Concetti Chiave
- La legge 223/1991 stabilisce criteri per selezionare i dipendenti da licenziare in aziende in crisi, basati su contrattazione collettiva e sindacati.
- La fungibilità è un criterio chiave: il licenziamento è ammesso solo se le attività dei dipendenti non sono intercambiabili con altre sezioni aziendali.
- L'effettivo stato di bisogno dei dipendenti deve essere considerato, includendo carichi familiari, anzianità di servizio e necessità tecnico-produttive.
- Norme speciali proteggono personale femminile e lavoratori con disabilità, limitando il loro licenziamento.
- I lavoratori possono impugnare licenziamenti collettivi se i criteri non sono rispettati, con sanzioni variabili a seconda della data di assunzione.
Criteri di licenziamento
La legge 223/1991 ha stabilito alcuni criteri sulla base dei quali il titolare di un’azienda in crisi deve scegliere i dipendenti da licenziare. Essi sono previsti dalla contrattazione collettiva e dai sindacati.
Il primo criterio di cui si deve tenere conto è la fungibilità: il licenziamento degli impiegati nelle unità dell’impresa chiuse o ristrutturate è ammesso solo se l’attività lavorativa in esse svolta non è fungibile, cioè intercambiabile, con quelle espletate in altre sezioni dell'azienda. In poche parole, i dipendenti delle unità in questione non devono essere fungibili. Se invece lo sono, il licenziamento deve prendere in considerazione l’intera azienda, quindi non i soli dipendenti dell’unità chiusa o ristrutturata.
Norme di favore e sanzioni
In secondo luogo, l'imprenditore deve prendere in considerazione l'effettivo stato di bisogno dei suoi dipendenti. Per misurarlo bisogna tener conto di:
- carichi di famiglia, cioè il numero di persone nel nucleo famigliare del lavoratore;
- anzianità di servizio, inteso come criterio privilegiante;
- esigenze tecnico-produttive e organizzative.
Inoltre, sono previste particolari norme di favore nei confronti del personale femminile, non licenziabili al di sopra dei limiti legali; dei lavoratori con disabilità occupati obbligatoriamente, la cui estromissione è annullabile e se determina il venir meno della quota richiesta.
Se la procedura o i criteri di scelta del licenziamento collettivo non vengono rispettati, il lavoratore può impugnarlo per vizio di legittimità.
Anche in questo caso il regime sanzionatorio previsto varia per i lavoratori assunti prima o dopo il 6 marzo 2015.