti legali; dei lavoratori con disabilità occupati obbligatoriamente, la cui estromissione è annullabile e se determina il venir meno della quota richiesta.

Se la procedura o i criteri di scelta del licenziamento collettivo non vengono rispettati, il lavoratore può impugnarlo per vizio di legittimità.

Anche in questo caso il regime sanzionatorio previsto varia per i lavoratori assunti prima o dopo il 6 marzo 2015.

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