Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le misure di prevenzione, come rimpatrio con foglio di via obbligatorio e sorveglianza speciale, derivano da norme del 1930 e sono legittimate dalla Corte costituzionale.
  • Il d.lgs. 159/2011 disciplina attualmente le misure di prevenzione, parte del codice delle leggi antimafia.
  • Misure restrittive specifiche esistono per chi appartiene a frange estremiste del tifo sportivo e per detenzione illecita di stupefacenti.
  • La custodia cautelare è una forma di restrizione della libertà personale utilizzata prima della condanna definitiva per garantire l'efficacia del processo.
  • La carcerazione preventiva deve rispettare il principio di presunzione di innocenza, pur essendo un'eccezione costituzionalmente prevista.

Misure giuridiche di prevenzione

Le misure di prevenzione (rimpatrio con foglio di via obbligatorio, sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno in un determinato comune) derivano dal codice penale del 1930, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 e dalla l. 1423/1956. La Corte costituzionale ha considerato legittimo questo impianto normativo affermando che l’ordinato svolgimento dei rapporti sociali deve essere tutelato, oltre che da norme repressive dei fatti-reato, anche da un apparato di misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi futuro (sent.

23/1964). Esse sono ora disciplinate dal d.lgs. 159/2011 («codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione»).
Altre misure restrittive, anche se non sempre riconducibili a forme di prevenzione, sono attualmente previste, ad esempio, nei confronti di chi appartenga a frange estremiste del tifo sportivo (divieto di accesso a luoghi in cui si tengono manifestazioni sportive, il Daspo, con obbligo eventuale di comparire presso gli uffici di polizia: art. 6 l. 401/1989) e a carico di chi detenga illecitamente sostanze stupefacenti (sospensione della patente di guida, del porto d’armi o del passaporto, fermo amministrativo del ciclomotore, divieto di frequentare determinati locali pubblici: artt. 75 e 75-bis d.p.r. 309/1990).
Un’ulteriore forma di restrizione della libertà personale è la custodia cautelare.

Oltre alla reclusione a seguito di condanna, la carcerazione è prevista anche prima che la responsabilità penale sia definitivamente acclarata, affinché il tempo necessario alla conclusione del processo non impedisca alla funzione giurisdizionale di conseguire gli scopi cui tende. La Costituzione dà per implicita tale esigenza laddove fa riferimento alla «carcerazione preventiva» per rimettere al legislatore la determinazione del limite alla sua durata (art. 13.5). Naturalmente, l’interesse pubblico che giustifica la carcerazione preventiva (che il codice di procedura penale denomina custodia cautelare) deve comunque coniugarsi col principio della presunzione di non colpevolezza dell’imputato, di cui costituisce un’eccezione (sia pure prevista dalla stessa Costituzione).

Domande da interrogazione

  1. Qual è l'origine delle misure di prevenzione giuridiche in Italia?
  2. Le misure di prevenzione giuridiche in Italia derivano dal codice penale del 1930, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 e dalla legge 1423/1956.

  3. Quali sono alcune delle misure restrittive previste per i tifosi estremisti e per chi detiene sostanze stupefacenti?
  4. Per i tifosi estremisti è previsto il divieto di accesso a manifestazioni sportive (Daspo), mentre per chi detiene sostanze stupefacenti ci sono misure come la sospensione della patente e il divieto di frequentare determinati locali pubblici.

  5. Come si concilia la custodia cautelare con il principio della presunzione di non colpevolezza?
  6. La custodia cautelare, pur essendo un'eccezione al principio della presunzione di non colpevolezza, è giustificata dall'interesse pubblico e deve rispettare i limiti di durata stabiliti dal legislatore.

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