alessandro_gras
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Concetti Chiave

  • La relazione tra Stato e Chiesa è competenza dei singoli stati membri, ma l'UE può influenzare il diritto ecclesiastico con regolamenti e direttive.
  • La libertà di coscienza in Europa si consolidò dopo la rivoluzione francese, con la Francia che regolò per prima i rapporti tra Stato e religioni.
  • Le fonti del diritto ecclesiastico includono fonti unilaterali dello Stato, come la Costituzione e le leggi, per legiferare in materia di religione.
  • Esistono anche fonti bilaterali, come i Patti lateranensi del 1929 e gli Accordi di Villa Madama del 1984, derivanti dal dialogo tra Stato e confessioni religiose.
  • I Patti lateranensi rappresentavano un compromesso dove il pontefice delegava al Re la gestione della sfera temporale, mantenendo il focus sulla sfera spirituale.

Libertà religiosa in ambito europeo e fonti del diritto ecclesiastico

La relazione fra Stato e Chiesa è materia di competenza esclusiva dei singoli stati membri, non dell’UE. Tramite regolamenti e direttive, tuttavia, l’Unione può influenzare fortemente il diritto ecclesiastico.
La libertà di coscienza si affermò in Europa al termine della rivoluzione francese. In seguito, Napoleone stipulò un accordo con la Chiesa cattolica e, allo stesso tempo, emancipò una parte della comunità ebraica. La Francia fu il primo Paese a dotarsi di fonti giuridiche volte a regolare i rapporti fra ordinamento statale e confessioni religiose. Sulla base dell’esempio francese molti altri Stati si dotarono di fonti di diritto ecclesiastico.
Si tratta di fonti unilaterali dello Stato volte a legiferare in materia di religione. Si distingue fra:
1) fonti rinforzate (Costituzione);
2) fonti di grado ordinario (leggi).

A queste si affiancano le fonti bilaterali, frutto del rapporto dialettico fra lo Stato e le confessioni religiose. Le principali fonti di questo tipo vigenti in Italia sono i Patti lateranensi (1929) e gli Accordi di Villa Madama (1984).
I fautori dei Patti lateranensi del 1929 ritenevano che, avendo Dio creato tutte le cose, ogni potere (spirituale e temporale) dovesse spettare al pontefice. I patti offrirono un compromesso: essendo il pontefice molto impegnato a curare la sfera spirituale, egli avrebbe demandato al Re la facoltà di gestire la sfera temporale.

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